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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2020 14.2020.61

2 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,415 parole·~7 min·2

Riassunto

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.61

Lugano 2 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.130 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 febbraio 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1, (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 7 maggio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 18 febbraio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'856.93 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 5 maggio 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 5 maggio 2020 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito, come del resto dalla stessa esplicitamente rilevato in uno scritto inviato l’11 maggio 2020 a questa Camera. Il 12 maggio 2020, la reclamante ha prodotto ulteriori documenti a comprova del fatto che ha pagato tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti, ad eccezione di quelle perente.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 l’8 maggio 2020, il termine di 10 giorni è scaduto lunedì 18 maggio. Presentato il 7 maggio 2020 (data del timbro postale) addirittura prima della notifica postale della decisione, il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento di reclamo inoltrato il successivo 12 maggio.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di falli-mento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio il 6 maggio 2020 relativa al versamento di fr. 4'884.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto. D’altronde, con scritto dell’11 maggio 2020 l’i­stante ha chiesto “la revoca del fallimento”, ciò che andrebbe considerato come un ritiro della domanda di fallimento, il quale costituisce un altro motivo di annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 1 n. 3 LEF).

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dalle ricevute della Postfinance dell’11 maggio 2020 prodotte con il complemento di reclamo, raffrontate con l’estratto delle esecuzioni accluso al reclamo (doc. 4), si evince ch’essa ha pagato dopo la pronuncia del fallimento, ma prima della scadenza del termine di reclamo, tutte le esecuzioni non perente ancora in corso nei suoi confronti a quel momento. Non risultano d’altronde attestati di carenza di beni iscritti a suo carico.

                                         Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                         1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 maggio 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

                                         2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                         3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 250.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –       ; –   Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; –   Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; –   Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –   Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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