Incarto n. 15.1999.00186 15.1999.00193 15.1999.00196
Lugano 19 maggio 2000 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 18 ottobre, 29 ottobre e 22 novembre 1999 di
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entrambi patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’ambito del fallimento
__________
procedura concernente anche
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patr. dallo studio legale __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 novembre 1999, con la quale al ricorso 22
novembre 1999 è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 25 ottobre 1999 della __________
- 28 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 1999 della __________
- 28 ottobre 1999 della __________
- 2 novembre e 11 novembre 1999 della __________
- 8 novembre, 23 novembre e 24 dicembre 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 22 giugno 1999 veniva decretato il fallimento della società __________. La procedura veniva sospesa per mancanza di attivi con decreto 12 luglio 1999 della Pretura di Bellinzona. Avendo un creditore anticipato le spese di procedura, la liquidazione veniva continuata in via sommaria. Le relative pubblicazioni sono apparse sul FUSC e sul FUC del __________.
In data 6 luglio 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva all’allestimento dell’inventario dei beni appartenenti alla fallita e di quelli rivendicati da terzi. Con scritto 11 agosto 1999 __________ e __________, proprietari dell’immobile occupato dalla fallita, notificavano un credito per canoni di locazione impagati, facendo nello stesso tempo valere un diritto di ritenzione sugli oggetti inventariati.
Con scritto 7 ottobre 1999 l’UEF di Bellinzona comunicava al legale dei proprietari dell’immobile l’intenzione di ritirare tutti i beni mobili di cui all’inventario 6 luglio 1999, ad eccezione di alcuni oggetti il cui smontaggio richiederebbe costi elevati. L’Ufficio comunicava inoltre che in caso di consenso da parte dei terzi rivendicanti i beni in questione potrebbero essere lasciati dove si trovano attualmente.
Con ricorso 18 ottobre 1999 __________ e __________ si opponevano al ritiro dell’inventario sostenendo che l’UEF di Bellinzona non avrebbe effettuato una constatazione, in presenza dei proprietari dell’immobile, atta ad accertare l’effettiva ubicazione degli oggetti inventariati nei locali occupati dalla fallita, nonché la loro natura. I ricorrenti sostengono inoltre che il loro diritto di ritenzione risulta essere prevalente sui diritti di proprietà dei terzi rivendicanti. Da ultimo essi ritengono la misura richiesta dall’Ufficio prematura e inopportuna, avendo i proprietari ceduto nuovamente in locazione i locali, adibiti ad esercizio pubblico, unitamente all’inventario.
L’UEF di Bellinzona, preso atto del rifiuto dei proprietari dello stabile di permettere il ritiro dei beni mobili inventariati, invitava questi ultimi a voler versare l’importo mensile di fr. 2'000.—a titolo di canone locatizio per l’utilizzo dei beni di cui all’inventario 6 luglio 1999.
Con ricorso 29 ottobre 1999 __________ e __________ si aggravavano nuovamente contro l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la richiesta di un canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario, postulando l’annullamento del provvedimento impugnato. I ricorrenti sostengono che nulla sarebbe dovuto all’amministrazione fallimentare. Nella denegata ipotesi che risultasse dovuto un canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario, lo stesso andrebbe comunque compensato con il credito che i ricorrenti vantano nei confronti della fallita.
G. In data 11 novembre 1999 l’UEF di Bellinzona informava il legale di __________ e __________ che a partire dal 23 novembre 1999 verrà depositata la graduatoria del fallimento. Inoltre l’Ufficio comunicava che il credito di fr. 63'000 relativo all’affitto scoperto da settembre 1998 a gennaio 2000 è stato riconosciuto e collocato al n. 1 della graduatoria, tra i crediti garantiti da pegno manuale, mentre il credito di fr. 1'830 per spese legali e ripetibili è stato iscritto in III classe. Il 12 novembre 1999 l'UEF di Bellinzona assegnava ai locatori il termine di cui all’art. 53 RUF per estendere il diritto di ritenzione sugli oggetti rivendicati da terzi.
H. Con un terzo ricorso datato 22 novembre1999 __________ e __________ si aggravano contro tale assegnazione, ritenendola irrita. Essi sostengono che siccome gli oggetti rivendicati si trovano negli enti locati, il diritto di pegno fatto valere dai ricorrenti non sarebbe solo presunto e quindi spetterebbe ai terzi rivendicanti contestare l’esistenza di tale diritto. Inoltre, avendo l’UEF di Bellinzona con decisione 12 novembre 1999 posto in cessione ex art. 260 LEF i diritti della massa sui beni rivendicati, le rivendicazioni in oggetto non sarebbero ancora definitive.
I. Delle osservazione dell'UEF di Bellinzona e delle atre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 18 ottobre, 29 ottobre e 22 novembre 1999 __________ e __________ sono tutti diretti contro l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’ambito del fallimento della società __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.99.186, inc. 15.99.193 e inc. 15.99.196. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
2. Appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 cpv. 1 LEF). L’ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea dei creditori (art. 223 cpv. 1 LEF). Se tali locali non appartengono al fallito e l’amministrazione fallimentare non intende subentrare nel contratto di locazione, essa può liberare i locali e prendere in custodia gli oggetti che vi si trovano (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 223 LEF). Eventuali diritti di ritenzione del locatore sugli oggetti inventariati vanno notificati, unitamente al credito per pigioni scadute, nel fallimento del locatario (Schnyder/Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 71 ad art. 283 LEF).
