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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.01.2000 15.1999.00187

12 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,102 parole·~21 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.1999.00187

Lugano 12 gennaio 2000 MR/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 ottobre 1999 di

__________ patr. dallo studio legale __________

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno, 

e meglio contro l'esecuzione del sequestro n.__________ decretato il 6 ottobre 1999 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, su istanza di

__________ patr. dall'avv. __________

nei confronti del ricorrente;

Viste le osservazioni 8 novembre 1999 della __________ e 11 novembre 1999 dell'UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 14 luglio 1999 su richiesta di __________) (in seguito __________) e nei confronti di __________, convivente di __________, il Segretario assessore di Locarno-Città ha ordinato a copertura di un credito di Fr. 467'040.-- oltre accessori per spese e indennità processuali tra l'altro il sequestro di "mobili, oggetti di arredamento, in particolare quadri e soprammobili, gioielli appartenenti alla debitrice __________ " presso l'appartamento n.__________ in via __________, __________ a __________

                                  B.   Lo stesso giorno l'UEF di Locarno ha dato seguito all'ordine (sequestro n. __________), allestendo per quanto qui di rilievo un inventario dei beni mobili trovati nell'appartamento di __________ e posti sotto sequestro, per un valore complessivo stimato in Fr. 116'029.-- . Sul verbale di sequestro 14 luglio 1999, nella finca "Osservazioni" è indicato in particolare che "i beni descritti ai nri. 11 ("un mobile in metallo grigio" della sala, n.d.r.) , 23 ("diverso materiale d'ufficio + libri + 10 quadretti acquarelli" contenuti in un armadio della sala), 24 ("una tenda colore beige" della sala), 29 ("2 tende colore beige" del tinello), 34 ("2 sedie con sedile in pelle nera" in cucina), 39 ("una caffettiera marca Philips"), 40 ("servizi piatti completo fantasia, in porcellana - servizio tè - servizio bicchieri - 5 vasi diverse forme e colori"), 41 ("nell'armadio a muro, diverso materiale di pulizia e 1 aspirapolvere"), 47 ("2 tende fini + 2 tende colore beige", nella "Camera 1"), 51 ("un letto matrimoniale in stoffa marrone; 2 tavolini bassi, un divano onda e 2 lampade rosse con abat-jour, 20° sec." nella "Camera 2"), 58 ("2 lampade a stelo"), 61 (un tavolino in plastica, colore bianco") e 68 ("2 armadi a muro a 7 ante +  7 ante piccolecontenenti capi di abbigliamento x uomo e donna") sono esclusi dal sequestro a norma dell'art. 92 LEF".

                                         Tutti i beni inventariati sono stati lasciati nell'appartamento. Tuttavia si è proceduto alla sostituzione dei cilindri della serratura della porta d'entrata e le nuove chiavi sono state prese in custodia dall'UEF.

                                         A seguito delle richieste dei patrocinatori della __________ di "ripristinare l'accesso all'appartamento" il 21 luglio 1999 l'UEF ha consegnato le chiavi a una rappresentante della sequestrata, subordinando la restituzione in un primo tempo alla prestazione di una garanzia di Fr. 115'000.-- da parte della debitrice e successivamente - con il consenso della creditrice - alla sottoscrizione da parte della sua rappresentante di una dichiarazione 21 luglio 1999, in cui confermava di aver preso atto della diffida a non disporre dei beni sequestrati senza autorizzazione dell'Ufficio e di essere stata edotta sulle conseguenze penali e civili di una disposizione non autorizzata.

                                         Il verbale di sequestro 14 luglio 1999, al quale è allegata la dichiarazione 21 luglio 1999 e sul quale sono riportati i beni inventariati, è stato spedito alle parti il 28 luglio 1999.

