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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2025 14.2023.115

2 giugno 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,708 parole·~14 min·5

Riassunto

Garanzia per sequestro infondato. Competenza per trattare il reclamo contro la decisione che proroga il termine per prestare la garanzia. Diritto di essere sentita della controparte

Testo integrale

Incarto n. 14.2023.115

Lugano 2 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2022.4189 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 settembre 2022 da

RE 1, ES – __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

contro

CO 1, __________ CO 2, US – Massachusetts (patrocinate dall’avv. PA 2, Chiasso)  

giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   PI 1 e CO 1 sono genitori di CO 2 e PI 1. Il 27 agosto 2020 il marito ha chiesto il divorzio. Con un’unica istanza del 31 agosto 2022 diretta contro PI 1, CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare, a favore di ciascuna, il sequestro di beni intestati a PI 1, ovverosia i fr. 400'000.– depositati sul conto clienti della notaia avv. __________ e le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ della particella n. __________ RFD __________, il tutto fino a concorrenza delle pretese di fr. 694'500.– e 98'840.– complessivi vantate rispettivamente da moglie e figlia.

                                  B.   Statuendo con due decreti del 31 agosto 2022 rubricati in modo identico (SO.__________), il Pretore ha integralmente accolto l’istanza e ordinato i sequestri come richiesti, eseguiti dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione il giorno stesso (verbali n. __________ e __________).

                                  C.   L’8 settembre 2022, PI 1 ha interposto opposizione a entrambi i decreti di sequestro al medesimo giudice, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2023, il Pretore ha dichiarato l’opposizione irricevibile. Con giudizio odierno separato (14.2023.105), la Camera ha respinto il reclamo interposto da PI 1 contro la decisione pretorile.

                                  D.   Sempre l’8 settembre 2022, anche RE 1 ha interposto opposizione a entrambi i decreti di sequestro al medesimo giudi­ce, chiedendo, in via principale, l’annullamento dei provvedimenti e, in via subordinata, la condanna di madre e sorella alla prestazione di una garanzia. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l’opposizione nella misura della sua ammissibilità, ma obbligato le sequestranti a prestare una garanzia di fr. 5'000.– ciascuna “entro venti giorni dall’intimazione della presen­te decisione, pena la revoca del sequestro”.

                                  E.   Il 18 ottobre 2023, le sequestranti hanno chiesto al Pretore una proroga di venti giorni del termine per prestare la garanzia, che il magistrato ha concesso con decisione del 20 ottobre 2023.

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2023 per ottenerne l’an­nullamento, protestate tasse, spese e ripetibili. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è stata notificata alle controparti per osservazioni. Il 4 dicembre il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

                                  G.   Frattanto, il 13 novembre 2023 il Pretore ha comunicato alla Camera che le sequestranti avevano chiesto un’ulteriore proroga, di “una ventina” di giorni, da lui concessa con decisione del giorno stesso limitatamente a dieci. Il 21 novembre 2023 egli ha informato la Camera che il giorno precedente le sequestranti avevano prestato la garanzia richiesta.

                                  H.   A richiesta di PI 1, il 29 gennaio 2024 il presidente della Camera ha sospeso le cause di reclamo avviate da lui e dal figlio PI 1 in attesa dell’esecuzione di un accordo transattivo per la risoluzione definitiva di tutte le cause relative al divorzio e il 6 febbraio 2025, sempre su iniziativa di PI 1, ne ha ordinato la riattivazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Se, come sostiene il reclamante (pag. 2 ad C e pag. 4), la decisio­ne impugnata fosse da considerare come una disposizione ordinatoria processuale giusta l’art. 319 lett. b CPC, il reclamo andrebbe trattato dalla Terza Camera civile (IIICC) del Tribunale d’ap­pello indipendentemente dal valore litigioso e dalla materia della controversia (art. 48 lett. c n. 1 LOG, RL 177.100).

