Incarto n. 15.1999.00163
Lugano 20 luglio 2000/FC/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 agosto 1999 di
__________
patr. dalla __________
contro
l'operato dell’UEF di Bellinzona nell'esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente
contro
__________
con quali creditori interessati nello stesso gruppo di pignoramento:
- __________
- __________
- __________
e con altri interessati, quali debitori della prestazione pignorata:
- __________
- __________
- __________
- __________
in materia di adempimenti penali di diritto esecutivo federale nel pignoramento.
Ritenuto in fatto:
A. Con PE n. __________ la ditta __________ __________ procede contro __________ per fr. 404.65 oltre accessori. Nel pignoramento del gruppo cui appartiene la precettante Centro veterinario __________ è stato pignorato il 4 febbraio 1999 l'importo di fr. 210.-- al mese a partire dal mese di marzo 1999. L'escusso, iscritto nei ruoli delle assicurazioni sociali quale assicurato esercitante attività lucrativa indipendente, è amministratore di varie società anonime in qualità di membro con firma individuale (__________, __________, __________, __________).
B. L'UEF di Bellinzona, dopo aver invano richiesto alle quattro società anonime di indicare lo stipendio versato a __________, ha notificato allo stesso amministratore escusso il pignoramento di salario per l'importo di fr. 210.--.
C. Il 14 luglio 1999 l'UEF di Bellinzona ha reso noto alla precettante che il debitore non versa le quote pignorate e che al termine della procedura sarà rilasciato un attestato di carenza di beni, con facoltà al creditore di denunciare il debitore per il mancato pagamento dell'importo di fr. 210.-- al mese.
D. Il 22 luglio 1999 la precettante ha sollecitato l'UEF di Bellinzona a procedere penalmente contro __________ in conformità degli art. 169 e 292 CP.
E. Con provvedimento 27 luglio 1999 l'UEF di Bellinzona ha reso noto alla precettante che "non è compito specifico dell'UEF sporgere denuncia penale nei confronti del debitore per il mancato pagamento delle quote pignorate" e che l'organo d'esecuzione forzata "procede penalmente a norma degli art. 169 e 292 CP unicamente nel caso d'asportazione di beni mobili soggetti a pignoramento".
F. Con ricorso 2 agosto 1999 __________ chiede che sia ordinato all'UEF di Bellinzona di procedere in via penale contro l'escusso, atteso che "il pignoramento di salario è una decisione dell'Autorità competente che deve essere rispettata dal debitore" e che "questo ordine riguarda l'Autorità stessa e non il creditore".
G. Con osservazioni 17 agosto 1999, il Comune di __________ - quale creditore interessato, appartenente allo stesso gruppo di pignoramento - è pure dell'avviso che è dovere dell'organo d'esecuzione forzata chiedere l'intervento dell'autorità penale.
H. L'UEF di Bellinzona, con osservazioni 28 settembre 1999, si è rimesso alla decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza, evidenziando difficoltà di ordine pratico in caso di denuncia penale ad opera dell'UEF stesso, atteso che "è noto che il pignoramento di quote mensili di reddito di debitori in proprio permette raramente il recupero degli importi pignorati".
I. In altra esecuzione (n. __________, con precettante la qui ricorrente) è già stato rilasciato un attestato di carenza di beni per fr. 356.65 in data 8 gennaio 1998, con l'indicazione che "il debitore non esercita attività lucrativa". Dalla dichiarazione verbalizzata il 17 novembre 1998 nella nuova esecuzione oggetto del presente esame giudiziale, si evince che __________ è coniugato, ha un figlio nato il __________, è libero professionista, amministratore di quattro società anonime (__________, __________, __________, __________), dichiara un guadagno mensile totale di fr. 1'800.-- (media), la cassa malati gli viene pagata dalla pubblica assistenza e l'alloggio gli è messo a disposizione dalla società presso gli uffici delle quattro società.
