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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.07.2020 14.2020.60

23 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,147 parole·~6 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancato ritiro dell’invito a formulare osservazioni all’istanza. Violazione del diritto di essere sentito del reclamante

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.60

Lugano 23 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 41/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 10 febbraio 2020 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’RA 1, )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 7 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 aprile 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale causa del credito il “decreto d’accusa DA___________ del 14.11.2018”;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 febbraio 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

                                         che statuendo con decisione del 21 aprile 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e implicitamente la reiezione dell’istanza;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che l’istante ritiene il reclamo tardivo, siccome la sentenza impugnata è stata emessa il 21 aprile 2020 mentre il reclamo “dovrebbe essere stato inoltrato il 7 maggio 2020”;

                                         che dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata contenente la decisione impugnata (n. __________), trasmesso dal Giudice di pace a richiesta della Camera, si evince che la stes­sa è stata consegnata al reclamante il 29 aprile 2020, come peraltro da lui allegato nel reclamo, motivo per cui, interposto il 6 mag­gio 2020 (data del timbro postale), il reclamo risulta tempestivo;

                                         che il reclamante si duole in particolare di non aver potuto difendere i propri interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione;

                                         che dall’incarto trasmesso alla Camera risulta infatti che la raccomandata contenente l’invito al convenuto a formulare osservazioni sull’istanza è tornata al Giudice di pace con la menzione “non ritirato”;

                                         che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi­­zione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; v. pure, tra altre, la sentenza della CEF 14.2019.90 del 3 luglio 2019, pagg. 2-3);

                                         che la pretesa incompatibilità del reclamo con l’esigenza della buona fede allegata dall’istante nelle osservazioni al reclamo risulta contraria alla giurisprudenza appena citata;

                                         che l’istante non indica d’altronde prove del fatto che RE 1 avrebbe avuto conoscenza della procedura di rigetto del­l’opposizione prima di ricevere la decisione impugnata;

                                         che l’eventuale conoscenza dell’esistenza del decreto d’accusa invocato quale titolo di rigetto non implica ancora la conoscenza della (successiva) procedura di rigetto dell’opposizione;

                                         che in queste circostanze il Giudice di pace non poteva considerare valida la notifica ed emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un agente di polizia (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138 CPC);

                                         che il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;

                                         che una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale fe­derale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

                                         che nella fattispecie il reclamante invoca anche censure sui fatti della causa, sulle quali la Camera ha un potere cognitivo limitato, potendo intervenire solo in caso di accertamenti manifestamente errati del primo giudice (art. 310 lett. b CPC);

                                         che in accoglimento del reclamo la sentenza impugnata va pertanto annullata e la causa rinviata alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio dopo aver sentito, in via scritta od orale, il convenuto (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della facoltà di esprimersi sull’istanza.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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