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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2019 14.2019.22

12 marzo 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·835 parole·~4 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni nuove

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.22

Lugano 12 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 novembre 2018 dal

CO 1 (rappresentato dal proprio Municipio, Lugano)  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta co­munale 2014 di fr. 9'039.20 oltre agli accessori;

                                         che con decisione del 25 gennaio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 27 novembre 2018 dal CO 1 e rigettato in via definitiva l’op­­posizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore del­l’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2019, formulando alcune osservazioni sulla pretesa posta in esecuzione;

                                         che in linea di principio la Camera decide in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                         che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che nel caso specifico il reclamo è quindi irricevibile, da una parte perché RE 1 non si confronta con la motivazione addotta dal Pretore, che ha correttamente accertato la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso del­l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF da attribuire al conguaglio d’imposta comunale del 2014, dall’altra poiché il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che del resto egli perde di vista che la procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, sicché il giudice deve verificare solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale ai sensi dell’art. 80 LEF – e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie elen­cate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                         che tra queste eccezioni non rientrano eventuali difficoltà economiche dell’escusso (sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 set­tembre 2014 consid. 3);

                                         che, semmai, RE 1 deve rivolgersi alla competente autorità fiscale per ottenere un condono – fermo restando che una simile domanda non sospende automaticamente l’esecu­­tività delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT e sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017) –, i principi della buona fede e della proporzionalità non dispensandolo dall’osservare le procedure specifiche stabilite dalla legge per far valere i propri pretesi diritti;

                                         che delle sue difficoltà finanziarie si terrà pure conto, se del caso, in sede di pignoramento dei suoi redditi – dovendosi lasciargli il minimo esistenziale (art. 93 LEF) – o di realizzazione dei beni pignorati, in cui è possibile una dilazione dietro rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF);

                                         che stante l’esito del reclamo, la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'789.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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