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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.2020 14.2020.53

27 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,703 parole·~14 min·5

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Compensazione con un danno consecutivo all’inventariazione a favore del locatore di un macchinario usato professionalmente dall’inquilino

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.53

Lugano 27 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.120 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 28 gennaio 2020 dalla

CO 1 ) (rappresentata dalla RA 1 )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 22 settembre 2005 la CO 1 (locatrice) e RE 1 (conduttore) hanno concluso un contratto di locazio­ne di durata indeterminata avente come oggetto un ente locato a uso commerciale adibito a lavanderia in via __________ a __________ per una pigione mensile di fr. 2'040.– oltre a un acconto per le spese accessorie di fr. 250.– mensili.

                                  B.   Il 19 febbraio 2019 la CO 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno la formazione di un inventario degli oggetti vincolati a diritto di ritenzione che si trovavano presso l’ente locato, per un credito di complessivi fr. 7'260. –, relativo alle pigioni scadute dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. Il 20 febbraio 2019 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati una macchina per il lavaggio chimico d’indumenti (qui di seguito anche “a secco”) attribuendole un valore di stima di fr. 10'000.–. Con ricorso del 27 febbraio 2019 alla scrivente Camera nella veste d’autorità di vigilanza, RE 1 si è aggravato contro l’inven­­tario appena menzionato, postulandone l’annullamento.

                                  C.   In occasione dell’udienza del 4 marzo 2019 dinanzi alla Pretura di Locarno-Città nella causa di locazione promossa dalla CO 1 (SO.2019.149) in seguito al mancato pagamento delle pigioni dal dicembre del 2018, le parti hanno convenuto che la disdetta del contratto di locazione avrebbe avuto effetto per il 31 marzo 2019 e che RE 1 avrebbe avuto il diritto di rimanere nei locali appigionati fino al 30 settembre 2019 a condizione di versare entro il 30 aprile 2019 gli arretrati delle pigioni maturate da dicembre 2018 a marzo 2019 e l’indennità d’occupa­zione da aprile fino a settembre 2019.

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2019 dal­l’UE di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'260.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2019, indicando quale causale la “convalida dell’inventa­­rio n. __________ del 20.02.2019. Lavanderia denominata – __________ Lavanderia – di RE 1, in Via __________ a __________”, di fr. 61.20 (per “interessi maturati fino al 28.02.2019”), di fr. 300.– (per “spese amministrative”) e di fr. 109.60 per (“spese inventario”). RE 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo. CO 1 non sembra avere proseguito la procedura esecutiva.

                                  E.   Con decisione del 18 luglio 2019 (inc. 15.2019.15) la Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 27 febbraio 2019 contro l’inven­­tario della macchina per il lavaggio a secco e retrocesso l’incarto all’UE per ulteriori accertamenti riguardo alla sua pignorabilità.

                                  F.   Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 25 ottobre 2019 sempre dall’UE di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'620.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 per “affitti arretrati da dicembre 2018 fino a ottobre 2019 secondo contratto di locazione del 22.09.2005”, di fr. 628.80 oltre agli interessi del 5% dal 2 dicembre 2018 per “interessi maturati fino al 23.10.2019” e di fr. 500.– per “spese amministrative”.

                                  G.   Avendo RE 1 interposto opposizione anche al secondo precetto esecutivo, con istanza del 28 gennaio 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 febbraio 2019. Con replica spontanea del 3 marzo 2020 e duplica spontanea del 18 marzo 2020 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

                                  H.   Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 22'900.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (anziché per fr. 26'620.– più gli interessi, fr. 628.80 e fr. 500.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– nella misura di fr. 270.– e un’inden­­nità di fr. 330.– a favore dell’istante.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2020 per ottenere “la compensazione del danno subito quantificato in CHF 16'030.–”, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2020, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 28 aprile 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8 maggio. Presentato il 30 aprile 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto l’istan­­za riguardo alle pretese di fr. 628.80 e fr. 500.– per mancanza di un titolo di rigetto, accogliendola invece sulla base del contratto di locazione per le dieci pigioni mensili maturate da dicembre 2018 fino a settembre 2019, e non a ottobre 2019 come richiesto dall’i­­stante. Il primo giudice ha quindi rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 22'900.– considerando la pigione mensile e le spese accessorie di complessivi fr. 2'290.– come da contratto, in luogo dei fr. 2'420.– apparentemente computati dalla CO 1 (fr. 26'620.– / 11).

                                         Il Pretore aggiunto ha d’altronde respinto l’eccezione con cui il convenuto faceva valere di aver subito un danno di fr. 16'030.– a cau­sa dell’inventariazione della macchina per il lavaggio a secco necessaria per lo svolgimento della sua attività. Il giudice di prima istanza ha infatti rilevato che il convenuto non ha delineato la sua pretesa con sufficiente verosimiglianza né prodotto alcun documento atto a dimostrare l’imminente cessione o finanziamento della sua impresa, a quantificare, seppur sommariamente, la perdita subita e a stabilirne il nesso causale con l’inventariazione del macchinario, avvenuta peraltro ad opera dell’UE e non dell’istan­te, ciò che renderebbe opinabile la compensabilità dell’ipotetico danno giusta l’art. 120 cpv. 1 CO.

                                    4.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nel caso in esame, il contratto di locazione sottoscritto dal­l’escusso (doc. B accluso all’istanza) costituisce pacificamente un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni di fr. 2'040.– mensili e l’acconto per le spese accessorie di fr. 250.– mensili (art. 82 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2009.11 del 23 marzo 2009) fino alla scadenza del contratto del 31 marzo 2019 (tra tante: sentenza della CEF 14.2015.5 del 15 aprile 2015, consid. 5.1). Per quanto attiene alle indennità d’occupazione maturate da aprile a settembre 2019, il rigetto dell’opposizione si fonda invece sull’accordo del 4 marzo 2019 debitamente firmato dall’escus­­so. Si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) – almeno – dal 24 ottobre 2019, data dell’inoltro dell’esecu­zione.

                                   5.   Nel reclamo RE 1 sostiene che la prova documentale della responsabilità della CO 1 risulta dal fatto che la stessa non ha ritirato subito la propria richiesta d’in­ventario malgrado l’accordo concluso il 4 marzo 2019, privandolo della possibilità di disporre della macchina per il lavaggio chimico e quindi di ottenere finanziamenti o di cedere l’attività a terzi. È così rimasto “bloccato” nei locali, privo di mezzi finanziari, da febbraio al 30 settembre 2019. L’accertamento dei fatti nella sentenza impugnata sarebbe al riguardo manifestamente errato. Non tiene infatti conto, secondo il reclamante, della sua impossibilità oggettiva (giusta l’art. 119 CO) di pagare le pigioni per circostanze che non gli erano imputabili. Il reclamante afferma inoltre di non essere stato neppure in grado, contrariamente a quanto gli fa carico il Pretore aggiunto, di documentare rinunce di possibili acquirenti o finanziatori perché vista la sua situazione ha evitato d’intavolare negoziazioni con terzi onde non incorrere in una responsabilità per culpa in contraendo. Eccepisce pertanto la compensazione con un danno quantificato in fr. 16'030.–, pari alle sette pigioni di fr. 2'290.– ch’egli è stato impossibilitato a versare durante il periodo dal marzo al settembre del 2019 per colpa del­l’istante.

                                5.1   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­-lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2). Ove eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escu­tente (art. 120 CO), l’escusso deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

                                5.2   In prima sede RE 1 ha eccepito che le pretese dell’istante erano state causate in gran parte dal suo stesso agire, ovvero dall’avvio dell’esecuzione in crassa violazione dell’accordo del 4 marzo 2019, sicché non poteva prevalersene senza offendere le regole della buona fede. In sede di reclamo ha invece sollevato le eccezioni d’impossibilità oggettiva di pagare il dovuto e di compensazione. Siccome non le ha invocate “immediatamente” davanti al Pretore aggiunto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, esse so­no inammissibili in questa sede (sentenze della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 seg. n. 62c, consid. 7.2 con i rinvii).

                                5.3   Ci si potrebbe invero chiedere se, come apparentemente considerato dal Pretore aggiunto, l’escusso non ha eccepito implicitamente la compensazione già in prima sede, siccome ha fatto valere un danno pari alle sette pigioni dal marzo al settembre del 2019. La compensazione presuppone infatti una dichiarazione di volontà di chi la eccepisce (art. 124 cpv. 1 CO), la quale può invero essere implicita (sentenza della CEF 14.2018.203/204 del 12 giugno 2019 consid. 6.2/b e i rinvii). La questione può rimanere indecisa.

                                         In effetti, non appare verosimile che l’istante abbia violato l’accordo transattivo del 4 marzo 2019 (doc. 1+2 accluso alle osservazioni all’istanza) promuovendo l’esecuzione per pigioni senza ritirare la domanda d’inventario. L’accordo non prevedeva alcun impegno dell’istante in tal senso. Essa si è limitata a consentire a RE 1 di rimanere nei locali dopo la scadenza del contratto sino al 30 settembre 2019 a condizione ch’egli versasse entro il 30 aprile 2019 le pigioni di dicembre 2018 a marzo 2019 e l’inden­nità d’occupazione di aprile 2019. Pur sapendo dell’inventario, da lui impugnato il 27 febbraio 2020 (sopra ad B), il reclamante si è comunque obbligato a pagare le pigioni e le indennità pattuite senza far includere nell’accordo un impegno della controparte a ritirare la domanda d’inventario. Ancorché per altri motivi, la reie-zione dell’eccezione di compensazione decisa dal Pretore aggiun­to resiste alla critica.

                                5.4   Vista la verosimile assenza d’impegno da parte dell’istante a non escutere l’inquilino e a ritirare la domanda d’inventario, anche la censura originaria della violazione dell’esigenza di buona fede risulta inverosimile. A prima vista la scadenza del 30 aprile 2019 riguarda solo il mantenimento del diritto dell’inquilino di rimanere nei locali dopo la fine del contratto e non un rinvio dell’esigibilità delle pigioni già scadute, ossia quelle relative al periodo dal dicembre del 2018 al marzo del 2019, stante la clausola di anticipato pagamento prevista dal contratto di locazione (doc. B, ad 3 e 5).

                                         Dagli atti non risulta d’altronde che RE 1 avesse l’intenzione di cedere la propria attività – altrimenti non si capisce perché ha chiesto e ottenuto di rimanere nei locali dopo la scadenza del contratto – né che non abbia conseguito redditi durante il periodo in questione, giacché non ha reso verosimile che l’UE gli avesse vietato di usare la macchina per il lavaggio chimico. Va del resto ricordato che i beni mobili pignorati non citati all’art. 98 cpv. 1 LEF sono in linea di massima lasciati nelle mani del debitore con l’obbligo di tenerli pronti a ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF). La presa in custodia da parte dell’ufficio d’esecuzione o di un depositario come pure altre misure conservative sono di regola escluse prima che l’opposizione all’esecuzione di convalida del­l’inventario sia stata definitivamente rigettata (DTF 127 III 112 consid. 3; sentenza della CEF 15.2020.8 del 27 febbraio 2020). Non pare essere stato il caso nella fattispecie (v. quanto allegato dalla CO 1 nella replica spontanea).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'030.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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