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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.07.2019 14.2019.89

8 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·400 parole·~2 min·4

Riassunto

Fallimento. Reclamo irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.89

Lugano 8 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dal giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo 13 maggio 2019 di

 RE 1  

contro

la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2018.5501 (fallimento) promossa contro il reclamante dalla

CO 1  

ricordato che con decreto del 15 maggio 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

richiamata l’ordinanza 15 maggio 2019 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 31 maggio 2019 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 13 giugno 2019 al reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –      .  

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         – Ufficio di esecuzione, Lugano;

                                         – Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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