                                  C.   Il 6 ottobre 1999, sempre su istanza di __________, ma questa volta contro __________, il Pretore di Locarno-Città - sulla base dell’art. 271 cpv.1 n. 2, 3 e 4 LEF e per un credito di Fr. 50'000'000.-- oltre accessori - ha ordinato il seguente sequestro:

                                         "1.   Presso __________ in Locarno:

                                                 -      ogni avere patrimoniale di qualsiasi natura su relazioni o in cassette di sicurezza intestate a __________;

                                                 -      ogni avere patrimoniale di qualsiasi natura appartenente direttamente o indirettamente a __________, in particolare ogni avere patrimoniale

                                                 a)    di cui __________ risulti presso la Banca avente diritto economico in base agli accertamenti condotti conformemente all'art. 305ter CP e agli art. 5 e 6 LRD;

                                                 b)    esistente su relazioni e in cassette di sicurezza su cui __________ abbia diritto di firma per qualsiasi altro titolo, in particolare come procuratore, e ciò con riferimento alla circolare 4.2.1999 n.1421 D della ASB;

                                                 c)    esistente su relazioni intestate a __________, a __________, a __________ ed a __________;

                                                 d)    che la Banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza di __________;

                                                 e)    crediti di ogni natura, anche se risultanti da affari fiduciari.

                                         2.     Presso l'appartamento n.__________ in via __________:

                                                 -      l'intero arredamento nonché gioielli appartenenti a __________

                                  D.   Contemporaneamente, la creditrice sequestrante, con scritto 6 ottobre 1999 all'indirizzo dell'UEF, e "allo scopo di facilitare l'esecuzione del decreto di sequestro", si è dichiarata d'accordo a che i beni sequestrati fossero lasciati nell'appartamento a disposizione del debitore, a condizione tuttavia che le chiavi venissero prese in custodia dall'UEF e che venisse prestata una garanzia per il valore corrispondente. Inoltre __________ ha comunicato di "rinunciare all'allestimento di un inventario, dal momento che, a questo scopo, ci si potrà riferire all'inventario già allestito in esecuzione del sequestro contro __________ promosso su istanza della __________

                                  E.   Lo stesso giorno l’UEF di Locarno ha proceduto al sequestro (n.__________ Sul verbale di sequestro 6 ottobre 1999 - spedito alle parti il 12 ottobre 1999 figurano iscritti i medesimi beni (tutti, tranne un paio di poca entità) già inventariati in occasione del sequestro ordinato nei confronti di __________, per una stima di complessivi Fr. 116'017.--; per quanto riguarda il sequestro in banca è invece riportata testualmente la formulazione del decreto di sequestro (di cui al punto 1), con a lato l'indicazione che "l'Istituto Bancario è stato diffidato a non disporre di detti beni, in conformità dell'art. 99 LEF". Anche questa volta i beni sono stati lasciati nell'appartamento, le cui chiavi - dopo sostituzione dei cilindri - sono state prese in custodia dall'UEF.

                                  F.   Alla richiesta della patrocinatrice del debitore di poter ritirare le chiavi dell'appartamento, con atto 21 ottobre 1999, l'UEF ne ha subordinato la restituzione alla prestazione di una garanzia di Fr. 116'017.-- "corrispondente al valore di stima dei beni sequestrati (art. 277 LEF)".

                                  G.   Il 22 ottobre 1999 l'UEF ha interpellato telefonicamente la creditrice che si è dichiarata "d'accordo con la consegna delle chiavi dell'appartamento di Via __________ in __________ alla Sig.ra __________ unicamente sotto responsabilità del debitore", chiedendo contestualmente la prestazione di una "garanzia nella misura che verrà stabilita da parte del Vostro Ufficio". Lo stesso giorno con provvedimento formale l'UEF ha quindi confermato il pregresso atto 21 ottobre 1999.

