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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2020 14.2020.23

31 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,492 parole·~12 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Riconoscimento di spese legali non quantificate

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.23

Lugano 31 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.5430 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 ottobre 2019 da

CO 1, CO 2,

contro

RE 1 (ora patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   L’11 aprile 2014 la RE 1 ha sottoscritto in qualità di appaltatrice una dichiarazione in favore dei coniugi e committenti CO 1 e CO 2 (nata __________), impegnandosi ad “arginare” le conseguenze e le possibili conseguenze per quest’ultimi derivanti dall’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria sul loro fondo ottenuta già in via supercautelare dalla ditta subappaltatrice PI 1. In particolare, gli ultimi due paragrafi dell’accordo prevedono quanto segue:

                                         “RE 1 assume, in caso di soccombenza totale o parziale dei signori CO 1 e CO 2, __________, nelle procedure CA.2014.105, SO.2014.1285 (procedura di iscrizione di ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori) e nella procedura di iscrizione di ipoteca degli artigiani e degli imprenditori definitiva che potrà seguire, le ripetibili riconosciute giudizialmente, le tasse, gli interessi e le spe­se giudiziarie in qualche modo riconducibili a tali procedure;”

                                         “RE 1 assume in ogni caso tutti i costi, esborsi e spese, anche legali, sopportati e da sopportarsi dai signori CO 2 e CO 2, __________, nelle procedure CA.2014.105, SO.2014.1285 (procedura di iscrizione di ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori) e nell’eventuale procedura di iscrizione di ipoteca degli artigiani e degli imprenditori definitiva come pure in ogni analoga procedura riconducibile alla vicenda PI 1”.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 han­no escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 7'128.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 19 settembre 2019, indicando quale causa del credito: «Rimborsi spese legali ipoteca legale PI 1 Come da accordi stabiliti presso gli uffici del suo legale Avv. __________ in data 11.04.2014 abbiamo ricevuto la sua dichiarazione: “RE 1 si assume tutti i costi, esborsi e spese, anche legali, sopportati e da sopportarsi dai signori CO 1 e CO 2, __________, nelle procedure CA.2014.105 e SO.2014.1285 (pro­cedura d’iscrizione d’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori) e nell’eventuale procedura d’iscrizione d’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori definitiva come pure in ogni analo­ga procedura riconducibile alla vicenda PI 1”».

                                  C.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 ottobre 2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11 febbraio 2020, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre la convenuta vi si è nuovamente opposta. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

                                  D.   Statuendo con decisione dell’11 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare indennità.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 6 marzo 2020 il Presidente della scrivente Ca-mera ha accolto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nel termine impartito loro per presentare osservazioni al reclamo CO 1 e CO 2 sono rimasti silenti.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 febbraio 2020, il termine d’impugna­zione è scaduto sabato 22 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 febbraio 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   In prima sede la convenuta non ha eccepito alcunché riguardo al mancato adempimento delle condizioni contenute nella dichiarazione dell’11 aprile 2014, limitandosi a eccepire in compensazione una propria pretesa. Le allegazioni contenute al riguardo nel reclamo sono pertanto irricevibili. Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio (sotto consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.77 del 3 ottobre 2017, consid. 1.3).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la dichiarazione sottoscritta l’11 aprile 2014 dalla RE 1 in favore degli istanti costituisce un valido titolo di rigetto dell’oppo­sizione e ciò tenuto conto dell’ultimo paragrafo della dichiarazione in relazione con le note d’onorario dell’avv. __________ del 4 giugno 2014, 11 gennaio 2016 e 4 ottobre 2017.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 si duole che il Pretore ha rigettato l’opposizione sebbene gli istanti non abbiano dimostrato l’adempimento della condizione, cui è subordinato il proprio impegno, contenuta in entrambi i paragrafi della dichiarazione, ossia un collegamento causale delle spese da rifondere con le cause relative all’iscrizione dell’ipoteca legale, e si lamenta ch’egli abbia ignorato anche la condizione supplementare contemplata dal pri­mo paragrafo, e cioè la soccombenza dei coniugi CO 1. La reclamante rileva che gli istanti si sarebbero infatti limitati a produrre “anonime” note d’onorario dalle quali non emerge né quale sia stata l’attività svolta dal professionista, né il collegamento con i due noti procedimenti e neppure l’eventuale soccombenza degli istanti nei medesimi, sicché l’istanza avrebbe dovuto essere respinta.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF 14. 2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.1 e 14.2018.178 del 26 marzo 2019, RtiD 2019 II 778 n. 45c consid. 5.2/b; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82 LEF).

