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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2000 15.2000.114

17 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·827 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00114

Lugano 17 ottobre 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sull’istanza di restituzione del termine 17 agosto 2000 di

__________  

Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________

completata l’istruttoria;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Il __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona notificato il 3 agosto 2000 alla signora __________, moglie dell'escusso.

                                          B.  Con atto 17 agosto __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione dichiarando di essere tornato da un viaggio all’estero il 15 agosto 2000 e di avere il giorno stesso ricevuto dalla moglie il PE in esame;

                                          C.  Interrogato formalmente, l’escusso ha ribadito di essere tornato dall’estero il 15 agosto 2000 e di avere ricevuto la stessa sera dalla moglie il PE in oggetto. Il giorno seguente 16 agosto 2000 ha telefonato all’UEF dichiarando di interporre opposizione.

                                               Il funzionario dell’UEF gli ha consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva, per cui malgrado avesse dichiarato di interporre opposizione, il 17 agosto 2000 ha inoltrato la predetta istanza.

Considerato

in diritto:

                                          1.   Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. La notifica al coniuge del debitore separato non è consentita (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 64, p. 464). Interrogata formalmente il 5 ottobre 2000 la moglie del ricorrente ha affermato di aver ritirato il PE n. __________ il 3 agosto 2000 e di averlo consegnato al marito la sera del 15 agosto 2000. (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2). __________ ha affermato inoltre di vivere separata dal marito dalla fine di aprile del 2000 e che i coniugi sono comparsi il 15 luglio 2000 davanti al Pretore di Bellinzona per il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2). Di conseguenza la notifica alla moglie dell’escusso del PE n. __________ non è corretta, vivendo i coniugi __________ separati.

                                          2.   Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.

                                                Giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione in casu é venuto a scadere venerdì 25 agosto 2000, il giorno 15 agosto 2000 da cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni; interrogato formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere telefonato mercoledì 16 agosto 2000 all’UEF di Bellinzona e di avere dichiarato di interporre opposizione. Da parte dell’UEF gli è stato consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva.

                                               Orbene dalle dichiarazioni dell’istante si evince che all’origine della mancata iscrizione dell’opposizione nella procedura in oggetto vi é stato un malinteso. Infatti allorquando il debitore ha telefonato all’UEF di Bellinzona, il termine per interporre opposizione non era ancora scaduto, per cui l’opposizione avrebbe dovuta essere iscritta. L’UEF ha invece consigliato all’istante di presentare istanza per interporre opposizione tardiva.

                                               L’istanza di restituzione del termine è respinta, ma nel contempo all’UEF di Bellinzona va fatto ordine di iscrivere l’opposizione interposta da __________ siccome tempestiva.

                                          3.   Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto

                                               amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF

                                               (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

                                               Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati gli art. 33 cpv. 3, 64 cpv.1 e 74 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                          1.   L'istanza di restituzione del termine 17 agosto 2000 di __________ è respinta.

                                          2.   All’UEF di Bellinzona è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dal __________.

                                          3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente                                                                             Il Segretario

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