                                  H.   Con atto unico di "ricorso 17 LEF (LPR) e segnalazione disciplinare (art.11 cpv.2 LALEF/LPR)" 25 ottobre __________ postula l'annullamento dell'esecuzione del sequestro 6 ottobre 1999 nella misura in cui ha per oggetto "beni impignorabili ex art. 92 LEF", beni "di cui __________ risulti presso la Banca avente diritto economico in base agli accertamenti condotti conformemente all'art. 305ter CP e agli art. 5 e 6 LRD (di cui al punto 1a del decreto)" rispettivamente "ogni avere patrimoniale esistente su relazioni ed in cassette di sicurezza su cui __________ abbia diritto di firma come procuratore (di cui al punto 1b del decreto)"; con lo stesso atto chiede inoltre l'annullamento della decisione 21 ottobre 1999 dell'UEF di subordinare la restituzione delle chiavi dell'appartamento alla prestazione di una garanzia di Fr. 116'017.--, protestando tasse, spese e ripetibili; infine è chiesto che nei confronti dei funzionari dell'UEF venga preso un provvedimento disciplinare. In particolare l'esecuzione del sequestro 6 ottobre 1999 sarebbe "manifestamente contraria alla legge", atteso che l'UEF avrebbe sequestrato l'intero arredamento senza escludere quegli oggetti impignorabili ex art. 92 LEF, come avrebbe già dovuto essere noto all'Ufficio dall'esecuzione del precedente analogo sequestro nei confronti della __________; inoltre il sequestro sarebbe nullo nella misura in cui si estenderebbe anche su averi (bancari) manifestamente appartenenti a terzi. Quanto alla decisione 21 ottobre 1999 di subordinare la consegna delle chiavi alla prestazione di una garanzia, essa sarebbe illegale, da un lato le spese della presa in custodia degli oggetti sequestrati dovendo essere anticipate dal creditore che ha chiesto siffatta misura, e dall'altro lato la cauzione ex art. 277 LEF essendo un privilegio del debitore e non un diritto del creditore. La decisione impugnata sarebbe infine inopportuna, non essendovi in concreto alcun rischio che i beni sequestrati vengano rimossi dall'appartamento, come infatti non sarebbe avvenuto a seguito del precedente sequestro.

                                    I.   Delle osservazioni delle altre parti si dirà se del caso in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.

                               1.1.   Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 LEF nonché di beni appartenenti al debitore. Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

                               1.2.   Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).

                               1.3.   In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), si trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109) oppure quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).

                               1.4.   Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi  e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore) che la regolarità della procedura di concessione del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali) che altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.68 p.419s.; Reiser, op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF; Reeb, op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art.278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione civile  con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit., p.477; Reiser, op.cit. n.14s. ad art. 275 LEF).

                                   2.   Innanzitutto con il gravame il ricorrente solleva censure che riguardano la formulazione stessa del decreto di sequestro, in particolare laddove fa riferimento ad averi bancari "di cui __________ risulti presso la Banca avente diritto economico in base agli accertamenti condotti conformemente all'art. 305ter CP e agli art. 5 e 6 LRD (di cui al punto 1a del decreto)" rispettivamente esistenti "su relazioni ed in cassette di sicurezza su cui __________ abbia diritto di firma come procuratore (di cui al punto 1b del decreto)". Ora come questa Camera ha già avuto modo di statuire nella sentenza 3 agosto 1999 citata dalle parti (CEF 3.8.1999 su ricorso Banca C.; confermata in CEF 13.8.1999 su ricorso Banca X.) proprio in relazione ai beni da sequestrare, e in particolare alla questione della loro appartenenza al debitore, il potere di cognizione dell'organo esecutivo, rispettivamente dell'autorità di vigilanza, è limitato ai casi di manifesta nullità, atteso che da un lato il sequestro di beni formalmente intestati a terzi non è a priori escluso e che dall'altro lato l'esame della verosimiglianza dell'appartenenza (giuridica) dei beni al debitore compete esclusivamente all'autorità del sequestro. In concreto le formulazioni contestate, per quanto ambigue, non consentono all'Ufficio di considerare nullo il sequestro in quanto chiesto su beni manifestamente appartenenti a terzi. Su questo punto il ricorso va pertanto senz'altro respinto, l'esame dell'ammissibilità e dell'estensione del sequestro così come formulato essendo riservato alla procedura di opposizione ex art. 278 LEF.

                                   3.   Con il gravame il ricorrente contesta anche l'esecuzione del sequestro relativamente ai beni nell'appartamento di __________ In particolare il ricorrente rimprovera all'Ufficio di non aver tenuto conto dell'art. 92 LEF, senza tuttavia specificare quali dei beni sequestrati e inventariati sarebbero impignorabili secondo tale norma.

