Incarto n. 15.1999.00210
Lugano 17 luglio 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 dicembre 1999 di
__________
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento 8 novembre 1999/ 6 dicembre 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
rappr. dalla __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 14 dicembre 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 27 dicembre 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 8'739.--. In data 8 novembre 1999 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:
Introiti: fr. 3’921.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1'025.-figli minorenni fr. 300.-int. Ipotecari, riscald e spese fr. 1'300.--
AVS fr. 99.45
cassa malati fr. 524.-totale deduzioni fr. 3'248.25
B. Con ricorso 13 dicembre 1999 __________ insorge contro tale provvedimento chiedendone l’annullamento. Il ricorrente postula il riconoscimento nel calcolo del minimo di esistenza dei seguenti importi mensili:
fr. 49.40 a titolo di premi della cassa malati,
fr. 600.-- spese di mantenimento della figlia,
fr. 94.20 per premi assicurativi relativi all’immobile.
C. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Il ricorrente chiede che l'importo mensile di fr. 524.--, riconosciuto dall’UE di Lugano a titolo di premi della cassa malati, venga aumentato di fr. 49.40. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dall'escusso si evince che l’importo di fr. 524.-- riconosciuto dall’UE di Lugano è da ritenere generoso non essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal. Orbene, considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, l’importo in oggetto andrebbe ridotto. Tale decurtazione non viene tuttavia effettuata, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.
3. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1'025.-- al mese. Il supplemento per figli minorenni che vivono con l’escusso di età compresa tra 6 e 12 anni è di fr. 300.-- (cfr. Tabella punto 1.2.1).
Nel caso di specie il ricorrente, che vive con la figlia dodicenne, pretende che tale importo venga raddoppiato, sostenendo che lo stesso sarebbe inadeguato alle necessità di una bambina in età scolastica. Tale richiesta non può essere accolta, essendo la cifra riconosciuta dall’UE di Lugano perfettamente conforme a quanto stabilito da questa Camera nella Tabella in oggetto, unica fonte per la determinazione del reddito pignorabile ex art. 93 LEF.
4. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). ). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di interessi ipotecari l'importo di fr. 1’300.-- per la propria abitazione di __________. Tale importo risulta manifestamente sproporzionato agli effettivi interessi ipotecari pagati. Infatti dal conteggio della __________, prodotto in sede di pignoramento, si evince che l’escusso paga su un capitale di fr. 237'229.-- un interesse del 3,75%, pari a fr. 741.-- mensili. Di conseguenza l’importo di fr. 1'300.--, non decurtabile per il divieto di cui all’art. 22 LPR, copre abbondantemente le spese di assicurazione dell’immobile di cui il ricorrente postula il riconoscimento e non vi è quindi spazio per ulteriori deduzioni.
Al debitore va inoltre ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 95 cpv. 3 LEF, dovrà essere pignorata anche l’abitazione.
5. Al debitore è stato riconosciuto l’importo mensile di fr. 99.45 per contributi AVS. Dalla documentazione agli atti si evince però che tale importo, relativo al contributo minimo per persona senza attività lucrativa, si riferisce al contributo trimestrale. Di conseguenza, in assenza del noto divieto dell’art. 22 LPR, a titolo di contributi AVS potrebbe essere riconosciuto unicamente l’importo mensile di fr. 33.15.
6. Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 13 dicembre 1999 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria