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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2020 14.2020.52

31 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,235 parole·~6 min·2

Riassunto

Fallimento. Reclamo. Restituzione del termine per anticipare le spese processuali presumibili

Testo integrale

PA 1

Incarto n. 14.2020.52 Restituzione termine anticipo

Lugano 31 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.105 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 27 gennaio 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (ora patrocinato dall’ PA 1 )  

e ora sull’istanza 16 luglio 2020 di RE 1 volta alla restituzione del termine per anticipare le spese del giudizio sul reclamo da lui interposto contro la decisione 10 marzo 2020 del Pretore con cui ha decretato il suo fallimento;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con decisione del 18 giugno 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RE 1 contro la pronuncia del fallimento, dopo aver constatato ch’egli non aveva anticipato le spese presumibili di giudizio di fr. 150.– nemmeno entro l’ultimo termine impartitogli con ordinanza del 27 maggio 2020;

                                         che siccome al reclamo era stato conferito effetto sospensivo, la Camera ha nuovamente pronunciato il fallimento di RE 1 dal 22 giugno 2020 alle ore 9:00, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–;

                                         che con addendum dell’8 luglio 2020, la Camera ha ordinato di girare sul conto corrente postale dell’Ufficio dei fallimenti la som­ma di fr. 25'000.– depositata dal reclamante il 27 aprile 2020 sul conto del Tribunale d’appello per dimostrare la propria solvibilità, sotto deduzione delle spese processuali di seconda sede;

                                         che con istanza del 16 luglio 2020 RE 1 chiede alla Camera di assegnargli un “nuovo termine” per prestare il deposito delle spese processuali nella procedura di reclamo o in alternativa di “dare atto che un deposito non era (è) opportuno, visto che il debitore aveva (ha) dimostrato ampiamente la propria solvibilità e, di conseguenza, decidere nel merito il Reclamo 24 aprile 2020”;

                                         che l’istante sostiene di avere reso verosimile la propria solvibilità con il deposito dei fr. 25'000.– sul conto del Tribunale d’appello, sicché a suo parere il reclamo sarebbe dovuto essere accolto, tanto che allo stesso era stato concesso effetto sospensivo;

                                         che in queste condizioni egli ritiene la richiesta della Camera di un anticipo di fr. 150.– un atto “automatico” non indispensabile, dal momento che l’art. 98 CPC conferisce al giudice solo una facoltà – non un obbligo – di richiedere alle parti di prestare un deposito a copertura delle spese processuali presumibili;

                                         che l’art. 98 CPC è sì una norma potestativa (“Kann-Vorschrift”, DTF 140 III 163 consid. 4.2), ma se il giudice ordina la prestazione di un anticipo – ciò che è la regola (DTF citata) – la sua decisione vincola la parte destinataria;

                                         che un ricorso (in prima sede: art. 103 CPC) contro tale decisione o un’istanza di riconsiderazione non possono essere esclusi (v. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 9-10 ad art. 101 CPC), ma nella fattispecie RE 1 non ha reagito alle due richieste di anticipo né ha – per avventura – autorizzato la Camera a considerare il deposito di fr. 25'000.–, effettuato prima di siffatte richieste, come garanzia anche per le spese processuali;

                                         che non può così essere accolta la domanda alternativa dell’istan­­te siccome la conseguenza della mancata anticipazione delle spe­se è stata chiaramente indicata nell’ordinanza del 27 maggio;

                                         che la concessione dell’effetto sospensivo non consente poi di ritenere le richieste inutili, giacché l’ordinanza è fondata su un esa­me di mera apparenza, ma anche perché nella stessa è stata evidenziata l’apparente tardività del reclamo;

                                         che in caso d’inosservanza di un termine, la parte può chiederne la restituzione al giudice che l’ha fissato;

                                         che la Camera ha lasciato la questione aperta di sapere se nelle procedure giudiziarie di rito sommario previste dalla LEF (come quella del fallimento) tale restituzione sia disciplinata dall’art. 33 cpv. 4 LEF o dall’art. 148 CPC (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3);

                                         che il quesito può rimanere indeciso anche nella fattispecie, poiché l’istanza risulta infondata a prescindere dalla norma applicabile;

                                         che RE 1 si duole al riguardo di non aver visto, o perlomeno non tempestivamente, gli avvisi di ritiro delle richieste di anticipo in quanto a causa di una situazione alquanto tesa delle relazioni coniugali egli risiede al suo domicilio al massimo per passarvi la notte;

                                         che l’indirizzo al quale le raccomandate sono state inviate è però quello indicato dallo stesso istante nel reclamo;

                                         ch’egli era quindi tenuto a far in modo di poter ricevere in tempo utile eventuali comunicazioni della Camera a quell’indirizzo o a comunicare un altro indirizzo di notifica;

                                         che non giova alla sua tesi – anzi la contraddice – il fatto di non aver potuto ritirare la seconda raccomandata presso il negozio Coop di __________ (che funziona da agenzia postale) sabato 30 maggio 2020, in quanto di sabato non vengono consegnate raccomandate, da un canto perché così egli dimostra di aver ricevuto tempestivamente almeno la seconda richiesta, e dall’altro poiché egli avrebbe comunque potuto ritirarla lunedì 1° giugno (sulla busta ritornata alla Camera figura che è rimasta in giacenza fino al 4 giugno) e versare l’anticipo entro la scadenza del 12 giugno 2020 impartitagli;

                                         che l’affermazione secondo cui sulla busta non era menzionato il mittente è falsa, se non temeraria, per tacere del fatto che anche se tale menzione fosse mancata nulla toglierebbe all’esigenza di diligenza della parte nei confronti delle autorità giudiziarie;

                                         che in queste circostanze l’istante non può seriamente invocare la propria buona fede;

                                         che anche ai “laici” è noto che l’omissione di ritirare raccomandate può avere gravi conseguenze;

                                         che rasenta la malafede l’allegazione per cui egli “dall’autorità giudicante dovesse ormai attendersi solo e soltanto la decisione sul reclamo medesimo e null’altro” mentre oltre alla decisione di fallimento e alle due richieste di anticipo egli non ha ritirato neppure la decisione d’irricevibilità né l’addendum dell’8 luglio;

                                         che nelle circostanze descritte RE 1 non ha reso verosimile di non aver colpa dell’inosservanza del termine per anticipare le spese processuali (art. 33 cpv. 4 LEF) né di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), l’omissione ingiustificata – specie se sistematica – di ritirare invii raccomandati costituendo oggettivamente una mancanza di diligenza non lieve;

                                         che l’istanza va pertanto respinta;

                                         che quale “via d’uscita” si ricorda all’istante la possibilità di far revocare il fallimento in caso di pagamento dei crediti insinuati e non ritirati (art. 195 LEF) o di proporre un concordato (art. 332 LEF);

                                         che la tassa della presente decisione segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:              1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative alla presente decisione, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –   :  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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