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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.11.2019 14.2019.92

8 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,642 parole·~18 min·4

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rappresentanza delle parti. Conoscenze giuridiche e indipendenza del giudice di pace laico. Riconoscimento di salari arretrati

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.92

Lugano 8 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 7 aprile 2019 da

 CO 1 IT- (rappresentata da RA 1, )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 14 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 marzo 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'163.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2019, indicando quale titolo di credito gli “Stipendi netti arretrati riguardanti: Straordinari gennaio 2019 – Saldo vacanze 2017 e 2018 – Straordinari 2017 e 2018, come da convenzione del 01.02.2019”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 aprile 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 maggio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 175.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2019 per ottenere in via principale che la medesima sia dichiarata nulla “per incostituzionalità del giudice adito” e in via subordinata che sia annullata per carenze “sia a livello procedurale che di merito”, chiedendo implicitamente la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 29 maggio, CO 1 ha rinunciato “ovviamente” a entrare nel merito della censura d’incostituzionalità del giudice di pace e ha contestato quella rivolta alla legittimazione del proprio rappresentante.

                                  E.   Interpellato dalla Camera, il 20 settembre 2019 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio si è determinato sulla censura d’incostitu­­zionalità rivolta nei suoi confronti e risposto alle sette domande rivoltegli dal Presidente della Camera. Con osservazioni del 1° ottobre 2019, il reclamante si è determinato sullo scritto appena menzionato e ha confermato la sua richiesta di accertare la nullità della decisione impugnata per incostituzionalità dell’organo giudicante.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il riconoscimento di debito prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 1'952.30 oltre agli accessori, accogliendo tuttavia l’istanza per l’intero importo preteso (fr. 2'163.50). Egli ha d’altronde respinto sia l’eccezione d’incostituzionalità del proprio ruolo sollevata dal convenuto – rilevando che la carica di Giudice di pace non impone alcuna formazione giuridica, né l’articolo di giornale prodotto dall’escusso permette di concludere diversamente – sia quella di essere stato tratto in inganno dall’istante al momento della sottoscrizione del conteggio, poiché a suo dire essa costituisce una semplice allegazione non supportata da alcun elemento concreto tale da scalfire la validità del titolo.

                                   3.   Nel reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non aver verificato la legittimazione del rappresentante dell’istante, RA 1, ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC.

                                3.1   La norma citata dal reclamante riguarda però le cause dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, non quelle davanti al giudice del rigetto dell’opposizione, in cui la rappresentanza professionale in giudizio è disciplinata invece dall’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC, anche se il credito posto in esecuzione si fonda su un contratto di locazione o di lavoro (cfr. per analogia: DTF 135 III 470, consid. 1.2), poiché sono procedure sommarie a norma dell’art. 251 lett. a CPC. Orbene, in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF (nella sua versione modificata entrata in vigore il 1° gennaio 2018), chiunque avente l’esercizio dei diritti civili, comprese le persone giuridiche, è autorizzato a rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo. E per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art. 251 CPC, in particolare in materia di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.178 del 26 marzo 2019 consid. 6.2 e i rinvii; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 19a ad art. 68 CPC). RA 1 o qualsiasi altra persona è quindi abilitato a rappresentare l’istante.

                                3.2   RA 1 ha avviato la procedura di rigetto provvisorio del­l’opposizione contro RE 1 sulla scorta della procura conferitagli il 5 aprile 2019 da CO 1 (doc. A accluso all’istanza), che lo autorizza a rappresentarla, tra le altre cose, davanti agli Uffici di esecuzione e fallimenti e al Dipartimento delle istituzioni, quindi anche davanti a questa Camera del Tribunale d’appello. Nella dubbia misura in cui la censura è ricevibile (non è stata fatta valere in prima sede), essa va pertanto respinta.

