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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.11.2020 14.2020.47

6 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,647 parole·~8 min·3

Riassunto

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.47

Lugano 6 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.4876 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 settembre 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dalla PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 30 settembre 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9’675.– più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 29 gennaio 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’11 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno succes-sivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartitole l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo.

                                  E.   In risposta all’ordinanza 23 ottobre 2020 del presidente della Camera, il patrocinatore della reclamante, con scritto del 4 novembre 2020, ha comunicato di non avere ottenuto dalla cliente aggiornamenti sulla sua situazione economica attuale, segnalando ad ogni modo che la società si trova in importanti difficoltà finanziarie.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 marzo 2020, il termine d’impugnazione, sospeso dal 19 marzo al 4 aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal coronavirus 2019 (ordinanza del Consiglio federale del 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241, RU 2020 839]) e senza soluzione di continuità dalle ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF), il termine di ricorso è quindi scaduto per legge il terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF, v. sentenza della CEF 14.2015.79 del 31 agosto 2015, consid. 2), ossia mercoledì 22 aprile. Presentato il 26 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto la prova di aver pagato il saldo del credito vantato dall’istante il 18 marzo 2020 (doc. E-G acclusi al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del falli-mento – la RE 1 ha precisato nel reclamo di essere oggetto di esecuzioni in corso per fr. 388'435.75, di cui cinque, per fr. 105'916.75, sono “garantite” tramite un pignoramento fruttuoso e due, per fr. 52'887.–, sono contestate e sospese da opposizione. Ha tuttavia rilevato di essere attiva su nove cantieri e di vantare al riguardo crediti per fr. 212'530.27 complessivi, in parte già esigibili ma bloccati dalla situazione pandemica in corso. Ha assicurato che non appena le attività legate all’edilizia, ferme in seguito alla risoluzione governativa n. 1570 del 20 marzo 2020, avessero avuto il via libera dalle autorità cantonali, essa avrebbe potuto incassare acconti e liquidazioni parziali e pagare i debiti più urgenti, con il rilievo che la differenza tra passivi e attivi ammontava a fr. 17'101.73. La reclamante ha inoltre prodotto un plico di 17 preventivi, per un totale di fr. 4'464'217.66, a dimostrazione della propria salute economica e finanziaria.

                             2.3.1   Considerato necessario, a oltre sei mesi dalla fine del confinamento, un aggiornamento dei dati sulla situazione economica del­la reclamante in vista della valutazione della sua solvibilità, con ordinanza del 23 ottobre 2020 il presidente della Camera le ha assegnato un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni sulla sua situazione economica attuale, avendo appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), sulla scorta del registro delle esecuzioni, che lo scoperto esecutivo della reclamante era cresciuto da poco meno di fr. 400'000.– al momento della concessio­ne dell’effetto sospensivo a quasi fr. 700'000.– complessivi al 22 ottobre 2020, oltretutto con un aumento marcato delle esecuzioni giunte a una fase avanzata della procedura (cinque allo stadio del pignoramento per oltre fr. 80'000.–, quattro alla realizzazione per più di fr. 70'000.– e sei alla comminatoria di fallimento per ben fr. 236'277.35). Il 4 novembre 2020, il patrocinatore della reclamante ha comunicato di non essere in grado di fornire aggiornamenti sulla situazione economica attuale della cliente, segnalando ad ogni modo che la società si trova in importanti difficoltà finanziarie.

                             2.3.2   Contrariamente a quanto ipotizzato nel reclamo, la situazione economica della reclamante non è migliorata dopo la ripresa dell’attività edile, ma anzi è nettamente peggiorata come risulta dall’accertamento d’ufficio riportato nell’ordinanza del 23 ottobre 2020. D’altronde i dati forniti nel reclamo sono incompleti, nella misura in cui non danno indicazioni sui costi correnti dell’attività della reclamante né su eventuali debiti pregressi non ancora posti in esecuzione. Manca cioè un bilancio e un conto economico aggiornato e attestato da persona indipendente dalla società. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali e assicurativi (che costituiscono la parte principale dei debiti posti in esecuzione). In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della sol­vibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto.

                                   4.   Essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimen­to dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno martedì 10 novembre 2020 alle ore 09.00.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–  PA 1,  ; –       ; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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