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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.10.2025 14.2025.159

23 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·885 parole·~4 min·5

Riassunto

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Testo integrale

Incarto n. 14.2025.159

Lugano 23 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.2304 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 aprile 2025 dalla

AO1, B___  

contro

AP1, L___ (patrocinata da PA1)  

giudicando sul reclamo del 18 settembre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. ____53 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 aprile 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'452.50.

                            B.  All’udienza di discussione del 1° settembre 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dalla parte istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già prima della pronuncia del fallimento. L’indomani la presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 9 settembre 2025 (settimo giorno di giacenza dopo il tentativo di consegna infruttuoso della decisione mediante posta raccomandata, art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 19 settembre. Presentato brevi manu il giorno prima, il reclamo è dunque tempestivo.

                             2.  Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

                                  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione, attestante il versamento di fr. 289.20 in data 28 agosto 2025 (ore 14.39), a saldo dell’esecu­zione n. ____53 promossa dall’istante (doc. C), ovvero prima della pronuncia del fallimento. Questa Camera ha verificato d’uffi­cio (art. 255 lett. a CPC), per il tramite del programma di gestione delle esecuzioni (THEMIS), che la procedura esecutiva è stata annullata lo stesso giorno. Posto che se tale circostanza fosse stata comunicata per tempo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’i­stanza (art. 172 n. 3 LEF), il reclamo va pertanto accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 1° settembre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di AP1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata a AO1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–  PA1 –  AO1; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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