                                   4.   Il reclamante, d’altronde, ripropone la censura d’incostituzionalità del Giudice di pace laico adito, chiedendo a questa Camera di assumere agli atti – ciò che non ha voluto fare il primo giudice – il parere giuridico redatto dai professori __________ M__________ e __________ B__________, fatto allestire dal Dipartimento delle istituzioni, che avreb­be concluso, in sostanziale concordanza con il parere espresso dal Consiglio della magistratura, che i giudici di pace ticinesi laici sono incostituzionali. Richiama al riguardo una sentenza del Tribunale federale del 2007 (DTF 134 I 16 segg.), che nel caso di un giudice sprovvisto di formazione giuridica, ha nondimeno riconosciuto la sua attività conforme alla Costituzione siccome aveva potuto avvalersi per la direzione del processo e l’elaborazione della decisione dell’aiuto di un cancelliere giurista, al quale la legislazione cantonale accordava espressamente un voto consultivo. Non risulta invece, secondo il reclamante, che il Giudice di pace del circolo di Mendrisio sia affiancato da un segretario o cancelliere con formazione giuridica, né che il supporto giuridico a sua disposizione sia sufficiente per garantire il precetto d’indipen­denza. Ritiene che non vi sia alcuna garanzia che il primo giudice abbia agito con scienza e coscienza interpellando il supporto giuridico prima di emettere la propria decisione, sicché non si potrebbe ragionevolmente escludere che abbia fatto capo a conoscenti o amici, non necessariamente giuristi, il cui consulto sarebbe problematico, nell’ottica del coinvolgimento, inammissibile, dei cosiddetti “giudici ombra”. Per questo motivo chiede di dichiarare nulla la sentenza impugnata.

                                4.1   Nella decisione citata dal reclamante (DTF 134 I 16 segg.), il Tribunale federale ha stabilito che non sussiste alcun diritto costituzionale a un giudice con una formazione giuridica, tanto che persino l’eleggibilità dei giudici federali è subordinata al solo diritto di voto in materia federale (art. 143 Cost. e 5 cpv. 2 LTF). Tuttavia, il giudice adempie il requisito costituzionale dell’indipendenza giusta l’art. 30 cpv. 1 Cost. unicamente se, grazie a conoscenze professionali e pratiche è in grado di formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il diritto. Dev’es­­sere capace di trattare adeguatamente le richieste e gli argomenti delle parti. Le esigenze d’indipendenza del giudice e di una procedura equa (“fair”) che garantisca il diritto di essere sentite delle parti possono così essere disattese se un giudice laico inesperto deve esercitare la sua funzione senza poter far capo a un professionista indipendente. Nel caso sottopostogli, il Tribunale federale ha ritenuto che il giudice contestato, in carica da oltre dieci anni come giudice distrettuale nominato dal popolo, non appariva incapace a esercitare il suo ufficio, benché non disponesse di una formazione giuridica, tanto più che poteva avvalersi per la direzione del processo e l’elaborazione delle decisioni dell’aiuto di un cancelliere giurista, al quale la legislazione cantonale turgoviese accordava espressamente un voto consultivo.

                                4.2   Come ammesso dallo stesso reclamante, dalla sentenza appena citata risulta che non sussiste in sé alcun diritto costituzionale a un giudice con una formazione giuridica. Non si tratta quindi, in questa sede, di stabilire se l’istituto dei giudici di pace ticinesi laici è conforme alla Costituzione federale, ma solo di determinare se la sentenza impugnata debba essere dichiarata nulla perché non si può considerare il Giudice di pace del circolo di Mendrisio sufficientemente indipendente e la procedura da lui adottata equa. Motivo per cui la Camera, in virtù dell’art. 324 CPC, ha assunto informazioni direttamente dal Giudice di pace in questione.

                                  a)   Ora, dalle sue risposte del 20 settembre 2019 si evince che il giudice PI 1 esercita la sua funzione dal 1° novembre 2016, che sino a oggi ha emesso circa 1'100 decisioni e che vi dedica mediamente il 70% del suo tempo lavorativo, il restante 30% essendo riservato all’esercizio della professione di fiduciario commercialista, ch’egli pratica con la necessaria abilitazione dal 1989. Dal 1976 al 1982 ha lavorato presso l’Ufficio d’esecuzione di Lugano come funzionario e dal 1980 quale caposervizio. Dal 1982 in poi ha esercitato diverse funzioni (procuratore, amministratore e azionista unico e amministratore delegato) presso la società __________ SA di __________, il cui scopo sociale comprende lo svolgimento di mandati d’incassi e di recupero crediti, l’assun­­zione di mandati quale liquidatore, commissario di concordati, amministratore fallimentare e altre attività fiduciarie. Oltre alle conoscenze giuridiche acquisite grazie alle sue esperienze lavorative (in particolare nel quadro dell’espletamento di mandati giudiziari ed extragiudiziari, della partecipazione a udienze dinnanzi ad autorità giudiziarie, della gestione di procedure come commissario concordatario o membro di delegazioni dei creditori), il Giudice PI 1 ha seguito i corsi di aggiornamento organizzati dalla Divisione della giustizia per i giudici di pace ticinesi, l’ultimo dei quali è stato tenuto dal Pretore T__________ in 13 mezze giornate dal 20 aprile al 23 novembre 2018. Da alcuni anni, come i suoi colleghi, egli può inoltre, in ogni momento, rivolgersi in caso di necessità agli ex magistrati __________ E__________-C__________ (già giudice del Tribunale d’appello) e __________ B__________ (già Pretore) per domande di carattere giuridico e organizzativo.

