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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.07.2000 15.1999.129

17 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,712 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.1999.00129

Lugano 17 luglio 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 dicembre 1999 di

                                          __________

                                          rappr. dal __________

                                          contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio nell’esecuzione n. __________/__________-__________ (gruppo 2010) – e meglio contro l’elenco oneri – promossa da

                                          __________

                                          rappr. da __________

                                          nei confronti di

                                          __________ e

                                          __________, ora di ignora dimora

                                          e concernente anche

                                          __________

viste le osservazioni:

-  15 luglio 1999 del__________

-  16 luglio 1999 del__________

-  23 luglio 1999 dell’UEF di Mendrisio

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:                       

                                          A.  Con PE n° __________ risp. __________ del 15 gennaio 1998 __________, succursale di __________ (di seguito: __________), procede contro i condebitori solidali __________ (di seguito: __________) e __________, in via di realizzazione del pegno immobiliare per un credito di fr. 17'472'500.-- oltre interessi e spese, garantito da cartelle ipotecarie gravanti i fondi intestati a __________ part. __________, __________ e __________ RFD di __________.

                                          B.  Su domanda di vendita 15 dicembre 1998 del creditore procedente, l’UEF di Mendrisio ha indetto l’incanto per il 10 agosto 1999 e fissato un termine per le insinuazioni scadente il 27 maggio 1999.

                                          C.  In data 25 maggio 1999, il __________ ha insinuato i propri crediti d’imposta garantiti da ipoteca legale, così suddivisi:

                                               Mapp: __________

                                               -    imposta immobiliare 1992: fr. 3'772.25 oltre interessi per fr. 756.05

                                               -    imposta immobiliare 1993: fr. 653.35 oltre interessi per fr. 127.35

                                               -    imposta immobiliare 1994: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 694.05

                                               -    imposta immobiliare 1995: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 309.35

                                               -    imposta immobiliare 1996: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 219.65

                                               -    imposta immobiliare 1997: fr. 3'514.10

                                               -    imposta immobiliare 1998: fr. 3'514.10

                                               -    imposta immobiliare 1999: fr. 3'074.85

                                               -    contributi PGS: fr. 59'841.-- oltre interessi per fr. 3'515.65

                                               Mapp: __________

                                               -    imposta immobiliare 1993: fr. 696.60 oltre interessi per fr. 135.75

                                               -    imposta immobiliare 1994: fr. 4'703.50 oltre interessi per fr. 743.--

                                               -    imposta immobiliare 1995: fr. 4'703.50 oltre interessi per fr. 331.15

                                               -    imposta immobiliare 1996: fr. 4'703.50 oltre interessi per fr. 223.15

                                               -    imposta immobiliare 1997: fr. 3'762.80

                                               -    imposta immobiliare 1998: fr. 3'762.80

                                               -    imposta immobiliare 1999: fr. 3'292.45

                                               -    contributi PGS: fr. 64'071.-- oltre interessi per fr. 3'764.15

                                               Mapp: __________

                                               -    imposta immobiliare 1993: fr. 646.85 oltre interessi per fr. 126.15

                                               -    imposta immobiliare 1994: fr. 4'706.30 oltre interessi per fr. 743.50

                                               -    imposta immobiliare 1995: fr. 4'706.30 oltre interessi per fr. 331.40

                                               -    imposta immobiliare 1996: fr. 4'706.30 oltre interessi per fr. 235.30

                                               -    imposta immobiliare 1997: fr. 3'765.05

                                               -    imposta immobiliare 1998: fr. 3'765.05

                                               -    imposta immobiliare 1999: fr. 3'294.40

                                               -    contributi PGS: fr. 64'109.55 oltre interessi per fr. 3'766.45

                                               Mapp: __________

                                               -    imposta immobiliare 1993: fr. 696.60 oltre interessi per fr. 135.75

                                               -    imposta immobiliare 1994: fr. 4'403.50 oltre interessi per fr. 695.65

                                               -    imposta immobiliare 1995: fr. 4'403.50 oltre interessi per fr. 310.05

                                               -    imposta immobiliare 1996: fr. 4'403.50 oltre interessi per fr. 220.15

                                               -    imposta immobiliare 1997: fr. 3'522.80

                                               -    imposta immobiliare 1998: fr. 3'522.80

                                               -    imposta immobiliare 1999: fr. 3'082.45

                                               -    contributi PGS: fr. 59'984.40 oltre interessi per fr. 3'524.05

                                               Mapp: __________

                                               -    imposta immobiliare 1993: fr. 653.35 oltre interessi per fr. 127.35

                                               -    imposta immobiliare 1994: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 694.05

                                               -    imposta immobiliare 1995: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 309.35

                                               -    imposta immobiliare 1996: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 219.65

                                               -    imposta immobiliare 1997: fr. 3'514.35

                                               -    imposta immobiliare 1998: fr. 3'514.35

                                               -    imposta immobiliare 1999: fr. 3'075.05

                                               -    contributi PGS: fr. 59'841.-- oltre interessi per fr. 3'515.65

                                          D.  Il 25 giugno 1999 l’UEF di Mendrisio ha comunicato agli interessati gli elenchi oneri riferiti alle part. __________, __________-__________ RFD di ____________________. In particolare ha iscritto i contributi PGS a favore del ____________________ senza gli interessi, basandosi sugli estratti del RF dai quali risultano iscritte le rispettive ipoteche legali per gli importi insinuati, ma senza interessi.

