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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.10.2020 14.2020.149

19 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,393 parole·~7 min·4

Riassunto

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pretesa dilazione di pagamento assimilabile a un ritiro della domanda di fallimento. Buona fede processuale. Diritto di essere sentito

Testo integrale

Incarto n. 14.2020.149

Lugano 19 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.191 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo 2020 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’RA 1, )  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza dell’11 marzo 2020, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 533'301.24.

                                  B.   All’udienza di discussione del 15 settembre 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione 16 settembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo che l’istante le avrebbe concesso una dilazione di pagamento parificabile a un ritiro dell’istanza. Il 25 settembre 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 17 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 27 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 28 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 settembre 2020 (data del codice a barre postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).

                                         Poiché la reclamante non invoca uno dei motivi di annullamento del fallimento elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF ci si potrebbe chiedere, nel caso specifico, se sia ammissibile lo scritto 18 giugno 2020 (doc. E) prodotto dalla reclamante per la prima volta in questa sede. Dato ch’esso non risulta di rilievo per l’esito del giudizio odierno (v. sotto consid. 3.2) si può lasciare il quesito irrisolto.

                                   2.   La reclamante si duole di non aver potuto presentare osservazioni sugli scritti dell’istante dell’11 settembre (con cui ha comunicato al Pretore di non aver ricevuto il piano di rientro) e del 14 settembre 2020 (in cui ha chiesto l’accoglimento dell’istanza). Sennonché es­sa avrebbe potuto esprimersi al riguardo presentandosi all’udienza del 15 settembre. Avendo omesso di comparire, la reclamante non può dolersi seriamente di una violazione del suo diritto di essere sentita.

                                   3.   Nel reclamo la RE 1 sostiene che, tenuto conto della difficile situazione da essa segnalata in seguito al blocco imposto dalle autorità federali all’attività di ristorazione a causa del­l’epidemia di coronavirus, l’istante, nel chiedere al Pretore con scritto del 16 aprile 2020 di sospendere la causa fino a settembre per permetterle di regolarizzare la sua posizione, le ha concesso una dilazione parificabile dalla giurisprudenza a un ritiro dell’istan­­za. A suo parere, il Pretore avrebbe dovuto stralciare la causa invece di fissare l’udienza al 15 settembre 2020.

                                3.1   La censura appare invero lesiva del principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), che impone alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di sanare l’irregolarità (sentenze della CEF 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid. 1.1 e 14.2017.124 del 4 giugno 2018 consid. 1.3). Nel caso in esame, la reclamante non si è opposta alla citazione delle parti all’udienza del 15 settembre 2020. È quindi malvenuta a fare solo ora carico al Pretore di averla fissata. Il giudice non avrebbe del resto potuto stralciare la causa per intervenuto ritiro dell’istanza senza prima avvisare l’istante che la richiesta di rinvio dell’udienza era da considerare come un ritiro della domanda di fallimento (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 4.2), consentendole di precisare se questa era veramente la sua intenzione.

                                3.2   Ad ogni modo, la “possibilità di regolarizzare la loro posizione” evocata nella comunicazione 16 aprile 2020 (doc. C accluso al reclamo) era subordinata all’adempimento di tre condizioni – presentazione di un “piano di rientro”, pagamento di un primo versamento entro 60 giorni e inoltro di tutti rendiconti mancanti (scritto del 17 aprile 2020, doc. D) –, la prima delle quali non risulta essere stata adempiuta. La reclamante pretende sì che l’istante avrebbe accettato “di fatto” la rateazione “predisposta da lei dimostrando di non dare più peso al piano di rientro”, ma in realtà la convenuta si è limitata a versare due acconti di fr. 30'000.– il 10 luglio 2020 e di fr. 1'610.– a fine luglio senza indicare con quale frequenza e per quali importi avrebbe proceduto all’estinzione totale del credito, di oltre fr. 500'000.– al momento dell’avvio della causa (lo scritto 18 giugno 2020 prodotto quale doc. E attesta semmai l’inadempimen­to di due delle tre condizioni). Mancano quindi sia una proposta concreta di dilazione sia, per ovvi motivi, una sua accettazione da parte dell’istante.

                                3.3   Non va d’altronde sottaciuto, comunque sia, che una parificazione dello scritto del 17 aprile 2020 a un ritiro della domanda di fallimento è esclusa, siccome l’istante ha esplicitamente escluso un siffatto ritiro (“non ci è possibile ritirare la nostra domanda di fallimen­to”, doc. D prima frase). Il reclamo vede così la sua sorte segnata.

                                   4.   La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–  avv.    –     –  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello;  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).