                                  b)   Da quanto appena esposto, si evince che il giudice PI 1 ha maturato una notevole esperienza professionale nell’ambito del ricupero crediti e delle procedure di esecuzione e fallimenti in genere. Ha poi completato la sua formazione quale fiduciario commercialista con diversi corsi di aggiornamento specifici per i giudici di pace e messo in pratica – perfezionandole – le sue conoscenze professionali e giuridiche emettendo oltre mille decisioni nella sua funzione di giudice di pace esercitata al 70% per tre anni. Perlomeno nelle procedure di rigetto dell’opposizione – come quella in esame – le conoscenze professionali e giuridiche del giu­dice PI 1 appaiono sufficienti a fronte delle esigenze poste dal Tribunale federale perché lo si possa reputare indipendente e perché la procedura in esame possa ritenersi equa, specie perché egli, se fosse stato necessario, avrebbe potuto far capo all’assi­stenza di due ex magistrati ticinesi con una vasta esperienza in particolare nel campo del diritto civile per domande di carattere giuridico e organizzativo.

                                  c)   Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2019, il reclamante obietta che, secondo la nota sentenza del Tribunale federale, per soddisfare i dettami della Costituzione federale e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) “sembrerebbe” che il giudice laico debba sempre far capo a uno specialista con formazione giuridica. Orbene, egli dubita che il Giudice di pace l’abbia fatto nel caso concreto, altrimenti i suoi consulenti non avrebbero mancato di consigliargli di verificare la legittimazione del rappresentante dell’istante e di segnalargli l’incongruenza tra l’importo indicato sul precetto esecutivo e quello per cui ha rigettato l’opposizione.

                                aa)   In realtà, i giudici federali non hanno fatto dipendere la conformità dell’operato del giudice laico con l’ordine costituzionale dall’ob­­bligo per lui di farsi assistere da giuristi indipendenti – anzi, un simile automatismo rischierebbe di comprometterne l’autonomia e quindi l’indipendenza – ma hanno solo rilevato il rischio che le esi­genze d’indipendenza e di lealtà processuale possano essere disattese se un giudice laico inesperto deve esercitare la sua funzione senza la possibilità (“Möglichkeit”) – e non l’obbligo – di farsi assistere da un professionista indipendente e nel caso sottoposto loro hanno evidenziato come motivo rafforzativo (“umsoweniger”) della conferma dell’indipendenza del giudice Urs Obrecht il fatto che il cancelliere giurista potesse (“kann”) essere al suo fianco sia per le questioni di diritto sostanziale sia per eventuali difficoltà di ordine processuale (DTF 134 I 19 consid. 4.3). Il giudice PI 1 non era pertanto tenuto a interpellare i suoi consulenti.

                                bb)   D’altronde, la causa da trattare non presentava particolarità giuridiche o processuali tali da richiedere un consulto esterno. Dal 1° gennaio 2018 chiunque avente l’esercizio dei diritti civili può rappresentare, anche in modo professionale, qualsiasi parte nelle procedure di rigetto dell’opposizione (v. sopra consid. 3.1). E anche una consulenza professionale non può evitare semplici inavvertenze (v. sotto consid. 5.4). Ne segue che, nel caso concretamente sottoposto a questa Camera, l’operato del Giudice di pace del circolo di Mendrisio non lede le garanzie processuali prescritte dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU.

                                  d)   Non muta questa conclusione il fatto – evidenziato dal reclamante nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2019 – che la frequentazione dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Divisione della giustizia non è obbligatoria e che non sono previsti esami o verifiche, perché queste sono esigenze che non figurano nella nota decisione del Tribunale federale. Comunque sia, il giudice PI 1 ha seguito i corsi e dalla decisione impugnata non risultano lacune giuridiche importanti.

