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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2000 15.1999.87

10 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,245 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.1999.00087

Lugano 10 gennaio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 maggio 1999 di

                                          __________

                                          rappr. dall'avv. __________

                                          contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l'avviso d'incanto 18 maggio 1999 relativo alla messa all'asta, il __________, di circa 2'000 libri di proprietà del ricorrente, beni pignorati nei gruppi di esecuzione n. __________ e __________;

viste le osservazioni       7 giugno 1999 dell'avv. __________

                                          14 giugno 1999 di __________

                                          18 giugno 1999 dell'UE di Lugano;

                                          ritenuto che con ordinanza presidenziale 1° giugno 1999 è stato negato l'effetto sospensivo al ricorso;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell'ambito della realizzazione dei beni del debitore __________, pignorati per i gruppi di esecuzione n. __________ e __________, l'UE di Lugano ha inviato alle parti interessate l'avviso d'incanto 18 maggio 1999 relativo alla vendita all'asta, fissata per il 2 giugno 1999, di circa 2'000 libri di proprietà del ricorrente, beni pignorati per i gruppi di esecuzione n. __________ e __________.

                                  B.   Con ricorso 28 maggio 1999 contro l'avviso di incanto, __________ ha postulato l'annullamento dell'incanto 2 giugno 1999. A suo dire egli non avrebbe ricevuto, nonostante sollecito, la lista dei libri messi in vendita. L'escusso avrebbe trovato un'esperta disposta a peritare gli oggetti e terze persone, note al capo servizio __________, sarebbero state disposte ad assumersi le spese di perizia. Vi sarebbero poi state trattative private con diversi enti, di cui __________ non avrebbe mai riferito l'esito. __________ ha da ultimo rilevato la necessità di determinare il valore minimo dei libri e di avviare trattative private prima di metterli all'asta.

                                  C.   Con le rispettive osservazioni __________, l'avv. __________ e l'UE hanno confermato la legalità dell'agire dell'ufficio.

considerato

in diritto:                  1.   Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

                                         Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. Deve collaborare non solo il ricorrente - per non subire la sanzione della declaratoria di irricevibilità del gravame - ma anche ogni altro interessato alla vicenda esecutiva, nell'ipotesi che voglia far uso dei suoi diritti di parte. La cooperazione deve poi essere, cumulativamente, necessaria e ragionevolmente esigibile.

                                         Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).

                                   2.   Ex art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, dove occorra, da periti. Contro l'ammontare della stima, la sua mancata esecuzione o contro la mancata consultazione di periti è possibile interporre ricorso ex art. 17 LEF (cfr. Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 97 LEF e giurisprudenza ivi citata).

                                         A norma dell'art. 9 RFF, in caso di pignoramento di immobili, ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il Tribunale federale ha ritenuto corretta, vigente la vecchia LEF, un'applicazione analogica anche in caso di pignoramento di beni mobili (cfr. DTF 110 III 69/70; 114 III 29/30). Non vi è motivo per scostarsi da siffatta ragionevole giurisprudenza.

                                   3.   In concreto il termine per chiedere una perizia del bene pignorato, anticipandone le spese, è ampiamente trascorso (10 giorni dall'intimazione dei rispettivi verbali di pignoramento concernenti i libri) senza che __________ o un'altra parte interessata richiedesse alcunché. Entro il termine indicato nessuno, né in un gruppo né nell'altro, ha contestato con ricorso la stima complessiva per tutti i libri pignorati eseguita dall'UE. Non vi è poi traccia nell'incarto esecutivo dell'esistenza di una persona disposta ad anticipare le spese di perizia. Considerato che il ricorrente, patrocinato da un legale, nemmeno si è preoccupato di indicare compiutamente chi, quando e come si sarebbe impegnato in tal senso e visto il suo dovere di collaborazione, non incombe all'autorità di vigilanza indagare ulteriormente. Si noti che __________, che pare aver postulato in un primo tempo la catalogazione dei libri pignorati (cfr. lettera 7 aprile 1999 avv. __________ - UE), si è poi dichiarata d'accordo con la messa all'asta degli oggetti senza preventiva catalogazione.

                                   4.   Il cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che "la forma della pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Nel caso in cui vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione deve avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III 86 s.; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 125 LEF). La realizzazione incombe di principio all'autorità di esecuzione, solo quando, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).

                                   5.   Nel caso di specie l'avviso di incanto dei libri è stato regolarmente pubblicato sul FUC n. __________ del __________ e ne è stata data comunicazione epistolare alle parti interessate e agli aggiudicatari di libri d'arte nelle precedenti aste (cfr. lettera 26 maggio 1999 UE). Visto il valore contenuto degli oggetti da realizzare non si giustificava la messa in atto di altre misure tendenti a pubblicizzare ulteriormente la realizzazione. Nemmeno risultava ragionevole incaricare della vendita una casa d'aste. La composizione della partita di libri da realizzare è stata comunicata tramite scritto 26 maggio 1999, recapitato pure al debitore ed era inoltre visibile __________ delle ore 14.00 alle 16.00 nella sede dell'asta (cfr. FUC n. __________ del __________, p. __________).

                                         Le trattative private intraprese con diversi enti, a cui fa riferimento __________, non concernevano gli oggetti realizzati il 2 giugno 1999 (cfr. lettera 2 giugno 1999 del capo servizio __________).

                                         In conclusione si deve quindi ritenere che la realizzazione qui in esame sia stata gestita correttamente e nulla sia imputabile all'UE di Lugano.

                                   6.   Il ricorso va quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 97 e 125 LEF, 9 RFF e 19 LPR,

pronuncia:              1.   Il ricorso 28 maggio 1999 di __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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