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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.07.2020 14.2020.36

20 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,690 parole·~8 min·2

Riassunto

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.36

Lugano 20 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.2934 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 giugno 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,  

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 giugno 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1, attiva nel settore della gestione, pulizia e manutenzione di immobili e giardini, per il mancato pagamento di fr. 3'793.69 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 2 ottobre 2019 è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza facendo valere che l’istante era disposta ad accettare un pagamento a rate della sua pretesa.

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80 e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo dell’11 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto sospensivo parziale. Il 16 marzo 2020 la RE 1 ha inoltrato un complemento del reclamo e su richiesta del presidente della Camera ha aggiornato i dati relativi alla propria situazione esecutiva, al suo conto corrente postale e all’inventario dei suoi beni con scritto del 17 giugno 2020.

                                  E.   Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 marzo 2020, il termine d’impu­gnazione è scaduto domenica 15 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16 marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato l’11 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di falli-mento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 5 marzo 2020 alle ore 14:46 relativa al versamento di fr. 4'248.50 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 marzo 2020) prodotto dalla reclamante (doc. F accluso al reclamo) si evince che nei suoi con-fronti erano pendenti ben 46 esecuzioni per circa fr. 88'000.– complessivi, di cui 19 giunte allo stadio della realizzazione totalizzanti oltre fr. 12'000.– (10 dei quali – quelle del gruppo n. 3 – con dila-zioni giusta l’art. 123 LEF concesse il 25 febbraio 2020 per circa fr. 7'500.–, v. doc. G) e 8 allo stadio del pignoramento. Nel complemento di reclamo del 16 marzo 2020 essa ha allegato di dover ancora incassare 14 fatture per più di fr. 105'000.– e di avere lavori in corso per fr. 82'000.–, ma non ha reso verosimili le proprie affermazioni né la solvibilità dei clienti limitandosi a produrre documenti allestiti da essa stessa (doc. M e M1). Tuttavia, nel frattempo la reclamante è riuscita a ridurre, ancorché in modo irregolare, la propria esposizione nei confronti dei creditori del gruppo n. 3 di oltre la metà (il saldo attuale è di circa fr. 3'200.–), in anticipo rispetto al piano dei pagamenti stabilito dall’ufficio d’esecu­zione, che prevede il versamento dei saldi entro il 25 marzo 2021. Certo, contro la reclamante sono ancora pendenti 11 delle 12 esecuzioni del gruppo n. 4, per un totale di più di fr. 25'000.– (di cui tre con dilazioni in ritardo), e 6 delle 8 esecuzioni del gruppo n. 5, per oltre fr. 20'000.– complessivi, tuttora al beneficio di un pignoramento parzialmente fruttuoso.

                             2.3.1   V’è però da considerare che l’ovvia mancanza di liquidità non può ancora dirsi duratura, dal momento che i pignoramenti a favore dei gruppi in sofferenza n. 4 e 5 risalgono alla fine del 2019 e che dopo il periodo d’inattività di oltre due mesi determinato dalla pandemia dovuta al nuovo coronavirus la reclamante ha effettuato diversi pagamenti che hanno permesso di ridurre la propria esposizione dal profilo esecutivo. Tenuto conto anche del fatto che è sta­ta inoltrata nei suoi confronti una sola nuova esecuzione dopo la pronuncia del fallimento e che finora non sono stati emessi attestati di carenza di beni a suo carico, si può ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                             2.3.2   Ricordata la situazione esecutiva preoccupante appena esposta, la reclamante è resa attenta all’urgente necessità di adottare misure di risanamento e di gestione dei propri debiti (in particolare affidando a una fiduciaria seria l’amministrazione e la gestione contabile della società), fermo restando che se nei prossimi tempi dovesse fallire di nuovo, in un’eventuale futura procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 marzo 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–     ; –  ; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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