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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.11.2025 14.2025.110

10 novembre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,352 parole·~12 min·3

Riassunto

Rifiuto di sequestro. Verosimiglianza di beni appartanenti al debitore (presupposto non adempiuto). Rogito. Diritto di compera

Testo integrale

Incarto n. 14.2025.110

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.3302 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 23 giugno 2025 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

AO1, P______ C______ (IT)  

giudicando sul reclamo del 30 giugno 2025 presentato dallo Stato del Cantone Ticino contro la decisione emessa il 25 giugno 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza 23 giugno 2025 diretta contro AO1 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano (Sezione 5) di decretare il sequestro del credito di fr. 130'000.– (già versati dal convenuto quale beneficiario di un diritto di compera) e di fr. 770'000.– versabili dal convenuto entro il 30 giugno 2025 in favore di B______ G______ C______ (quale concedente del diritto di compera) sulla base del rogito n. 2007 del notaio avv. L______ B______ P______ del 18 dicembre 2024 di “modifica e proroga di diritto di compera”, pag. 3, premessa d) e punto 1, sino a concorrenza dei suoi crediti di complessivi fr. 31'342.50 oltre interessi (a titolo di imposte cantonali 2020, 2021, 2022 e 2023, decreto multa del 12 dicembre 2023 nr. 26883, decreto multa del 16 luglio 2024 nr. 1454474, tassa di diffida del 18 giugno 2024 nr. 1443706 e decreto d’accusa del 21 febbraio 2025 nr. 1524863). Quale causa del sequestro, lo Stato del Cantone Ticino ha citato l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (possesso di un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione).

                            B.  Statuendo con decisione 25 giugno 2025, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.

                            C.  Contro la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2025 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Il reclamo non è stato notificato alla controparte (v. sotto consid. 1.2).

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’oppo­­sizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 26 giugno 2025, il termine d’impugna­zione è scaduto domenica 6 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 30 giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                           1.2  Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

                           1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.4  L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                           1.5  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

                             2.  In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                  Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha osservato che per i crediti d’imposta e le sanzioni pecuniarie rivendicati dall’istante sono state puntualmente emesse le relative decisioni, ormai esecutive, e che in parte il medesimo ha già proceduto all’incasso, ottenendo a margine del pignoramento il rilascio del relativo attestato di carenza beni. Tuttavia, il primo giudice ha rilevato che non può ritenersi adempiuto il presupposto della verosimile esistenza di beni riconducibili al convenuto. Posto che lo scopo dell’istante pareva quello di recuperare il “credito in restituzione” di pertinenza del convenuto quale beneficiario del diritto di compera, in parte apparentemente già depositato e in parte da depositare presso il notaio, e quindi di intercettare la somma di fr. 770'000.– che il convenuto avrebbe dovuto versare al venditore a margine dell’esercizio del diritto di compera come pure di sequestrare la somma di fr. 130'000.– da questi già versata, per il primo giudice non è difatti condivisibile che nel momento in cui la somma di fr. 770'000.– si trovi nella sfera di ingerenza del notaio per essere destinata al venditore (secondo le volontà delle parti), quel medesimo importo possa essere ritenuto quale un bene riconducibile al convenuto (diversamente sarebbe stato invece il caso laddove l’istante riuscisse a intercettarlo – precisando l’ubicazione – prima che tale somma esca dalla sfera di ingerenza del contribuente). Per il Pretore è altresì dubbio che l’importo di fr. 130'000.– (peraltro apparentemente già incassato da B______ G______ C______) possa e debba essere restituito al convenuto, in caso di mancato esercizio del diritto di compera, ritenuto che gli acconti, in virtù della volontà delle parti, appaiono destinati a indennizzare il venditore (concedente il diritto di compera) e non l’acquirente (beneficiario).

