Incarto n. 14.2019.39
Lugano 3 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.5644 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 novembre 2018 dalla
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 febbraio 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 17'791.40 oltre agli interessi del 5% dal 15 agosto 2018, indicando quale titolo di credito: “affitti – spese accessorie – posteggi pigione luglio 2018, pigione agosto 2018, pigione settembre 2018, pigione ottobre 2018”;
che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che all’udienza di discussione tenutasi il 7 febbraio 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta non si è presentata;
che statuendo con decisione del 7 febbraio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senza assegnare indennità a favore dell’istante;
che l’8 febbraio 2019 la CO 1 ha comunicato al Pretore che differentemente da quanto indicato nella decisione, l’udienza si è tenuta il 7 febbraio 2019 e non il 16 novembre 2018, che all’udienza la parte istante era rappresentata dal proprio patrocinatore e che presumibilmente a seguito di quest’ultimo errore alla parte istante non sono state assegnate ripetibili;
che con nuova decisione dell’11 novembre 2018, il Pretore ha annullato e sostituito la precedente sentenza, aggiungendo nei motivi la menzione della presenza del patrocinatore dell’istante all’udienza del 7 febbraio 2019 e nel dispositivo n. 2 un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante posta a carico della convenuta;
che la decisione dell’11 febbraio 2019 è stata regolarmente notificata alla RE 1 l’11 marzo 2019 (cfr. ricerca postale Track&Trace);
che contro la prima sentenza la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2019 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata la limitazione del rigetto provvisorio dell’opposizione a fr. 16'200.– (anziché fr. 17'791.40);
che contro la decisione dell’11 febbraio 2019 la RE 1 non ha invece interposto reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 20 febbraio 2019 contro la sentenza del 7 febbraio 2019, notificata alla RE 1 il 12 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che tale sentenza è però stata annullata e sostituita dalla decisione pretorile dell’11 febbraio 2019, regolarmente notificata alla reclamante;
che siccome la RE 1 non ha contestato la nuova decisione né il principio dell’annullamento di quella precedente, il reclamo proposto contro la decisione annullata è senza oggetto;
che di conseguenza esso va stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);
che ad ogni buon conto va ricordato alla reclamante che il contratto di locazione e i due contratti di locazione per parcheggio (doc. A, B e C), sottoscritti dall’escussa l’11 gennaio 2018, costituiscono validi titoli di rigetto dell’opposizione per i canoni e le spese accessorie relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018, pari a complessivi fr. 17'324.20;
che infatti essi prevedono un canone mensile di fr. 3'650.– per la locazione di sette locali oltre a un WC, cinque posteggi scoperti e due parcheggi interni, ossia di complessivi fr. 14'600.– per i quattro mesi in questione;
che a tale importo va aggiunta l’IVA del 7.7%, corrispondente a fr. 1'124.20 (14'600.– x 7.7%), essendo espressamente previsto al n. 18 del contratto di locazione (doc. A) che il “costo delle pigioni dell’ente locato e dei parcheggi è da intendervi IVA esclusa”;
che il contratto di locazione prevede inoltre l’obbligo di versare a titolo di spese accessorie fr. 400.– mensili, ovvero fr. 1'600.– per i mesi da luglio a ottobre 2018;
che in caso di stralcio del reclamo divenuto privo di oggetto, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG per analogia);
che non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni stante l’esito del giudizio odierno;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è quindi stralciato dai ruoli.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Nella misura in cui non dev’essere compensata con eventuali crediti dello Stato, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 150.–, è restituita alla RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).