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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.07.2019 14.2019.62

19 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,084 parole·~10 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Fattura. Conteggio la cui interpretazione non è univoca

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.62

Lugano 19 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11 febbraio 2019 dalla

CO 1  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 1° aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 marzo 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di (1) fr. 6'147.95 oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2014 e (2) fr. 150.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Provvigione di vendita fattura nr. __________ del 19 febbraio 2014 e (2) Spese”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 febbraio 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna limitando la propria pretesa a fr. 6'147.95. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 marzo 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 20 marzo 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'962.55 (anziché fr. 6'147.95) oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2014, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’inden­­nità di fr. 50.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2019 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 5 aprile 2019 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2019, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 marzo, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver considerato che il conteggio sottoscritto “per accettazione” dall’escusso il 7 maggio 2012 – da cui risulta una quota parte a carico di quest’ultimo di fr. 35'226.55 – è “sufficientemente chiaro” per ritenere ch’egli abbia riconosciuto di dovere tale importo all’i­­stante. Il primo giudice ha però limitato la pretesa della CO 1 a fr. 5'962.55 (anziché fr. 6'147.95), ossia a quanto ancora dovuto dal debitore dedotti i fr. 30'000.– già incassati senza tenere conto dell’IVA, dal momento che non risulta dagli atti alcun riconoscimento di debito né alcun documento che permetta di stabilire che la stessa sia dovuta. Il Pretore ha d’al­­tronde respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escus­so, stimando che il credito non costituisce – come da quest’ultimo sostenuto – una prestazione periodica, bensì una prestazione derivante da un contratto di mediazione immobiliare o di società semplice che, come tale, non è soggetta al termine di prescrizione abbreviato secondo l’art. 128 CO.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce l’assenza, agli atti, di qualsivoglia riconoscimento di debito a favore dell’istante. In particolare egli rileva come dal conteggio del 7 maggio 2012 non si evinca in alcun modo né la sua volontà di pagare né alcun riconoscimento di debito a favore della CO 1. Ritiene al proposito errata – oltre che arbitraria – l’interpretazione fornita dal primo giudice, che ha provveduto a sanare le lacune formali e sostanziali contenute nell’istanza per ritenere ch’egli si sia riconosciuto debitore della procedente. A suo dire, oltre a non avere l’istante indicato sulla base di quale impegno contrattuale deduce l’importo di fr. 6'147.95 preteso con l’esecuzione, il conteggio in oggetto potrebbe costituire un’eventuale ripartizione di utile in una non meglio precisata attività comune tra lui e la “CO 1”. Per il reclamante nemmeno il conteggio del 9 agosto 2012 né la fattura del 19 febbraio 2014, poiché redatti unilateralmente dalla procedente e da lui neppure sottoscritti, costituiscono un valido riconoscimento di debito. Ripete infine che il credito dell’istante, poiché fondato su prestazioni periodiche, sarebbe ad ogni modo prescritto, applicandosi a suo dire alla fattispecie la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 128 n. 1 CO.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita ad affermare che le provvigioni non sono scadute, dal momento che sono state richieste il 19 febbraio 2014 e il precetto esecutivo è stato notificato il 15 marzo 2018. Precisa che, con la propria firma, il 7 maggio 2012 l’escusso ha accettato il conteggio ma non l’ha saldato, se non per il pagamento della provvigione di fr. 30'000.–. Chiede pertanto la conferma della decisione impugnata.

                                   6.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                6.1   Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

                                6.2   Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla fattura n. __________ del 19 febbraio 2014 (doc. A accluso all’istanza) e su due conteggi – l’uno del 7 maggio, l’altro del 9 agosto 2012 (doc. B) – di cui solo il primo è firmato dall’escusso.

a)    Ora, una semplice fattura come quella emessa il 19 febbraio 2014, poiché non reca la firma manoscritta del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5), non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2 e 6.1). Certo, la suddetta fattura rinvia al conteggio del 9 agosto 2012 allegato e intitolato “Conteggio Ct vendita e provvigione”, da cui risulta l’importo di fr. 5'962.55 fatto valere dalla CO 1. Sennonché nemmeno quest’ultimo documento risulta essere stato sottoscritto da RE 1 e non può come tale costituire un valido riconoscimento di debito.

b)   Per quanto concerne l’unico documento agli atti recante la firma manoscritta dell’escusso, risalente al 7 maggio 2012 e intitolato “conteggio conto vendita dopo firma accettazione del 06.10.2011” (doc. B), il Pretore vi ha intravvisto un valido riconoscimento di debito nella misura in cui ha dedotto che i fr. 35'226.55 indicati quale quota parte di RE 1 fossero dovuti all’istante. Sennonché non è dato di capire a cosa si riferisca quel conteggio, giacché non riporta, ad esempio, alcuna menzione delle provvigioni pretese con la fattura né precisa il contenuto di quanto precedentemente stabilito (e accettato) il 6 ottobre 2011, come si evince sul titolo del medesimo. Ma soprattutto la menzione “quota __________ 50%” di fr. 35'226.55 non specifica se tale importo è un dare o un avere e men che meno fornisce un’indicazione sul beneficiario della somma. Con l’apposizione della propria firma l’escusso ha unicamente accettato una modalità di ripartizione, nulla di più nulla di meno. D’altronde, in assenza di ulteriori indicazioni, una simile dicitura (riportata in ugual modo per la “CO 1”) può dar adito a diverse interpretazioni, tra cui quella – sostenuta dal reclamante – di un’eventuale divisione delle spese (ma anche di un eventuale utile) tra le parti menzionate, senza che l’una si riconosca debitrice nei confronti dell’altra. In assenza di un’interpretazione univoca del conteggio come riconoscimento da parte del reclamante di un debito di fr. 35'226.55 nei confronti dell’istante, il primo giudice non poteva rigettare l’opposizione in via provvisoria (sopra, consid. 6.1).

                                   7.   Errata, la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La decisione odier­na, ad ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 6.1).

                                   8.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In nessuna delle sedi, invece, si pone problema d’in­­dennità d’inconvenienza, il reclamante non avendo motivato la propria richiesta né davanti al primo giudice né davanti a questa Camera (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'147.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 250.–, già anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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