                                4.3   Ciò posto, l’assunzione del parere giuridico allestito dai professori M__________ e B__________ si rivela inutile, per tacere del fatto ch’esso non ha valore normativo, non costituisce un mezzo di prova e ad ogni modo non tratta specificamente del caso in esame (unico oggetto della decisione odierna, v. sopra consid. 4.2).

                                   5.   Nel merito RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver spiegato il motivo per cui il conteggio prodotto da controparte costituirebbe un valido riconoscimento di debito e di essersi contraddetto laddove, nella motivazione, ha riconosciuto alla procedente l’importo (limitato) di fr. 1'952.30, mentre nel dispositivo ha nondimeno accolto l’istanza integralmente, ovvero, implicitamente, per i fr. 2'163.50 richiesti con la medesima.

                                5.1   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                5.2   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                5.3   Contrariamente a quanto afferma il reclamante, il Giudice di pace ha indicato il motivo per cui ha ritenuto che lo scritto 1° febbraio 2018 prodotto dall’istante (doc. B) costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, evidenziando come lo stesso sia “sottoscritto dalla controparte”. Ebbene, il reclamante non contesta che la firma su quel documento sia la sua né che abbia così riconosciuto il “saldo lordo [di fr. 4'621.30] per Sig. CO 1”. Del resto, egli ha confermato in prima sede di aver firmato il conteggio, pur lamentando un inganno da parte dell’istante (eccezione che però non ha riproposto con il reclamo).

                                5.4   Vero è che nei considerandi della decisione impugnata il Giudice di pace ha concluso per l’accoglimento della domanda a concorrenza di “fr. 1'952.30 oltre accessori”, mentre nel dispositivo n. 1 ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria senza limitazione, ovvero per l’intero importo di fr. 2'163.50 (oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2019) indicato sia sul precetto esecutivo che nell’istanza. Si tratta però di un manifesto errore di scrittura nei motivi (forse frutto di un infelice “copia-incolla”, dal cui rischio neppure i giuristi sono al riparo). La cifra di fr. 1'952.30 non si trova infatti nella documentazione agli atti. Determinante è ad ogni modo il fatto che il dispositivo è chiaro ed è anche corretto a fronte del riconoscimento di debito prodotto dall’istante. Ella chiedeva in effetti di rigettare l’opposizione per gli stipendi netti arretrati riguardanti gli straordinari di gennaio 2019, riconosciuti per fr. 552.20, il saldo per le vacanze 2017 e 2018, di fr. 587.50, e gli straordinari per 2017 e 2018, di fr. 1'640.40 (doc. B), ossia complessivamente fr. 2'780.10 lordi. Nel chiedere il pagamento di soli fr. 2'163.50, l’istante ha con ogni probabilità dedotto le trattenute sociali. Ad ogni modo, il reclamante non pretende che la differenza non richiesta (di fr. 616.60, pari a oltre il 22% del totale) sia inferiore alle deduzioni sociali. E trattandosi di arretrati, erano immediatamente esigibili (v. pure l’art. 75 CO), sicché anche l’esten­sione del rigetto agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° marzo 2019 (ovvero dal mese successivo alla firma del riconoscimento di debito) va confermata.

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Nel caso in rassegna, il Giudice di pace ha respinto l’eccezione di dolo sollevata dall’escusso in quanto non supportata da elementi concreti. Nel reclamo RE 1 non ha contestato la decisione su questo punto. La Camera non deve quindi occuparsi della questione (sopra consid. 1.2), che semmai andrà, o sarebbe potuta essere discussa in una causa di disconoscimento di debito (sopra consid. 5.1).

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può infatti essere accolta la richiesta del reclamante intesa a porre le spese processuali a carico dello Stato in virtù dell’art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC (osservazioni del 1° ottobre 2019, pag. 3). Da un canto poiché egli non aveva in buona fede motivo di agire in giudizio, siccome la decisione impugnata era chiara, come chiaro è il riconoscimento del debito da lui riconosciuto. Dall’altro perché porre le spese a suo carico non appare iniquo, la decisione odierna non riguardando, contrariamente a quanto egli afferma, l’organizzazione delle autorità giudiziarie del Cantone Ticino, bensì esclusivamente la questione di sapere se, nella concreta fattispecie, il Giudice di pace del circolo di Mendrisio era sufficientemente indipendente e la procedura da lui adottata adeguatamente equa (sopra consid. 4.2), quesito sul quale il reclamante è risultato soccombente.

                                         Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non aven­do formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'163.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –RA 1  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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