                               3.1.   Per l'art. 275 LEF all'esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli art. da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento.  Possono dunque essere sequestrati soltanto beni pignorabili (Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.7  p.407s.; Reiser, op.cit., n.65 ad art. 275 LEF), in generale dunque beni del debitore che abbiano un valore commerciale attuale e per i quali non vi sia una norma di diritto federale che ne escluda o ne limiti la pignorabilità (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.2ss.  p.166s.). In particolare anche per i beni da sequestrare vale la limitazione dell'art. 92 LEF, ciò che l'organo esecutivo deve esaminare d'ufficio e decidere nel caso concreto, tenendo conto delle circostanze fattuali esistenti al momento dell'esecuzione del sequestro (DTF 98 III 31, 112 III 80; Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.14, p.167). L'impignorabilità ex art. 92 LEF dev'essere fatta valere mediante ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che la mancata tempestiva formulazione del gravame vale quale rinuncia al beneficium competentiae (Georg Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.64 ad art. 92 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.10 p.167). Restano riservati i casi di nullità, in particolare quando si tratta di beni assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 6-11 LEF) oppure quando con il pignoramento si intacca il minimo vitale del debitore o lo si espone a condizioni di vita assolutamente insopportabili, in violazione dei suoi diritti della personalità (Georg Vonder Mühll, op.cit., n. 65 ss. ad art. 92 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.10 p.167).

                               3.2.   In concreto, benché il ricorrente non abbia specificato quali dei beni sequestrati sarebbero impignorabili ex art. 92 LEF, limitandosi in sostanza a invocare la norma di legge e rinviare all'esecuzione del precedente sequestro contro __________, dal verbale 6 ottobre 1999 risulta con evidenza che sono stati sequestrati anche beni di regola suscettibili di rientrare tra quelli impignorabili in quanto indispensabili per poter abitare nell'appartamento (come il letto, l'armadio, le tende, ecc.). Ora il semplice rinvio all'avvenuto riconoscimento da parte del medesimo ufficio dell'impignorabilità di taluni beni in altra, precedente procedura, non è atto da solo - in assenza di più precisa e motivata indicazione - a giustificare il beneficium competentiae invocato. Tuttavia nelle circostanze di specie si impone il rinvio degli atti all'organo esecutivo perché assegni al debitore un termine di dieci giorni per indicare quali dei beni iscritti nel verbale di sequestro 6 ottobre 1999 siano da dichiarare impignorabili ex art. 92 LEF e per quali motivi, atteso che il silenzio varrà quale rinuncia al beneficio. L'ufficio dovrà successivamente determinarsi con provvedimento separato suscettibile di ricorso sulla sequestrabilità degli oggetti che il debitore avesse indicato come impignorabili.

                                   4.

                               4.1.   Con riferimento ai beni posti sotto sequestro al debitore sequestrato è fatto divieto, sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di disporre senza autorizzazione, atteso che atti di disposizione compiuti senza autorizzazione sui beni sequestrati sono privi di validità nei confronti del creditore sequestrante (cfr. art. 96 LEF). In questo senso gli effetti del sequestro sul diritto di disporre del debitore sequestrato corrispondono a quelli del pignoramento (DTF 113 III 36; Reiser, op.cit., n.84 ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.53 p.417).

                               4.2.   Allo scopo di assicurare i beni sequestrati entrano inoltre in considerazione per analogia le misure cautelari ex art. 98ss. LEF. In particolare per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e i titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.10s. ad art. 98 LEF). I beni sequestrati devono invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv.3 LEF) e anticipandone le spese (art. 68 LEF; André E. Lebrecht, op.cit., n.12 ad art. 98 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., Vol. I, n.12 ad art. 98 LEF).

                               4.3.   L'art. 277 LEF  dà tuttavia la possibilità al sequestrato di conservare intatto il proprio potere di disposizione sugli oggetti sequestrati, dietro prestazione di garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.48 p.415s.). In questa ipotesi la garanzia prestata sostituisce i beni sequestrati - anche quelli che altrimenti sarebbero da prendere in custodia ex art. 98 LEF - i quali vengono pertanto rimessi a libera disposizione del debitore. Si tratta tuttavia di una facoltà concessa dalla legge al sequestrato, dall'uso della quale non dipende né può dipendere l'esecuzione del sequestro. La mancata prestazione della garanzia ex art. 277 LEF comporta unicamente che sugli oggetti sequestrati il diritto di disporre del debitore sequestrato è e resta limitato ex art. 96 LEF, indipendentemente dalla questione della presa in custodia degli stessi.

