Incarto n. 14.2020.59
Lugano 7 settembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.237 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 marzo 2020 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 aprile 2020 dal Pretore aggiunto supplente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 5'000.– (indicando quale causa del credito: “interessi ritardato pagamento vendita inventario Bar __________, come da contratto 31.12.2016, interessi 8% su CHF 40'000.–- = CHF 3'200.–-, interessi 8% su CHF 34'000.–- = CHF 1'800.–-”) e fr. 2'461.70 (per “conguaglio spese condominiali 2016-2017”);
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che statuendo con decisione del 28 aprile 2020, il Pretore aggiunto supplente ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 20.– a favore della convenuta;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2020 per ottenere il pagamento dalla convenuta delle somme poste in esecuzione;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che siccome la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 29 aprile 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che presentato il 6 maggio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso in esame RE 1 si limita a ricordare i fatti sui quali fonda la propria pretesa, sulla scorta di otto nuovi documenti, che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC appena citato sono irricevibili in sede di reclamo e non possono pertanto essere presi in considerazione ai fini dell’odierno giudizio;
che la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto supplente, il quale ha rilevato a ragione che RE 1 non ha prodotto (in prima sede) alcun titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ovvero un riconoscimento dei debiti posti in esecuzione munito della firma autografa dell’escussa (art. 82 cpv. 1 LEF);
che all’istanza è infatti allegato solo il precetto esecutivo;
che il reclamo è pertanto irricevibile;
che rimane però riservata la facoltà della reclamante di ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), debitamente corredata dei necessari titoli giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, e in mancanza di titoli essa può anche sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF), la decisione di rigetto provvisorio dispiegando solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, nono essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'461.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).