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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.10.2025 14.2025.168

16 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,274 parole·~6 min·7

Riassunto

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2025.168

Lugano 16 ottobre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.227 (fallimento) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 21 luglio 2025 dalla

AO1, Be______  

contro

AP1, B______  

giudicando sul reclamo del 27 settembre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _____58 della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, il 21 luglio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'594.96 oltre interessi.

                            B.  All’udienza di discussione del 17 settembre 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione del 17 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AP1 dal giorno successivo alle ore 09:00, stabilendo la restituzione all’istante dell’importo di fr. 100.– da lei versato a titolo di anticipo della tassa di giustizia e delle spese e ponendo tale importo a carico della massa fallimentare.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il debito posto in esecuzione nonché ulteriori debiti, a comprova della sua volontà di risanare la sua situazione finanziaria (senza chiedere l’effetto sospensivo). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il reclamo avverso la decisione 17 settembre 2025, presentato il 27 settembre 2025 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha versato all’UE, con valuta 22 settembre 2025, fr. 1'651.90 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (ciò che questa Camera ha verificato d’ufficio, art. 255 lett. a CPC), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto giustificativi attestanti il pagamento di ulteriori esecuzioni a suo carico. Segnatamente, la medesima il 22 settembre 2025 ha pure pagato, mediante deposito presso l’UE, fr. 600.– a saldo dell’esecuzione n. ____42 e fr. 1'198.80 a saldo dell’esecuzione n. 3750591 come pure, mediante pagamento diretto alla creditrice (Suva) fr. 174.90 e fr. 723.65 a saldo delle esecuzioni n. ____55 e _____64. È pur vero che questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che a suo carico permangono ancora 7 esecuzioni, di cui una ancora allo stadio preliminare (per fr. 234.15) ma le ulteriori 6 giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, per un importo complessivo pari all’incirca a fr. 7'000.–. Tenuto però conto che essa non è gravata da attestati di carenza di beni, e che i pagamenti da lei recentemente effettuati si assommano all’incirca a fr. 4'500.– (importo pari a più della metà degli attuali scoperti), e ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa essa può essere ammessa e il fallimento della AP1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, evidenziato tuttavia che se la situazione debitoria (specialmente con riferimento alle esecuzioni già in stadio avanzato) non dovesse essere risanata e la reclamante dovesse fallire un’altra volta nei prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza avuta nel caso odierno.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 17 settembre 2025 dalla Pretura del Distretto di Riviera nei confronti della AP1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP1, con restituzione alla AO1 dell’anticipo da lei versato.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della AP1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è trattenuta a saldo della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–  AP1, Via P______ M______ __, B______; –  AO1, Viale S______ __, S______ F______, Be______; –  Ufficio d’esecuzione, Biasca; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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