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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.2000 15.2000.12

27 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,952 parole·~10 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00012

Lugano 27 settembre 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 dicembre 1999 di

__________ Rappr. dallo Studio legale __________  

  Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro la decisione 14 dicembre 1999 – promossa da __________ avverso

__________ Rappr. dall’avv. __________  

viste le osservazioni:

21 gennaio 2000 di __________ 26 gennaio 2000 dell’UEF di Vallemaggia

richiamata l’ordinanza presidenziale 15 febbraio 2000 con cui è stata intimata la replica 8 febbraio 2000 di __________, e fissato un termine a __________ per duplicare,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  Con decreto 29 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha ordinato il sequestro del salario e tredicesima mensilità percepiti da __________ presso la ditta di __________ di __________, in favore di __________

                                          B.  L’UEF di Vallemaggia ha eseguito il sequestro il 5 maggio 1999, fissando l’eccedenza sequestrabile del salario in fr. 292.50.

                                          C.  A convalida di questo sequestro __________ ha fatto spiccare il 12 maggio 1999 il precetto esecutivo n° __________ per fr. 18'802.85 oltre interessi e spese, contro il quale __________ non ha interposto opposizione.

                                          D.  Su domanda 8 giugno 1999 di __________, l’UEF di Vallemaggia ha fissato per il 18 agosto 1999 il pignoramento che ha portato sull’eccedenza di salario precedentemente sequestrata. Il datore di lavoro è stato diffidato a versare entro il 1° di ogni mese a partire dal 1° maggio 1999 e per dodici mesi l’importo di fr. 292.50 all’UEF stesso. In data 29 ottobre 1999, l’UEF ha precisato al datore di lavoro che il pignoramento era esteso pure alla tredicesima.

                                          E.  Nei giorni successivi, __________ si è presentato presso l’UEF di Vallemaggia, sostenendo di non poter sopportare il pignoramento, poiché egli convive con __________, invalida e totalmente a suo carico.

                                               Sentito il datore di lavoro, per conferma, l’UEF di Vallemaggia ha rivisto la propria decisione e ha attestato in data 14 dicembre 1999 che non vi era più alcuna eccedenza pignorabile.

                                          F.  Con ricorso 21 dicembre 1999 __________ chiede in via principale che il calcolo di minimo di esistenza sia integralmente rivisto (chiedendo di costatare un’eccedenza pignorabile di fr. 1'347.50), e in via subordinata che la decisione 14 dicembre 1999 venga annullata con l’obbligo per l’UEF di procedere a nuovi accertamenti e all’emissione di una nuova decisione.

                                          G.  Nelle sue osservazioni 21 gennaio 2000, __________ ha chiesto la reiezione del gravame, producendo della nuova documentazione in merito allo stato di salute della concubina e dei debiti presso due istituti di credito.

                                          H.  L’UEF, dal canto suo, ha chiesto con osservazioni 26 gennaio 2000 la conferma della propria decisione.

                                          I.    Con istanza/replica 8 febbraio 2000, __________ ha contestato gli argomenti del debitore sollevati in sede di osservazioni e corroborate da documenti fino a quel momento non noti.

                                          J.   Con duplica 1° marzo 2000, autorizzata con ordinanza 15 febbraio 2000 di questa Camera, __________ si riconferma nella proprie richieste.

Considerando

in diritto:

                                          1.   In ordine occorre innanzitutto rilevare che l’ammissibilità di una replica presuppone che nelle osservazioni siano stati sviluppati, dalle controparti o dall’organo d’esecuzione, nuovi fatti o motivazioni giuridiche. L’esigenza della replica discende dal diritto di essere sentito: l’autorità deve accordare alla parte la facoltà di replicare se, nella risposta ad un gravame, siano stati resi noti per la prima volta elementi rilevanti e non già ipotizzabili con l’atto introduttivo, sui quali il ricorrente non ha ancora avuto la facoltà di esprimersi (art. 12 LPR; cfr. Cometta F., Commentario alla LPR, Lugano 1998, ad art. 12 LPR pag. 208 s.).

                                               Nel caso in esame occorre rilevare che __________ ha prodotto per la prima volta dei documenti che proverebbero l’invalidità della sua concubina. Pure per la prima volta ha prodotto dei documenti relativi ai propri pagamenti in favore di due istituti di credito. Dal momento che la replica 8 febbraio 1999 si è concentrata proprio sulla portata di tali documenti essa ossequia le esigenze summenzionate e fa pertanto parte integrante dell’incarto in esame. Parimenti per la duplica, che conferma integralmente le osservazioni.