Considerando in diritto:
1. Il sistema del diritto esecutivo federale è in sé quasi perfetto dal profilo tecnico-giuridico e contribuisce a distribuire a ciascuno quello che gli spetta, a condizione però che ogni interessato svolga, con attenzione e diligenza, quanto occorra a tutela dei propri diritti e senza delegare ad altri funzioni di controllo che, purché lo si voglia, molti sarebbero in grado di svolgere. Attenzione accresciuta va posta, ben più di quanto si pratichi attualmente, sugli aspetti penali che possono pregiudicare il corretto svolgimento della procedura di esecuzione forzata. Sempre più spesso si intuisce nell'azione di taluno l'intento prevaricatore, volto a conseguire illeciti vantaggi patrimoniali sfruttando debolezze e aritmie procedurali, volute o no, della parte avversa, di altri interessati e delle autorità sia istituzionali che private chiamate ad operare. L'aiuto decisivo del diritto penale nel reprimere i crimini e i delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti (art. 163-171bis CP, comprese le disposizioni generali ex art. 172-172ter CP), come pure per perseguire le contravvenzioni per inosservanza da parte del debitore o di terzi di norme della LEF (art. 323-324 CP) o correlate (inosservanza delle norme legali sulla contabilità, art. 325 CP) - con l'estensione ex art. 326 CP nei confronti di chi ha agito per persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali - senza omettere la contravvenzione secondo l'art. 292 CP, deve di nuovo costituire valido deterrente contro manovre scorrette e fraudolente. In questa direzione si è peraltro già mosso il legislatore ticinese con l'istituto dell'ispettore di esecuzione e fallimenti (art. 10 LALEF), in funzione di consulente degli organi d'esecuzione forzata per gli aspetti di natura penale connessi agli adempimenti ex art. 4 e 181 CPP (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2 agli art. 21-24 LPR, p. 261).
2. Nel fallimento e nell'esecuzione per debiti si possono distinguere crimini o delitti e contravvenzioni. Bene giuridico protetto è in primo luogo il diritto soggettivo del creditore ad essere soddisfatto dal profilo patrimoniale per mezzo dei beni del debitore e secondariamente l'esecuzione forzata, quale parte costitutiva dell'amministrazione della giustizia in senso lato (DTF 106 IV 34 cons. 4a con rif.; Hans Wiprächtiger, Das neue Vermögensstrafrecht und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, in: BlSchK 1998, p. 6, b); Karl Spühler, Das revidierte SchKG und seine Auswirkungen auf die Strafverfolgung, in: RPS/ZStrR 1998, p. 250, n. 1).
3. Il reato esecutivo presuppone la validità del provvedimento che vi è sotteso. Il giudice penale deve preliminarmente determinarsi in via pregiudiziale: ove concludesse per la nullità (sulla nozione, cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 8-10 all'art. 22 LEF) dell'atto esecutivo, non vi potrebbero essere conseguenze di natura penale (Robert Hauser, Der Schutz von Schuldbetreibung und Konkurs durch das Strafrecht, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 37, V).
4. Se l'autore del reato è una persona giuridica o una società, allora si applica l'art. 172 CP, che determina la colpevolezza della persona fisica nell'ipotesi che abbia agito per la persona giuridica o per la società in una delle funzioni ivi partitamente indicate. La norma - espressione del principio societas delinquere non potest, salvo eccezioni segnatamente del diritto amministrativo e fiscale - definisce in modo più generale la cerchia delle persone fisiche entranti in linea di conto: essa indica gli organi della persona giuridica e i membri di un organo, il collaboratore con potere decisionale indipendente nel settore d'attività di cui si occupa e il dirigente di fatto di una persona giuridica o di una società. Il termine di organo corrisponde alla nozione di diritto civile (ad esempio un membro del consiglio d'amministrazione o dell'organo di revisione). Con collaboratori di una persona giuridica o di una società si intendono tutte le persone abilitate a decidere in modo autonomo nel proprio campo d'attività (ad esempio procuratori e mandatari commerciali, cfr. DTF 106 IV 23 cons. 2c; 100 IV 42 cons. 2c). Con dirigente effettivo va inteso chi, senza esporsi, determina materialmente la volontà della persona giuridica o della società servendosi di uomini di paglia come organi formali. L'art. 172 CP comprende tutte le persone giuridiche (Flavio Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione penale - Reati nell'esecuzione forzata, in particolare nel concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel - Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 195). Con società, oltre a quelle in nome collettivo e in accomandita, si intende anche la società semplice: questa estensione è giustificata dal fatto che compiti di notevole importanza sono spesso assunti da consorzi, che dal profilo giuridico sono società semplici (FF 1991 II, p. 881. Boll. uff. CSt 1993, p. 966 [Beerli, relatrice]). Le medesime considerazioni valgono per l'art. 326 CP in materia di contravvenzioni riferite alle ipotesi ex art. 323-325 CP (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 2. ediz., Zurigo 1997, n. 4 all'art. 172 CP).
