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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2020 14.2020.21

1 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,458 parole·~7 min·2

Riassunto

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non verosimile (rilascio di attestati di carenza di beni durante la procedura di reclamo)

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.21

Lugano 1 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.69 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 gennaio 2020 dalla

CO 1  

contro

 RE 1 (titolare della ditta ,  patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 15 gennaio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 688.50 più interessi e spese.

                                  B.   Nel termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte né le parti hanno chiesto la tenuta di un’u­­dienza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 febbraio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 febbraio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 24 febbraio 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 12 marzo 2020, l’istante ha confermato l’estinzione della propria esecuzione, ma ha fatto presente l’esistenza di altri scoperti, chiedendo di “valutare il reclamo”. In replica (del 4 maggio 2020) la reclamante ha confermato interamente le proprie domande, mentre in duplica (del 12 maggio 2020) l’istante ha nuovamente chiesto di “valutare il reclamo”.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2020, reclamo, inoltrato il 21 febbraio 2020 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo.

                                   2.   Con il reclamo RE 1 allega di non aver ricevuto né l’istanza di fallimento, né la citazione all’udienza di fallimento, sicché a causa della violazione del proprio diritto di essere sentita la decisione impugnata andrebbe annullata e ciò a prescindere dall’adempimento delle condizioni di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF.

                                         Sennonché, come accertato dalla Camera, la reclamante ha ritirato il 21 gennaio 2020 la lettera raccomandata del 16 gennaio (n. __________) contenente l’istanza di fallimento e l’assegnazione di un termine fino al 17 febbraio 2020 per presentare osservazioni scritte o per chiedere la convocazione a un’udienza. Ne segue che la censura della reclamante cade nel vuoto.

                                   3.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                3.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                3.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona il 20 febbraio 2020 relativa al versamento di fr. 708.45 alle ore 15:10 a saldo dell’ese­cuzione promossa dall’istante (doc. B accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                3.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – in sede di esame della domanda di effetto sospensivo la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che accanto alle cinque esecuzioni con dilazione di realizzazione (art. 123 LEF) menzionate nel reclamo, ve ne erano altre venti per complessivi più fr. 40'000.–, di cui sette giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (tre delle quali – n. __________, __________ e __________ – avviate dall’istante) e sei allo stadio dell’avviso di pignoramento. Oltretutto nelle cinque esecuzioni citate la reclamante aveva pagato solo il primo acconto necessario per ottenere la sospensione ma non i successivi. D’altronde, contrariamente a quanto allegato dalla reclamante in sede di replica, la sua situazione esecutiva non è migliorata durante la procedura di reclamo. Il conteggio accluso alla replica quale doc. E riporta infatti solo le esecuzioni del gruppo n. 2 allora in corso di formazione, nelle quali era stato emesso l’avviso di pignoramento del 30 gennaio 2020. In realtà, l’UE ha eseguito il 20 maggio 2019 un pignoramento a favore delle otto esecuzioni del gruppo n. 2, che si è rivelato infruttuoso, tanto che il 22 giugno 2020 sono stati emessi i relativi attestati di carenza di beni, per un totale di oltre fr. 21'000.–.

                                         Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto.

                                   4.   Siccome al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’istante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento di RE 1 dal giorno venerdì 3 luglio 2020 alle ore 09.00.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,     Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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