3. Nel caso in esame l’UEF di Bellinzona, in data 6 luglio 1999, ha correttamente provveduto all’allestimento dell’inventario dei beni appartenenti alla fallita __________ e situati nei locali di proprietà dei ricorrenti. Pure corretta deve essere ritenuta la decisione di ritirare e prendere in custodia tutti i beni mobili inventariati, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 223 cpv. 1 LEF. Si rileva inoltre che la censura secondo cui l’UEF di Bellinzona avrebbe eretto l’inventario in assenza dei proprietari dello stabile è infondata, poiché in calce all’inventario in oggetto figura la seguente indicazione: “Il presente inventario è stato eretto per cura di __________ e __________ alla presenza del fallito (n.d.r l’amministratore della fallita) e del proprietario dello stabile.”
Il ricorso 18 ottobre 1999 deve quindi essere respinto.
4. I ricorrenti contestano la richiesta dell’UEF di Bellinzona di un canone mensile di fr. 2'000.—per l’utilizzo dei beni inventariati. Orbene, tale richiesta appare adeguata, non essendo infatti sostenibile che i ricorrenti, ancorché beneficiari di un diritto di ritenzione, utilizzino gratuitamente dei beni di cui non sono proprietari. I fratelli __________ asseverano inoltre che, se per denegata ipotesi risultasse dovuto un canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario, lo stesso andrebbe comunque compensato con il credito che i ricorrenti vantano nei confronti della fallita. Per l’art. 213 cpv. 1 LEF il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. Tuttavia la compensazione non ha luogo quando un creditore del fallito, in casu __________ e __________, diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento (art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF). Di conseguenza anche il ricorso 29 ottobre 1999 è votato all’insuccesso.
5. Per l’art. 242 cpv. 1 LEF l'amministrazione decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. Se l'amministrazione del fallimento intende riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene comunicazione ed a restituire la cosa rivendicata fino a che consti che la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito e che nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell'art. 260 LEF (art. 47 RUF). Quando la liquidazione avviene secondo la procedura sommaria, la fissazione del termine di cui sopra avrà luogo solo nei casi più importanti, e sarà resa pubblica unitamente al deposito della graduatoria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - Konkursrechts, Berna 1997, § 45 n. 37 -39, p. 363). Per l'art. 52 RUF quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto all'art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rappresentanti della massa. Qualora sopra la cosa rivendicata da un terzo qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di ritenzione si dovrà procedere nel modo seguente:
- Se l’amministrazione del fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il terzo che ha rivendicato la proprietà della cosa ed il creditore che vanta sopra di essa un diritto di pegno.
- Se invece la rivendicazione conduce ad un processo, l’amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno se non dopo che sarà stata respinta l’azione di rivendicazione del terzo mediante sentenza passata in giudicato. La decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria (art. 53 RUF; DTF 107 III 94; Marc Russenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 242 LEF).
6. Orbene nel caso di specie l'UEF di Bellinzona in data 12 novembre 1999 ha comunicato ai creditori del fallimento __________ di aver riconosciuto tutte le rivendicazioni di proprietà relative ai beni di cui alle posizioni n.1 – 6, 8 – 11, 13 – 24 e 26 – 29 dell’inventario 6 luglio 1999. L’UEF di Bellinzona ha inoltre impartito ai creditori un termine di dieci giorni per chiedere la cessione ex art. 260 LEF dei diritti della massa sui beni rivendicati, avvertendoli che in caso di decorrenza infruttuosa di tale termine le rivendicazioni saranno definitivamente riconosciute. Il 22 novembre 1999 __________ e __________ hanno richiesto la cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati. Tale assegno di termine per richiedere la cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati è da ritenere corretto ancorché avvenuto prima del deposito della graduatoria, effettuato il 23 novembre 1999, ma posteriormente al termine per l'insinuazione dei crediti, scadente il 13 settembre 1999. Infatti avvenendo la liquidazione del fallimento __________ secondo la procedura sommaria, l'UEF di Bellinzona non sarebbe obbligato a fissare il termine di cui all'art.47 RUF (cfr. art. 49 RUF). Ne consegue che l'Ufficio dovrà, a seguito della richiesta di cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati effettuata da __________ e __________, assegnare ai terzi rivendicanti il termine di cui all'art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione di rivendicazione. Avendo i ricorrenti fatto valere un diritto di ritenzione sugli oggetti rivendicati e avendo l’amministrazione del fallimento riconosciuto come fondate le rivendicazioni, l’UEF di Bellinzona non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra i terzi che hanno rivendicato la proprietà dei beni e i ricorrenti che vantano sopra di essi un diritto di pegno.
Se le rivendicazioni conducono ad un processo, l’amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno vantato da __________ e __________ se non dopo che sarà stata respinta l’azione di rivendicazione dei terzi mediante sentenza passata in giudicato. La decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria del fallimento __________ (cfr. art. 53 RUF). L’assegno di termine 12 novembre 1999 intimato a __________ e __________ per estendere il diritto di ritenzione sugli oggetti rivendicati da terzi va pertanto annullato.
7. Ne consegue l'accoglimento del ricorso 22 novembre 1999.
Sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 242 LEF, 47, 49, 52 e 53 RUF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.186, 15.99.193 e 15.99.196. sono dichiarate congiunte.
2.1 Il ricorso 18 ottobre 1999 (inc. 15.99.186) di __________ e __________, è respinto.
2.2 Il ricorso 29 ottobre 1999 (inc. 15.99.193) di __________ e __________, è respinto.
2.3 Il ricorso 22 novembre 1999 (inc. 15.99.196) __________ e __________, è accolto.
2.3.1 Di conseguenza l’assegno di termine 12 novembre 1999 impartito a __________ e __________, dall'UEF di Bellinzona nell'ambito del fallimento __________ per estendere il diritto di ritenzione sugli oggetti rivendicati, è annullato.
2.3.2 E' fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 6 di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all'UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria