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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.02.2020 14.2019.234

24 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,388 parole·~7 min·5

Riassunto

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.234

Lugano 24 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.4387 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 settembre 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1, (titolare della ditta individuale , )  

giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 settembre 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'491.75 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 4 dicembre 2019 è comparso unicamente RE 1, che non si è opposto all’istanza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 16 dicembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 (recte di RE 1, che solo ha la personalità dal profilo giuridico) dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 24 dicembre 2019 il presidente della Camera ha concesso al­l’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 dicembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 dicembre, durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine ha iniziato a decorrere solo il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid. 2/b), ossia il 2 gennaio 2020, ed è quindi scaduto lunedì 13 gennaio 2020 (art. 140 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, con­sid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 20 dicembre 2019 relativa al versamento di fr. 320.15 all’Ufficio d’esecuzione di Lugano. La Camera ha verificato d’ufficio che tale somma è giunta a destinazione ed è bastata per estinguere l’esecuzione dell’CO 1, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – RE 1 non ha speso una parola nel reclamo. D’altronde neppure egli ha reagito all’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo, in cui la sua solvibilità è stata ritenuta dubbia, dal momento che nei suoi confronti erano pendenti 19 esecuzioni per oltre fr. 46'000.– complessivi. Non ha infatti prodotto, entro la scadenza del termine di reclamo (il 13 gennaio 2020), documenti atti a dimostrare ch’egli sia in grado di rimborsare i suoi debiti a medio termine o che abbia ottenuto facilitazioni di pagamento da parte dei suoi creditori. Determinante è che nei suoi confronti sono state emesse cinque comminatorie di fallimen­to, di cui tre paiono invero perente, ma le ultime due sono state notificate a fine del 2019 e risultano tuttora pendenti. Sono inoltre al vaglio dell’ufficio d’esecuzione ben sette domande di proseguimen­to, quasi tutte per contributi di diritto pubblico, di cui cinque dopo l’inoltro del reclamo, due di esse (n. __________ e __________) per importi modesti (fr. 75.30).

                                         Ciò porta a concludere che non solo il reclamante non ha reso verosimile la propria solvibilità, ma sussistono diversi indizi ch’egli non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali (v. sopra consid. 2.1). In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento di RE 1 dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di RE 1, titolare della ditta individuale __________da mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 9:00.

                                   2.   È ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

                                   3.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico del reclamante.

                                   4.   Notificazione a:

–  ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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