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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.02.2000 15.1999.214

8 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·833 parole·~4 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.1999.00214

Lugano 8 febbraio 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

Segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 dicembre 1999 di

__________ patr. dall'avv. __________

contro l’operato dell’UEF di Locarno nel fallimento concernente la società

__________  

procedura concernente anche

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         __________

                                         rappr. dal __________

e

                                        __________

viste le osservazioni:

- 16 dicembre 1999 del __________

- 16 dicembre 1999 del __________

- 24 dicembre 1999 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nel fallimento di __________, decretato dal Pretore di Locarno - Campagna il 23 aprile 1998, l’UEF di Locarno procede alla realizzazione del fondo part. __________ D.S. RFD di __________ Foglio __________, di proprietà della fallita.

                                  B.   In data 5 ottobre 1983 la società __________ e la __________ ( già __________) hanno stipulato un contratto di locazione avente per oggetto alcuni locali adibitiad ufficio, parte del magazziono, nonché un piazzale, siti sul fondo part. __________ D.S. RFD di __________ Foglio __________.

                                  C.   Con scritto 14 ottobre 1999 la __________ nella sua qualità di conduttrice ha comunicato all'UEF di Locarno che l'ente locato presentava diversi difetti che ne pregiudicavano l'idoneità all'uso cui il medesimo era destinato, chiedendone nel contempo l'eliminazione. A seguito di tale scritto l'Ufficio ha ordinato l'esecuzione degli interventi più urgenti, dandone avviso allaconduttrice con lettera 2 novembre 1999, comunicando altresì che l'amministrazione del fondo in oggetto sarebbe terminata il 30 novembre 1999, data dell'incanto della part. __________ D.S. RFD di __________ Foglio __________. Tale incanto è stato sospeso a seguito di un ricorso inoltrato presso questa Camera in data 2 novembre 1999.

                                  D.   In considerazione di tale sospensione la __________,

                                         con scritto 22 novembre 1999, ha chiesto all'UEF di Locarno di comunicarle entro il 29 novembre se intendesse eseguire gli interventi di riparazione anche degli altri difetti segnalati, come pure di comunicarle se esso accettava la propria domanda di riduzione proporzionale del canone locatizio a partire dalla notifica dei menzionati difetti sino alla loro totale eliminazione. Con decisione 23 novembre 1999 l'UEF di Locarno comunicava alla conduttrice di non poter dar seguito alle sue richieste, poiché la competenza dell'Ufficio sarebbe limitata esclusivamente all'adozione di provvedimenti di carattere urgente, i quali sarebbero stati prontamente adottati.

                                  E.   Con ricorso 6 dicembre 1999 la __________ postula l'annullamento della decisione 23 novembre 1999 dell'UEF di Locarno e l'eliminazione di tutti i difetti sopravvenuti nell'ente locato di proprietà della fallita __________. La ricorrente sostiene che l'UEF sarebbe competente, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, anche per l'adozione di provvedimenti ritenuti non urgenti.

                                  F.   Delle osservazioni dell'UEF di Locarno e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale. Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).

                                   2.   Nel caso di specie, questa Camera ha appurato presso l'UEF di Locarno che la ricorrente non risulta creditrice nel fallimento __________, bensì unicamente conduttrice dell'immobile di proprietà della fallita. Di conseguenza essendo estranea alla procedura fallimentare in oggetto, la __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF.

                                   3.   Si rileva inoltre che, a prescindere dalla legittimazione ricorsuale della __________, il gravame deve essere dichiarato irricevibile anche per il fatto che lo stesso solleva questioni di merito concernenti il diritto della locazione e quindi sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.

                                   4.   Ne consegue l'irricevibilità del gravame.

                                         Sulle spese, protestate __________, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR

pronuncia:              1.   Il ricorso 6 dicembre 1999 di __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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