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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.07.2019 14.2019.44

3 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·644 parole·~3 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Spese e ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.44

Lugano 3 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.155 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 20 novembre 2018 dalla

CO 1  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­casso dei contributi personali del primo trimestre del 2018, di fr. 122.10 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2018;

                                         che statuendo con decisione del 25 febbraio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indenni­tà di fr. 15.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenerne un riesame;

                                         che il 9 marzo 2019 la Cassa istante ha comunicato a questa Camera di avere ritirato l’esecuzione oggetto della decisione impugnata già il 26 novembre 2018;

                                         che nelle sue osservazioni del 15 marzo 2019, l’istante ha puntualizzato di non avere fatturato al convenuto alcun tipo di spesa, o di averle stornate, e di ritenere “evasa la pendenza”;

                                         che stante il ritiro dell’esecuzione il reclamo è da considerare senza oggetto per quanto concerne il rigetto dell’opposizione;

                                         che per quanto attiene alla questione delle spese e ripetibili, da ripartire secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), la causa è diventata senza oggetto, sia in prima che in seconda istanza, in ragione del ritiro dell’esecuzione, avvenuto già il 26 novembre 2018 sei giorni dopo l’inoltro dell’istanza;

                                         che ciò è da addebitare all’istante, specie perché non risulta aver comunicato il ritiro dell’esecuzione al giudice del rigetto, lasciando proseguire inutilmente la procedura;

                                         che le spese processuali di primo e di secondo grado vanno poste di conseguenza a suo carico;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, siccome RE 1 non ha presentato osservazioni in prima istanza e nel reclamo non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 122.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata mentre è accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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