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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2025 14.2025.175

31 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·963 parole·~5 min·1

Riassunto

Fallimento. Mancato pagamento del credito dell'istante

Testo integrale

Incarto n. 14.2025.175

Lugano 31 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.3785 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 luglio 2025 da

AO1, A______  

contro

AP1, M______ (patrocinata dall’avv. PA1, L____)  

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _____45 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’11 luglio 2025 AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’AP1 per il mancato pagamento di fr. 3'396.75 oltre interessi.

                            B.  All’udienza di discussione del 25 settembre 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione del 25 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dalla parte istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la società AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­la­mento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e di essere solvibile. L’indomani la presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 27 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 7 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                           2.2  Entrambi i summenzionati presupposti (cumulativi) devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

                           2.3  Nel caso in esame la reclamante asserisce di avere pagato il credito posto in esecuzione dall’istante e di non avere esecuzioni in corso (preannunciando la trasmissione di un relativo documento, non appena disponibile). Sennonché la medesima non ha indicato né dimostrato quando avrebbe effettuato il pagamento dell’esecu­zione in questione (n. _____45). In particolare, essa non ha prodotto alcun ordine di pagamento o ricevuta (né documentazione relativa alla sua situazione debitoria, rilevato che da una verifica effettuata d’ufficio di questa Camera ex art. 255 lett. a CPC è emerso che l’esecuzione n. _____45 risulta tutt’ora pendente e che a suo carico sussistono numerose altre esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, di cui svariate già allo stadio principale). Siccome nessuno dei presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF (pagamento/deposito/ritiro) risulta adempiuto e il termine di reclamo è ampiamente scaduto, il gravame va pertanto respinto e il fallimento confermato, senza necessità di verificare ulteriormente la solvibilità della reclamante.

                             3.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                             4.  La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:           1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico della AP1.

                             3.  Notificazione a:

–  avv. PA1, Via P______ _, L_____; –  AO1, B______ _, A______; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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