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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.2025 14.2025.183

27 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,196 parole·~6 min·4

Riassunto

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2025.183

Lugano 27 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente  

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.2742 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 maggio 2025 dalla

AO1, B_____  

contro

AP1, C_____  

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. ____07 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 14 maggio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il mancato pagamento di fr. 4'970.80.

                            B.  All’udienza di discussione del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico del medesimo la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dalla parte istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno la presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 14 ottobre 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto venerdì 24 ottobre. Presentato il 10 ottobre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                           2.2  Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 9 ottobre 2025 (ovvero dopo la pronuncia del fallimento) dall’Uf­ficio d’esecuzione relativa all’avvenuto deposito di fr. 32'000.– a saldo di varie esecuzioni, fra cui quella promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’avvenuto deposito del citato importo di fr. 32'000.–, unitamente a quello già depositato pari a fr. 11'250.– lordi derivanti da un pignoramento immobiliare (amministrazione coatta del fondo part. n. 135 RFD di L___), per complessivi fr. 43'250.–, sono sufficienti a coprire, oltre che l’esecuzione che ha condotto al fallimento (la n. ____07) anche le ulteriori esecuzioni a carico del reclamante giunte allo stadio principale, ovvero la n. _____03 (unica sfociata nel rilascio di un attestato di carenza di beni), la n. _____77, la n. _____02, la n. ____75 e la n. _____24, rimanendo poi ancora un saldo positivo di poco meno di fr. 7'000.– atto a coprire parzialmente le rimanenti tre esecuzioni a carico del reclamante (ferme allo stadio preliminare). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP1 va annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di AP1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla AO1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–  AP1; –  AO1; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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