                             4.  Nel reclamo, lo Stato del Cantone Ticino premette di avere chiesto il sequestro dell’importo di fr. 130'000.–, come indicato a pagina 3 lettera d del citato istrumento notarile no. 2007, già nelle mani del concedente (B______ G______ C______), e dell’importo di fr. 770'000.– come descritto al punto n. 1 del citato atto notarile, che il beneficiario avrebbe dovuto versare sul conto del notaio rogante a titolo fiduciario “prima dell’esercizio di compera, a favore della parte concedente, secondo le modalità e nei termini indicati al punto VI (sesto) dell’atto costitutivo (allegato D), unitamente all’importo di CHF 9'900.00 corrispondente alla tassa di iscrizione di trapasso immobiliare a Registro fondiario”. Sostiene poi di avere reso verosimile che tali beni, seppur si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, in realtà appartengono al debitore e che ciò si evincerebbe dall’istrumento notarile, nonché aggiunge che i suddetti terzi possono difendere i propri diritti nella procedura di rivendicazione disciplinata dagli art. 106 seg. LEF e che in seguito al sequestro l’Ufficio d’esecuzione dovrebbe poi intimare la notificazione di sequestro del credito ai sensi dell’art. 99 LEF ad entrambe le parti.

                             5.  Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza del credito da lui vantato, di una causa di sequestro (nel senso dell’art. 271 LEF) e dei beni da sequestrare, così come la loro appartenenza al debitore.

                           5.1  Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 107 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 103 consid. 1 e 106 III 86 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 107 consid. 3/a e 102 III 165 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4).

                           5.2  Nel caso in esame, come già rilevato dal Pretore, l’istante non ha chiesto il sequestro di averi del convenuto ancora nella sua sfera di ingerenza, indicandone l’ubicazione (ad esempio il sequestro di denaro depositato su un determinato conto bancario a lui intestato), ma solo di un asserito “credito” vantato da AO1 di fr. 130'000.– e fr. 770'000.– (presumibilmente nei confronti di B______ G______ C______, anche se non indicato esplicitamente nell’istanza) riferito alla costituzione del citato diritto di compera. Posto che agli atti non si trova l’atto originario di costituzione, ma solo quello successivo di modifica del 18 dicembre 2024 (che fra le altre cose prorogava l’esercizio del diritto di compera sino al 30 giugno 2025), l’istante non ha però spiegato (neppure con il reclamo, e malgrado le perplessità esposte dal Pretore) di quale credito si trattasse, o meglio non ha indicato né reso verosimile se e perché, al momento della presentazione dell’istanza 23 giugno 2025 e a fronte di un contratto che per quanto è dato capire stabiliva quegli importi quale remunerazione in favore di B______ G______ C______, detto credito sussistesse (limitandosi a rinviare, senza spiegazioni, all’istrumento notarile). Tant’è che si può solo ipotizzare, come ha già fatto il primo giudice, che potesse trattarsi di un potenziale credito restitutorio nei confronti di B______ G______ C______ nell’evenienza di un mancato esercizio del diritto di compera o a causa dello sfumare per altri motivi dell’operazione immobiliare, sulla cui esistenza non vi è tuttavia prova alcuna. Lo stesso discorso varrebbe nel caso in cui l’istante non avesse inteso sequestrare, con riferimento all’importo di fr. 130'000.–, un credito bensì (come accennato nel reclamo) direttamente la relativa somma di fr. 130'000.– già in mano a B______ G______ C______, dal momento che il medesimo non ha reso verosimile se e perché tale somma apparterrebbe invece a AO1, né si è confrontato con l’assunto pretorile secondo cui tale denaro, anche in caso di mancato esercizio del diritto di compera, sarebbe comunque spettato al concedente (v. anche rogito 18 dicembre 2024, punto. 3.2).

                             6.  Per questi motivi, il gravame risulta insufficientemente motivato e comunque inadatto a sovvertire la decisione di prima sede, che dev’essere confermata.

                            7.  Le spese per l’odierno giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'342.50, pari alla pretesa vantata dal reclamante, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:             1.   Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–  Ufficio esazione e condoni, D______ c______, Viale S______ F______ _, B______.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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