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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2020 14.2020.35

20 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·928 parole·~5 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Documenti, fatti ed eccezione nuovi presentati con il reclamo. Irricevibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.35

Lugano 20 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.5866 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 novembre 2019 dalla

CO 1  (BE)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 10 marzo 2020 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 9 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 luglio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 164'731.10 oltre a interessi e spese.

                                  B.   Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 novembre 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 52'920.– oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2017, fr. 31'320.– oltre agli interessi del 5% dal 3 luglio 2017 e fr. 54'000.– oltre agli interessi del 5% dal 3 agosto 2017. All’udienza di discussione tenutasi il 9 marzo 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   L’11 dicembre 2019 la CO 1 ha comunicato alla Pretura che il 6 dicembre 2019 l’RE 1 le ha pagato fr. 86'000.–.

                                  D.   Statuendo con decisione del 9 marzo 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 78'731.10 oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2017, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 350.–.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2020 per ottenerne la riforma nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 60'656.25.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 20 marzo. Presentato il giorno della ricezione della decisione impugnata, ossia il 10 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso specifico, in prima sede lRE 1 non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, perciò l’estratto conto del 6 dicembre 2019, allestito dalla CO 1 e prodotto dall’insorgente con il reclamo, dev’essere estromesso dall’incarto e non può pertanto venire considerato ai fini del giudizio. Anche le corrispon-denti allegazioni di fatto sono inammissibili. Non vi potrebbe del resto essere spazio per un esame dell’eccezione sollevata dall’in­­sorgente per la prima volta con il reclamo, secondo cui alla procedente sarebbero ancora dovuti soli fr. 60'656.25 e non il maggior importo di fr. 78'731.10 riconosciuto dal Pretore, perché le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente” in prima sede e sono quindi tardive se vengono presentate solo con un reclamo (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c, consid. 7.2). Fondato esclusivamente su fatti, documenti e un’eccezione nuova, il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'074.85 (pari alla differenza tra l’im­­porto di fr. 78'731.10 per cui è stata rigettata l’opposizione e quello di fr. 60'656.25 riconosciuto dall’escussa), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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