Incarto n. 14.2019.52
Lugano 25 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 novembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (titolare della ditta __________, __________)
giudicando sul reclamo del 13 marzo 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 26 novembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'190.81 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 12 marzo 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 13 marzo 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 marzo 2019 contro la sentenza notificata ufficialmente a RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo sono pure l’email inviata il 14 marzo 2019 dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio a conferma del pagamento di tutte le esecuzioni in corso contro il reclamante e il relativo stato di ripartizione del 18 marzo 2019.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame, il reclamante ha reso verosimile di essere in grado di estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti con il saldo di fr. 38'375.34 presente sul suo conto corrente postale il 7 marzo 2019 (estratto allegato al reclamo). Il 14 marzo 2019, l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha del resto confermato che il reclamante, grazie allo sblocco di quel conto consecutivo alla concessione dell’effetto sospensivo, ha pagato quello stesso giorno il credito dell’istante, così come tutti gli altri posti in esecuzione nei suoi confronti. È quindi dato il (primo) presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
2.3 Appare inoltre adempiuto il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero quello della verosimile solvibilità del reclamante. Ricordato, infatti, che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, in seguito all’estinzione di tutte le esecuzioni si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante direttamente dall’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 marzo 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. È fatto ordine all’Ufficio di prelevare anche la tassa di giustizia del soprastante dispositivo n. I/2 e di riversarla alla CO 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio (con speciale riferimento al dispositivo n. I/3); – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).