                                          E.  Con ricorsi 2 luglio 1999 il __________ ha chiesto l’iscrizione negli elenchi oneri degli interessi maturati sui contributi PGS scaduti e garantiti da ipoteca legale debitamente iscritta a RF. Dopo aver ricordato che i contributi PGS previsti dalla LALIA beneficiano di un’ipoteca legale da costituirsi con iscrizione a RF, il ricorrente sostiene che gli interessi per questi contributi pubblici andavano iscritti negli elenchi oneri anche senza specifica iscrizione a RF giusta l’art. 818 CC.

                                          F.  Con osservazioni 15 luglio e rispettivamente 24 luglio 1999, __________ e l’UEF di Mendrisio hanno postulato la conferma degli elenchi oneri, rifacendosi all’art. 140 LEF che impone all’Ufficio di esecuzione di costatare gli oneri gravanti il fondo in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all’estratto del RF. L’ufficio federale delle abitazioni chiede la conferma della decisione dell’UEF di Mendrisio.

Considerato

in diritto:                     

                                          1.   Per l’art. 140 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1 primo periodo, seconda parte RFF); d’altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF). Giova qui ricordare che, come precisa l’art. 34 cpv. 1 lett. b terzo periodo RFF, ove l’insinuazione di un onere non sia conforme all’estratto del registro fondiario, l’ufficio dovrà attenersi all’insinuazione, ma menzionerà anche il contenuto dell’iscrizione nel registro; se l’onere insinuato è meno esteso di quanto risulti dal registro fondiario, l’ufficio, ottenuto il consenso del titolare, provvederà alla modificazione o cancellazione dell’iscrizione nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b quarto periodo RFF).

                                          2.   L’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF è stata risolta dal Tribunale federale nel senso che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso, stabilire se la pretesa creditoria (tempestivamente) notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che – se non vi è aggravio per il fondo – il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s. cons 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39, 117 III 38 s. cons. 3). Va però precisato che quello dell’ufficio di esecuzione e conseguentemente dall’Autorità di vigilanza è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale soltanto quando risulta manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio le pretese così come notificate vanno invece iscritte nell’elenco oneri e sarà la successiva procedura di appuramento dell’elenco oneri che permetterà, se del caso, di sottoporre la questione della loro esistenza, estensione, grado o esigibilità al giudice del merito (cfr. Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n° 15, pag. 442 s; Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n° 29, pag. 236 s.).

                                          3.   Nel caso in esame, l’UEF di Mendrisio ha correttamente confrontato l’insinuazione dei crediti del __________ con l’estratto del Registro fondiario.

                                               Per quanto attiene alle imposte immobiliari, l’UEF ha correttamente iscritto i crediti e gli interessi fatti valere dal creditore ricorrente, come impongono i combinati art. 836 CC e 183 LAC.

                                               Per quanto attiene invece ai contributi PGS, va rilevato che non si tratta di ipoteche legali dirette come le precedenti, e che per la loro validità richiedono l’iscrizione a registro fondiario (art. 107 cpv. 3 LALIA). Queste ipoteche legali indirette sono sottoposte pertanto alle stesse condizioni delle ipoteche convenzionali, la cui estensione non prevede giocoforza anche gli interessi, che possono essere negoziati liberamente dalle parti (cfr. art. 795 cpv. 1 CC). Nel caso in esame, l’art. 106 cpv. 2 LALIA fissa al 5% il saggio d’interesse per i contributi scoperti: tale interesse andava pertanto iscritto a Registro fondiario, onde poter beneficiare – assieme al credito principale – dei privilegi dell’ipoteca legale.

                                               Di conseguenza l’UEF ha correttamente applicato l’art. 140 cpv. 1 LEF, rifiutandosi di iscrivere nella rubrica destinata alle ipoteche legali degli elenchi oneri gli interessi richiesti per i contributi PGS scaduti.

                                               Il ricorso è pertanto respinto.

                                          4.   Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 795, 818, 836 CC, art. 140 LEF, art. 34, 36 RFF, art. 183 LAC, art. 106 e 107 LALIA,

pronuncia:                 

                                          1.   Il ricorso 2 luglio 1999 __________ è respinto.

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione:   -   __________

                                               Comunicazione all'UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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