                                1.1   Contrariamente a quanto egli allega, tuttavia, la decisione sulla garanzia per sequestro infondato (art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF) non è una disposizione ordinatoria destinata a preparare e attuare speditamente il procedimento nel senso dell’art. 124 CPC (cfr. sentenza della IIICCA 13.2023.114 del 5 marzo 2024 consid. 1.3), bensì un provvedimento provvisionale o cautelare a garanzia del danno che potrebbe causare al debitore il sequestro – che a suo volta è un provvedimento d’indole provvisionale (DTF 135 III 232 consid. 1.2) – analogo alla decisione di prestazione di una garanzia dell’art. 264 CPC (norma inclusa nel titolo sui provvedimenti cautelari relativo agli art. 261 segg. CPC), ma disciplinato dalla LEF, secondo la riserva dell’art. 269 lett. a CPC, per i crediti pecuniari e di prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF). Non serve a disciplinare il processo come potrebbe essere il caso di una richiesta di cauzione per spese ripetibili (art. 99 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 14 ad art. 319 CPC), ma tende a evitare al debitore un pregiudizio incombente durante la procedura giudiziaria (cfr. art. 262 CPC). Ora, le decisioni cautelari non sono disposizioni ordinatorie processuali giusta l’art. 319 lett. b CPC, siccome sono disciplinate specificamente sia all’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC (concernente l’ap­pello), sia all’art. 319 lett. a CPC (concernente il reclamo).

                                1.2   La decisione sulla garanzia per sequestro infondato (art. 273 LEF) ha quindi pure essa natura cautelare, come risulta pure dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui la decisione con cui l’autorità giurisdizionale cantonale superiore si pronuncia sulla garanzia è una decisione cautelare nel senso dell’art. 98 LTF (RS 173.110), che l’autorità si pronunci sulla sola garanzia (sentenza 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 1.3) oppure anche sul­l’opposizione al sequestro (sentenza 5A_807/2016 del 22 marzo 2017 consid. 2.1 e 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 1.2). L’ingiunzione di prestare garanzie è infatti un accessorio del sequestro (sentenza della CEF 14.2002.102 del 22 gennaio 2003, RtiD 2004 II 761 n. 90c, consid. 7) e ne condivide pertanto la natura cautelare (citata 5A_165/2010, consid. 1.2). Ne segue che la sentenza impugnata – emanata dal giudice del sequestro in una causa proposta “a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento” – è una decisione di prima istanza inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo secondo l’art. 319 lett. a CPC (art. 309 lett. b n. 6 e 251 lett. a CPC; Bastons Bulletti in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 309) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG), siccome il Presidente della Sezione di diritto civile non l’ha demandato a un’altra Camera (art. 48 lett. c n. 2 LOG).

                                1.3   Giusta l’art. 251 lett. a CPC, la procedura sommaria si applica, tra l’altro, alle decisioni del giudice del sequestro, comprese quelle pronunciate nella procedura di prestazione della garanzia per sequestro infondato (Delabays in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 251 CPC; Güngerich in: Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 12 ad art. 249-251 CPC) e quindi quelle che modificano una precedente decisione (Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, 4a ed. 2024, n. 8 ad art. 251 CPC; Ziltener in: Brunner/Gasser/Schwander [a cura di], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2a ed. 2016, n. 3/2.3 ad art. 251 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 ottobre 2023, il termine d’impugnazione, di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), è scaduto giovedì 2 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.4   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il termine per prestare una garanzia secondo l’art. 273 cpv. 1 LEF, siccome da lui assegnato alle sequestranti, era prorogabile per sufficienti motivi giusta l’art. 144 cpv. 2 CPC, ciò che ha ritenuto essere il caso di quelli indicati nell’istanza di proroga, giacché era plausibile e sufficiente che PI 2, madre della prima sequestrante, costituisse un supporto economico non indifferente per ambedue e che la morte di lei, con il conseguente blocco dei suoi beni, avesse generato problemi e ritardi per la prestazione della garanzia. Il magistrato ha pertanto accolto l’istanza e concesso alle sequestranti una proroga di venti giorni.

