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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.09.2020 14.2020.72

21 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,184 parole·~6 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Foro del sequestro. Opposizione al sequestro parzialmente respinta

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.72

Lugano 21 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.212 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 23 marzo 2020 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, )  

contro

RE 1  (patrocinato dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 3 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso il figlio RE 1 per l’incasso di fr. 20'908.33 indicando quale causa del credito “Decisione 02.10.2018 (inc. SO:2018.542); decreto di sequestro 20.06.2018; verbale di sequestro del 15.06.2018; spese di esecuzione; atto di precetto 01.08.2019. Interessi calcolati su Fr. 260'000.– dal 20.06.2018 al 29.01.2019. Esecuzione a convalida del sequestro n. 2891984 del 29.10.2020”), di fr. 2'300.– (per “Indennità ripetibili, decisione 02.10.18 [inc. SO.2018. 542] Pretura M’sio-Nord”), fr. 1'070.– (per “Tassa giustizia decreto sequestro 20.06.18 e dec. Pretura M’sio-Nord 02.10.18”), fr. 323.– (per “Spese verbale sequestro del 15.06.2018”), fr. 203.30 (per “Spese di esecuzione”) e fr. 11'760.30 (con la causale “Pari a Euro 10'997.79 [cambio del 27.01.2020] per atto di precetto 01.08.2019”), ossia per complessivi fr. 36'564.93 oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 marzo 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 15'130.30 (ossia fr. 36'564.93 meno gli interessi arretrati di fr. 20'908.33, le spese di sequestro di fr. 323.– e le spese d’esecuzione di fr. 203.30);

                                         che con osservazioni del 29 aprile 2020 RE 1 ha concluso per la reiezione dell’istanza;

                                         che statuendo con decisione del 20 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 14'082.53 oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti in ragione di metà ciacuno, compensate le ripetibili;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

                                         che l’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che siccome la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 25 maggio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 4 giugno, sicché presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;

                                         che il reclamante rimprovera al Pretore di non avere esaminato la sua censura d’incompetenza territoriale, nella misura in cui la decisione di sequestro, sulla quale il giudice ha fondato la propria competenza in virtù dell’art. 52 LEF, non era passata in giudicato al momento dell'inoltro dell'istanza, non essendo ancora definitiva la decisione di reiezione della sua opposizione al sequestro;

                                         che in realtà il Pretore ha dato una risposta – seppur indiretta – al quesito sollevato dal convenuto evidenziando come la decisione del 13 marzo 2020, con cui è stato confermato in larga parte il sequestro e respinta nella stessa misura l’opposizione di RE 1, non è stata impugnata;

                                         che l’unico rimedio giuridico contro la decisione su opposizione è il reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC), il quale non preclude né l’efficacia (ovvero il passaggio in giudicato) né l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC), per tacere del fatto che nel caso concreto la decisione del 13 marzo 2020 non è stata impugnata e in ogni caso né l’opposizione al sequestro né un eventuale reclamo potevano ostacolare l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2016.54 del 19 luglio 2016, RtiD 2017 I 758 n. 52c);

                                         che in altre parole la decisione del 13 marzo era immediatamente efficace ed esecutiva, sicché il luogo di situazione dei beni sequestrati – nello specifico __________, dov’è immatricolato in fondo sequestrato – costituiva un valido foro esecutivo per l’esecuzione a convalida del sequestro (art. 52 LEF) e per l’inoltro dell’azione di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 1 LEF) oggetto del reclamo in esame;

                                         che – per abbondanza – secondo la giurisprudenza e la dottrina il foro del sequestro nel senso dell’art. 52 LEF è dato non appena il sequestro è stato eseguito fruttuosamente;

                                         che semmai la competenza dell’ufficio d’esecuzione (e del giudice del rigetto dell’opposizione) decade successivamente, d’ufficio se il debitore è domiciliato all’estero e su ricorso se è domiciliato in Svizzera (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 23-24 ad art. 52 LEF), ove il sequestro sia annullato o non convalidato tempestivamente (DTF 82 III 74 consid. 4; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 62);

                                         che detto in altri termini il foro del sequestro si perpetua finché il sequestro non è stato definitivamente annullato;

                                         che di conseguenza, infondato, il reclamo va respinto;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'082.53, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  avv.    ; –  avv.     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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