                               4.4.   In concreto l'Ufficio contestualmente all'esecuzione del sequestro ha lasciato i beni inventariati presso l'appartamento del debitore, sostituendo tuttavia le chiavi della porta d'entrata, e in questo modo bloccando l'accesso del debitore e della sua convivente all'appartamento. Ora se è vero che, essendo una delle cause del sequestro il rischio di trafugamento di beni (art. 271 cpv.1 n.2 LEF), si impone una certa cautela, in concreto la misura adottata dall'ufficio - pur se comprensibile per la sua per lo meno apparente praticità ed economicità - si rivela tuttavia eccessivamente limitativa e inutilmente lesiva anche di interessi di terze persone (la convivente __________). Occorre del resto ricordare che per l'effetto stesso del sequestro il debitore sequestrato in relazione ai beni iscritti nel verbale 6 ottobre 1999 è limitato nel suo potere di disposizione ex art. 96 LEF, e ciò sotto minaccia di sanzione penale ex art. 169 CP (cfr. cons. 4.1.).  Va inoltre rilevato che parte dei beni sequestrati, per le loro dimensioni, per la loro natura o per il loro esiguo valore, non sembrano prestarsi rispettivamente non sembrano essere esposti ad alcun rischio concreto di trafugamento. In tali circostanze si giustifica il rinvio degli atti all'ufficio perché si determini indilatamente  sui beni di valore da prendere in custodia nonché sulle spese necessarie per il trasloco, per l'assicurazione e per il deposito in luogo sicuro di detti beni per la durata presumibile della procedura. L'ufficio li prenderà successivamente in custodia previa richiesta alla creditrice sequestrante dell'anticipazione delle spese, con la comminatoria che in caso di mancata tempestiva anticipazione delle spese tutti i beni sequestrati resteranno in possesso del debitore. Le chiavi dell'appartamento n.__________ in via ____________________ saranno retrocesse al debitore non appena i beni da prendere in custodia  saranno stati asportati dall'appartamento, rispettivamente sarà scaduto infruttuosamente il termine assegnato alla creditrice sequestrante per l'anticipazione delle spese.

                                         Va annullato inoltre il provvedimento 21 ottobre 1999 di subordinazione della restituzione delle chiavi alla prestazione di una garanzia ex art. 277 LEF.

Richiamati per le spese l’art. 61 cpv.2 lett.a e l’art. 62 cpv.2 OTLEF;

pronuncia:              1.   Il ricorso 25 ottobre 1999 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

                               1.1.   E' fatto ordine all'UEF di Locarno di assegnare a __________ un termine di dieci giorni per indicare quali dei beni iscritti nel verbale di sequestro 6 ottobre 1999 siano da dichiarare impignorabili ex art. 92 LEF e per quali motivi, atteso che il silenzio varrà quale rinuncia al beneficio. Ove __________ procedesse a tale elencazione, l'UEF di Locarno si determinerà con provvedimento impugnabile.

                               1.2.   E' fatto ordine all'UEF di Locarno di determinarsi indilatamente  sui beni di valore da prendere in custodia nonché sulle spese necessarie per il trasloco, per l'assicurazione e per il deposito in luogo sicuro di detti beni per la durata presumibile della procedura. L'ufficio li prenderà successivamente in custodia previa richiesta alla creditrice sequestrante dell'anticipazione entro un termine, non superiore ai dieci giorni, delle spese necessarie, con la comminatoria che in caso di mancata tempestiva anticipazione delle spese tutti i beni sequestrati resteranno in possesso del debitore.

                               1.3.   All'UEF di Locarno è fatto ordine di retrocedere a __________ le chiavi dell'appartamento n.__________ in via __________, non appena i beni da prendere in custodia  saranno stati asportati dall'appartamento, rispettivamente sarà scaduto infruttuosamente il termine assegnato dall'UEF alla creditrice sequestrante per l'anticipazione delle spese necessarie.

                               1.4.   È annullato l'atto 21 ottobre 1999 con cui l'UEF di Locarno ha subordinato la restituzione delle chiavi dell'appartamento n. __________ in via __________, alla prestazione di una garanzia ex art. 277 LEF di Fr. 116'017.--.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione a UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

15.1999.00187 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.01.2000 15.1999.00187 — Swissrulings