                                          2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                          3.   Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l'importo base per persona singola che vive presso parenti è di fr. 925.--. In caso di conviventi senza figli in comune, il debitore viene considerato agli effetti della determinazione del minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n° 24 ad art. 93 LEF). Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di convivere con __________ e di non avere figli. Il minimo di esistenza andava pertanto fissato in fr. 925.-mensili.

                                               Tuttavia secondo la giurisprudenza dell'Autorità di vigilanza di Basilea (cfr. BlSchK 2000, pag. 63), seguita da questa Camera (cfr. CEF 28 giugno 2000 in re F.G. llcc. contro C. P.), è stato stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10% dell'importo base mensile. Nel caso di specie __________, pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera, vive in __________, segnatamente a __________.

                                               Pertanto quale importo base mensile va computato l'importo di fr. 832.50 (= fr. 925.-- ./. 92.50).

                                          4.   In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell'escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest'ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento.

                                               Nel caso in esame il debitore stesso ammette di dividere il proprio appartamento con una concubina, che tuttavia sembrerebbe essere invalida e demunita di una qualunque fonte di reddito sostitutiva (alimenti, pensione, invalidità, disoccupazione, ecc.). Queste affermazioni, nemmeno provate, non inficiano comunque il principio suesposto, secondo il quale al debitore si deve computare solo la metà del canone di locazione di Lit 375'000 mensili, pari a circa fr. 310.--, e solo la metà delle spese di riscaldamento (non comprese nell'importo base minimo), pari a fr. 150.-- (come dichiarato dal ricorrente).

                                               Di conseguenza il canone di locazione computabile a __________ è di fr. 155.--, mentre le spese di riscaldamento assommano a fr. 75.--.

                                          5.   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cifra 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Ammon / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n° 27, pag. 170; Fritsche / Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n° 60).

                                               Nel caso in esame __________ abita a __________ e lavora a __________; la distanza è certamente considerevole, ma occorre considerare che da __________ a __________ egli potrebbe fare capo alla cosiddetta "__________" e da __________ a __________ agli autopostali; la durata di tale spostamento si aggira attorno all'ora e tre quarti, cosicchè egli impiegherebbe quotidianamente circa tre ore e mezza per il tragitto casa-lavoro e ritorno. Tale situazione giustifica pertanto l'uso di un mezzo privato, ciò che giustificherebbe un costo mensile di fr. 1'200.--, così come richiesto da __________ Tuttavia, avuto riguardo delle circostanze specifiche del caso in esame ed in particolare del fatto che il debitore vive in __________ (Paese in cui i costi fissi sono assai ridotti) ed effettua un tragitto assai lungo con il suo autoveicolo, il costo per chilometro con un’auto non può superare fr. 0.35.

                                          6.   Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti nel passato per un prestito contante di fr. 10'626.80 (oltre interessi e spese, per il quale verserebbe regolarmente fr.  600.-- mensili al creditore) e per un leasing sul suo autoveicolo (di cui non fornisce prova alcuna, se non la copia di un versamento di Lit. 700'000).

                                               Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso (DTF 112 III 18).

                                               Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare all'escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                               Per quanto riguarda dunque il prestito contante, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso alla __________                    Da ultimo occorre rilevare che __________ non ha fornito prova alcuna che il versamento di Lit 700'000 (di cui al doc. 3) faccia parte di una serie di pagamenti mensili analoghi per l'acquisto a rate di una macchina; tuttavia, prima di poter accogliere tale deduzione, l'UEF dovrà accertarsi che il contratto di acquisto/leasing esista veramente, a quanto assomma ancora lo scoperto e se le rate vengono effettivamente pagate (cfr. in senso convergente Georges Vonder Mühll, op. cit., n° 33 ad art. 93 LEF). In caso contrario anche questo importo non potrà figurare nel calcolo del minimo di esistenza.

                                          7.   Si giustifica pertanto la retrocessione degli atti, con l'invito all'UEF di Vallemaggia a procedere ad un nuovo calcolo dell'eccedenza pignorabile sulla base delle indicazioni espresse ai considerandi precedenti. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto.

                                          8.   Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 92 cifra 3, 93 LEF, art. 12 LPR, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 21 dicembre 1999 __________, è parzialmente accolto.

                                               1.1.     La decisione 14 dicembre 1999 dell'UEF di Vallemaggia è annullata.

                                               1.2.     Di conseguenza l'incarto è retrocesso all'UEF di Vallemaggia per nuova decisione sull'eccedenza pignorabile del salario previa istruttoria secondo i considerandi di questa sentenza.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          Intimazione a: - __________

                                               Comunicazione all'UEF di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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