                                   3.   Nel reclamo, RE 1 afferma che il primo giudice non avrebbe potuto prorogare il termine secondo l’art. 144 cpv. 2 CPC, sostenendo che tale disposizione è applicabile unicamente ai termini che permettono l’avanzamento della procedura. Rilevato che al momento dell’emanazione della decisione impugnata quella sul­l’opposizione al sequestro era ormai definitiva, allega che il dispositivo di quest’ultima non avrebbe potuto essere modificato, se non mediante interpretazione, rettifica o revisione, rimedi che le re­clamanti non hanno però proposto, come non hanno impugnato la prima decisione in merito alla congruenza del termine assegnato loro. L’insorgente afferma inoltre che la decisione impugnata viola il proprio diritto di essere sentito, siccome il Pretore non l’ha preventivamente interpellato. Ne chiede pertanto l’annullamento.

                                   4.   Giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore, sia di terzi, del danno provocato con un sequestro infondato (1° periodo); a tal riguardo, il giudice può obbligarlo a prestare garanzia (2° periodo). La garanzia può essere disposta, d’ufficio, già con il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 1 n. 5 LEF; DTF 126 III 485 consid. 2/a) oppure, su istanza del debitore o di un terzo (citata 5A_757/2010, consid. 3.2.2), in un momento successivo (sentenza del Tribunale federale 5A_557/2024 del 23 ottobre 2024, consid. 4.1), con la decisione sull’opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF; DTF 126 III 485 consid. 2/a/aa) o in una procedura indipendente (citata 5A_757/2010 consid. 1.3; sentenze della CEF 14.2013.150 del 26 agosto 2014, consid. 8.1). Benché la legge non lo preveda espressamente, se dispone la garanzia il giudice assegna di regola al creditore un termine per prestarla (cfr. DTF 29 I 106, pag. 108; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 273 LEF), onde poterne verificare l’adempimento, ancorché non si possa escludere ch’egli subordini l’emanazione del sequestro alla prestazione di una garanzia (cfr. art. 264 cpv. 1 CPC). Nella prima ipotesi, il termine costituisce una condizione risolutiva del sequestro, nel senso ch’esso decade, se il creditore non presta la garanzia tempestivamente, ciò che il giudice deve esplicitare nella decisione (Stoffel, op. cit., n. 25 ad art. 273; Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/ Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 25 ad art. 1 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 273 LEF). La garanzia può essere adeguata in ogni tempo in caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione (sentenze del Tribunale federale 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2, come pure della CEF 14.2024.61 del 5 settembre 2024, pag. 3, e 14.2022.141 del 23 giugno 2023, RtiD 2024 I 861 n. 38c, consid. 6.3.2).

                                4.1   Già si è precisato che l’ingiunzione di prestare una garanzia giusta l’art. 273 LEF non è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC, bensì una misura cautelare disciplinata principalmente dalla LEF (sopra consid. 1.1 e 1.2). Come rettamente giudicato dal Pretore, il termine da lui impartito alle sequestranti per prestare la garanzia è prorogabile per sufficienti motivi purché ne sia fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                             4.1.1   Non è contestato che le sequestranti hanno chiesto la proroga del termine per prestare le garanzie prima della sua scadenza. Sui sufficienti motivi menzionati dal Pretore, ossia sulle difficoltà concrete di fornire le garanzie per tempo in ragione del decesso della madre e nonna delle sequestranti, RE 1 non spende una parola, salvo scrivere che le creditrici hanno avuto tutto il tem­po per “racimolare l’importo da fornire a titolo di garanzia”, giacché egli l’aveva richiesta dieci mesi prima che venisse disposta (recla­mo, ad II, C, pag. 4, 2° §). Sennonché non si può ragionevolmente pretendere ch’esse si procurassero denaro prima di sapere se avrebbero dovuto effettivamente prestare una garanzia e per qua­le ammontare. Anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

                             4.1.2   Nello statuire sulla richiesta di proroga dei termini il tribunale gode di un ampio potere d’apprezzamento (sentenza della Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 5.2.). Può decidere – almeno in caso di prima richiesta – senza sentire la controparte (Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 12 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédu­re civile, 2ª ed. 2018, n. 17 ad art. 144 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 17 ad art. 144 CPC; Merz in: Brunner/Gasser/Schwander, n. 14 ad art. 144 CPC). Il Pretore non ha pertanto violato il diritto di essere sentito del reclamante, tanto più ch’egli non indica quale influenza l’accennata lesione potrebbe ave­re avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii).

                                4.2   La decisione con cui il giudice dispone la garanzia per sequestro infondato non è definitiva stante la sua indole cautelare (sopra con­sid. 1.2). Può essere adeguata in ogni tempo in caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione (sopra consid. 4), segnatamente in caso di riduzione della verosimiglian­za del credito (DTF 113 III 94 consid. 6) o del valore della garanzia iniziale, oppure di durata imprevista della procedura di convalida del sequestro (citate 5A_563/2017 consid. 3.3.2). È possibile aumentare o ridurne l’importo (Stoffel in: in: Basler Kommentar cit., 18 e 24 ad art. 273; lo stesso in: Commentaire romand cit., n. 26 ad art. 273; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 28 e 34 ad art. 273 LEF) o finanche revocare l’obbligo di prestare la garanzia (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 273). A maiore ad minus il giudice può modificare il termine assegnato al creditore per prestarla. Gli argomenti del reclamante fondati sul preteso carattere definitivo della decisione d’imposizione di una garanzia e sull’alle­gata necessità per le sequestranti d’impugnare la decisione su opposizione al sequestro mediante reclamo, rettifica o revisione so­no pertanto infondati.

                                4.3   Ad ogni modo, l’esito del giudizio odierno non cambierebbe nemmeno se si volesse considerare la decisione impugnata come disposizione ordinatoria processuale, siccome fa difetto il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile. L’ingiunzione di prestare la garanzia è infatti stata disposta proprio a tutela dell’opponente qualora il sequestro dovesse risultare ingiustificato. Ora, la garanzia è stata in fin dei conti fornita e il reclamante non contesta più la legittimità del sequestro, avendo rinunciato a impugnare la decisione 2 ottobre 2023 di reiezione della sua opposizione.

                                4.4   In definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica. Infondato, il reclamo va pertanto respinto.

                                   5.   A scanso di equivoci, esula dalla presente procedura – e comunque sia è priva di pertinenza stante l’esito del giudizio odierno – la richiesta delle sequestranti, contenuta nello scritto spontaneo del 24 novembre 2023, d’ingiungere a RE 1 di fornire “delucidazioni” sull’accredito di fr. 152'571.84 sul suo conto, effettuato il 23 maggio 2023 da PI 1.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e va fissata in base al valore litigioso (art. 48 cpv. 1 per il rinvio dell’art. 61 cpv. 1 OTLEF), pari a quello della procedura di opposizione al sequestro, di cui è una condizione risolutiva (sopra consid. 4). Poiché in concreto il valore dei beni sequestrati, non è completamente noto, il valore della presente causa corrisponde al valore complessivo dei due crediti vantati dalle sequestranti, di fr. 694'500.– e 98'840.– (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2; tra tante: 14.2021.142 del 30 marzo 2022, consid. 11.3), ovvero fr. 793'340.– (doc. B). Non si pone invece problema di ripetibili, giacché le creditrici, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non sono incorse in spese in questa sede.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 793'340.– (consid. 6), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  avv. PA 1, __________, __________, __________; –  avv. PA 2, __________, __________,     __________, __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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