                                5.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di massima l’importo riconosciuto dev’essere “determinabile” già al momento della firma del riconoscimento di debito. Dev’essere cioè possibile per il dichiarante già in quel momento determinare, ovvero calcolare, l’importo di quanto si riconosce debitore (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza 5D_131/2019 del 29 agosto 2019 consid. 2.2.2). Questa Camera ha lasciato aperta la questione – controversa in dottrina – se l’importo potrebbe anche essere considerato determinabile qualora il modo di stabilirlo in maniera univoca e indipendente dalla volontà unilaterale di una parte sia già definito al momento della firma del riconoscimento, anche se allora l’importo concreto non era ancora quantificabile, per esempio nel caso in cui il debitore s’impegna a pagare la somma che verrà poi accertata da un perito o da un tribunale (sentenza 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2 e 6.5).

                                5.2   Per motivi essenzialmente pratici, anche il Tribunale federale ha ammesso eccezioni alla determinabilità anticipata dell’importo riconosciuto, ad esempio considerando quale valido riconoscimen­to di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore del personale sottoscritta dal debitore del contributo sebbene l’ammontare di quest’ultimo dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, previsto legalmente, del salario coordinato (DTF 114 III 71 segg.), oppure la clausola d’indicizzazione di una rendita dopo divorzio in funzione dell’indice dei prezzi al consumo (DTF 116 III 62 segg.), ovvero per importi determinati in base a fattori futuri per definizione ignoti al dichiarante al momento della sottoscrizione. Parimenti, i contratti bilaterali di durata indeterminata (come i contratti di locazione) sono assimilati a titoli di rigetto per la controprestazione convenuta (ad esempio la pigione) fino alla scadenza della disdetta, che incombe all’escusso rendere verosimile (cfr. DTF 134 III 272 consid. 3 e Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82). La Camera ha anche ammesso la qualità di titolo di rigetto del contratto di lavoro circa le indennità per ore supplementari o per trasferte di lunga distanza (sentenza 14.2020.10 del 5 giugno 2020 consid. 4.3.4). La somma dovuta complessiva dipende in questi casi da dati non noti all’e-scusso al momento della sottoscrizione del riconoscimento. In tutte le ipotesi menzionate, tuttavia, l’escusso è in grado di calcolare anticipatamente con precisione e certezza l’estensione del proprio impegno ove si dovessero avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà della controparte, da cui dipende (valore dell’in­dice di riferimento, durata del contratto, numero di ore supplementari ecc.).

                                         Come per i riconoscimenti di debito subordinati a una condizione sospensiva – di cui gli esempi citati sono del resto una derivazione – l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente dimostra con una prova documentale incontestabile che la condizione si è verificata prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 e 4.2).

                                5.3   Nel caso in esame con la dichiarazione dell’11 aprile 2014 (doc. B) la RE 1 si è impegnata a pagare “ripetibili riconosciute giudizialmente (…)” nonché “costi, esborsi e spese, anche legali sopportati e da sopportarsi dai signori CO 1 e CO 2 (…)”. Il problema è che in tale dichiarazione manca qualsiasi indicazione relativa alla quantificazione del dovuto. Non è nemmeno stabilita una somma massima (v. al riguardo la sentenza della CEF 14.2019.235 del 29 maggio 2020 consid. 5.2.4) che avrebbe consentito all’escussa di determinare in anticipo l’estensione del suo impegno. D’altronde, la determinazione della somma dovuta dipendeva anche dalla volontà degli stessi escutenti, che in qualità di mandanti potevano influire sull’estensione del mandato dei propri patrocinatori, e pertanto sull’ampiezza degli onorari e dei costi da porre a carico dell’escus­­sa. La dichiarazione dell’11 aprile 2014 non poteva quindi essere considerata come un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­sizione nel significato specifico dell’art. 82 cpv. 1 LEF, sicché il reclamo va accolto e la sentenza impugnata annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

                                         Con ciò non si vuole – né si può – pregiudicare la questione dell’ef­ficacia di una simile dichiarazione sul piano del diritto materiale. Incombe però al giudice di merito deciderne nel quadro di un’azio­­ne di accertamento del debito riconosciuto, che in caso di successo permetterà agli escutenti di ottenere una sentenza condannatoria con la quale chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), ciò che il giudizio odierno non impedisce (sopra consid. 2).

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In seconda sede le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono pure la soccombenza. In prima sede non si assegnano invece indennità non essendo stata la RE 1 patrocinata da un legale né avendo la stessa formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'128.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          “1.  L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico degli istanti.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 e di CO 2, che rifonderanno alla RE 1 fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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