5. a) Per l'art. 169 CP è punito per il reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali (Wiprächtiger, op. cit., in: BlSchK 1998, p. 18-21, n. 10; Trechsel, op. cit., p. 626-629; Jörg Rehberg/Niklaus Schmid, Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, 7. ediz., Zurigo 1997, § 43, p. 294; Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, p. 341 s.)
pignorati o sequestrati
compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali.
b) Nella tutela della norma non rientra per contro la mancata consegna da parte del datore di lavoro della quota di salario pignorata al debitore. Questo comportamento, finora non sanzionato, è comunque perseguibile in virtù del nuovo art. 159 CP (appropriazione indebita di trattenute salariali), in vigore dal 1. gennaio 1995. Siffatto reato ha la forma di una norma speciale e può essere commesso soltanto da un datore di lavoro. È datore di lavoro chi riceve la prestazione lavorativa da una persona sottoposta alle sue istruzioni e si impegna a corrisponderle in contropartita un salario. La colpevolezza presuppone che sia stato disatteso il dovere di effettuare le trattenute di salario e di versarle nel modo pattuito o imposto per ordine dell'autorità, ad esempio in caso di pignoramento di reddito da lavoro su provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata (FF 1991 II, p. 863). L'art. 169 CP si situa tra la tutela dell'art. 145 CP (appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione) riferita ad interessi solo di natura privata e quella ex art. 289 CP (sottrazione di cose requisite o sequestrate) che persegue interessi solo pubblici (Cometta, op. cit., p. 205, cc).
c) Sugli elementi costitutivi oggettivi dell'art. 169 CP va osservato che il comportamento punibile consiste nel deteriorare, distruggere, svalutare o rendere inservibili i valori patrimoniali pignorati, sequestrati, inventariati o ceduti in sede di concordato con abbandono dell'attivo. Bene giuridico protetto è non solo il diritto soggettivo del creditore ad essere soddisfatto dal profilo patrimoniale per mezzo dei beni del debitore, ma anche l'esecuzione forzata di diritto federale quale parte costitutiva dell'amministrazione della giustizia in senso lato (DTF 106 IV 34 cons. 4a con rif.; 99 IV 147). Dal profilo soggettivo occorre l'intenzione - è sufficiente dolus eventualis - di distrarre valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e di danneggiare in tal modo i creditori (DTF 119 IV 135-137 cons. 2).
Per il concorso di reati, ove difetti l'intenzione di danneggiare i creditori, si realizza il reato di sottrazione di cose requisite o sequestrate ex art. 289 CP. L'art. 169 CP è lex specialis in relazione agli art. 163 e 164 CP.
6. Nel caso di specie emerge dal modulo n. 6 (verbale interno per le operazioni di pignoramento) che l'escusso __________ - dopo aver dichiarato di essere amministratore di quattro società anonime (__________, __________, __________, __________) con un guadagno mensile totale di fr. 1'800.-- in media, con la cassa malati che gli viene pagata dalla pubblica assistenza e con l'alloggio messogli a disposizione dalle società presso gli uffici delle quattro società - "è stato reso edotto che la dissimulazione di beni, l'arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l'incompleta indicazione dei beni che gli appartengono è punibile (art. 164, 169, 323 n.2 CP) e che il pagamento diretto al creditore non comporta la decadenza del pignoramento". Dal verbale di pignoramento 9 marzo 1999, che ordina una trattenuta di fr. 210.-- al mese a partire da marzo 1999, risultano pure le comminatorie dedotte dagli art. 169 e 292 CP. Benché espressamente sollecitato, __________ - tanto a titolo personale quanto in qualità di amministratore delle quattro società anonime per le quali agisce - ha disatteso gli obblighi di diritto esecutivo federale cui era tenuto. Siffatto comportamento, suscettibile di costituire violazione di norme penali poste a supporto dell'esecuzione forzata quale parte costitutiva dell'amministrazione della giustizia in senso lato, oltre ovviamente alla manifesta lesione del diritto soggettivo del creditore di essere soddisfatto dal profilo patrimoniale per mezzo dei beni del debitore, impone un deciso intervento della stessa autorità esecutiva che non può demandare al privato quello che è specifico compito dello Stato di diritto. L'UEF di Bellinzona dovrà quindi procedere con denuncia al Ministero pubblico ex art. 181 CPP, atteso che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
7. Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - il principio dell'esenzione è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 91 LEF; 164 n. 1, 323 n. 1 e 2, 324 n. 5 CP; 181 CPP
pronuncia:
1. Il ricorso 2 agosto 1999 della ditta __________ __________, è accolto
1.1. È fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al cons. 6.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Comunicazione all'UEF di Bellinzona, con l'ordine di procedere come al dispositivo n. 1.1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria