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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.2020 14.2019.218

15 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,001 parole·~15 min·6

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Fornitura di cucine, armadi e porte. Identità del credito posto in esecuzione e quello risultante dal contratto. Interessi di mora

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.218

Lugano 15 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.895 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 luglio 2019 dalla

CO 1, __________ (patrocinata dall’__________. PA 1, __________)  

contro

RE 1 __________  

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2019 dall’Uf­­ficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di sei fatture di fr. 5'350.– (n. 126439) e fr. 17'250.– (n. 126471), ambedue oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, di fr. 24'537.50 (n. 126526) oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017, e di fr. 1'993.– (n. 123974), fr. 19'484.– (n. 123973) e fr. 4'233.60 (n. 123992), tutte e tre oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 luglio 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 ottobre 2019. Con replica del 15 ottobre 2019 l’istante ha confermato la propria domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 novembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 26 novembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnativa. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2020, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 18 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             1.2.1   In prima sede, la convenuta si è limitata a contestare genericamente la correttezza dell’ammontare dell’importo posto in esecu-zione, asserendo alla rinfusa: “c’è una situazione da ricostruire”, “da un controllo interno risultano saldi ben differenti”, “vi sono fatture che contesto poiché mai confermate (123992)”. Ciò nonostante le censure più dettagliate sollevate nel reclamo, con le quali essa ha sostenuto la mancanza d’identità tra l’importo posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto invocati sono ricevibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1 nelle osservazioni al reclamo, poiché la reclamante non ha allegato fatti nuovi e l’i­dentità contestata è una questione che il giudice del rigetto esamina d’ufficio (v. sotto consid. 6).

                             1.2.2   Il documento in cui figura la tabella riassuntiva degli scoperti prodotto dall’istante (doc. 2) è invece irricevibile siccome prodotto per la prima volta con il reclamo.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i contratti di fornitura di cucine, armadi e porte prodotti dall’istante, poiché so­no sottoscritti dalla convenuta, costituiscono un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF e quindi un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde respinto, sicco­me non sostanziato né reso verosimile, l’argomento della convenuta secondo cui non sarebbero corretti i calcoli eseguiti dalla controparte e di conseguenza nemmeno l’ammontare della pretesa per la quale è stata escussa.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 critica la decisione impugnata sostenendo che “non rispetta la legge”, posto che il presunto credito della CO 1 non si fonda su un valido riconoscimento di debito, non avendo quest’ultima dimostrato l’identità tra gli importi pretesi con il precetto esecutivo – che la reclamante afferma di non aver mai riconosciuto – e gli importi risultanti dai contratti e dalle fatture. Per ognuna delle sei fatture essa evidenzia la mancata corrispondenza tra il suo importo e quello figurante nel contratto di riferimento e in un caso l’assenza di un riconoscimento firmato da lei.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

                                5.1   Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riser­ve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                5.2   In merito alla critica principale della reclamante occorre anzitutto ricordare che il diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito riconosciuto si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (sentenze della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017, consid. 4.3/b, 14.2016.285 del 21 dicembre 2016 consid. 5.2, 14.2015.119 del 13 novembre 2015, consid. 9.2 e 14.2014.219 del 30 dicembre 2014, consid. 5.2). In altri termini, l’onere della prova (al grado della verosimiglianza) degli acconti versati grava sull’escusso e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF).

                                         D’altronde il requisito dell’identità deve sussistere unicamente tra l’importo posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione invocato (nella fattispecie il contratto firmato dall’escussa) e non tra la somma indicata nella fattura e quella posta in esecuzione né tra la somma menzionata nella fattura e quella figurante nel contratto.

                                5.3   Per quanto attiene alla fornitura degli armadi, la reclamante sostiene che i singoli importi indicati nelle fatture n. 126439 (doc. C), 126471 (doc. D) e 123974 (doc. F), rispettivamente di fr. 10'350.–, fr. 17'250.– e fr. 1'993.–, non corrispondono al prezzo di fr. 34'500.– pattuito nel contratto del 6 marzo 2017 (doc. L). Rileva altresì che per quanto concerne la fattura n. 126439 (doc. C) è stata escussa per fr. 5'350.– anziché per fr. 10'350.–, che la fattura n. 126471 (doc. D) “è in realtà una richiesta d’acconto”, e che la n. 123974 (doc. F) è una “fattura per il saldo”, sicché alla presunta creditrice avrebbe dovuto essere concesso il rigetto solo per fr. 1'993.–, la fattura non menzionando altri scoperti.

                             5.3.1   La somma posta in esecuzione per l’incasso delle tre fatture relative alla fornitura degli armadi ammonta a fr. 24'593.– complessivi (fr. 5'350.– + 17'250.– + 1'993, sopra ad A), ovvero un importo inferiore a quello di fr. 34'500.– riconosciuto dalla reclamante firmando il contratto del 6 marzo 2017 (doc. L). Limitatamente alle somme rivendicate, essa non contesta che le prestazioni indicate nelle fatture siano identiche a quelle convenute nel contratto. Tale identità è del resto evidente, dal momento che le fatture menzionate sul precetto esecutivo hanno come oggetto la “prima richiesta d’acconto per fornitura [di] armadi” per fr. 10'350.– (doc. C), la “seconda richiesta d’acconto per fornitura [di] armadi” per fr. 17'250.– (doc. D) e il “saldo per fornitura e posa [di] armadi Palazzina A e B” di __________ (doc. F) per fr. 1'993.–, ciò che corrisponde alle modalità di pagamento stabilite nel contratto del 6 marzo 2017 (“30% del valore del bene compravenduto alla firma del contratto, 50% a merce ordinata, saldo del residuo con scadenza del termine a 10gg dalla data della fattura)” (doc. L). Il contratto costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione anche per le somme in parte ridotte poste in esecuzione (sopra consid. 5.2), a prescindere dai motivi di riduzione (che appaiono essere il versamento di un acconto di fr. 5'000.– sulla prima fattura [osservazioni al reclamo, pag. 4] e una deduzione di fr. 4'543.52 figurante sulla fattura con la dicitura “Dedotto Fattura Nr 126526 – Parziale” [doc. F]). La reclamante non allega né rende verosimile di aver pagato altri acconti od ottenuto altri sconti.

                             5.3.2   La reclamante non spiega d’altronde quale incidenza abbia il fatto che la seconda fattura (doc. D) riguardi una richiesta d’acconto, mentre la designazione della terza fattura (doc. F) come “fattura per saldo” non si riferisce a quanto rimasto globalmente scoperto per la fornitura degli armadi, come invece sostenuto dalla reclamante, bensì al versamento del “saldo” del prezzo di compravendita secondo le modalità di pagamento stabilite nel contratto. Vi è pertanto parziale identità tra le pretese in esecuzione e quelle (più elevate) risultanti dal contratto, sicché la sentenza impugnata merita conferma su questo punto.

                             5.3.3   Il rigetto dell’opposizione si estende anche agli interessi di mora del 5% (doc. L n. 11 e art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante dal 1° aprile 2017 per i due acconti di fr. 5'350.– e fr. 17'250.– e dal 1° agosto 2017 per il saldo di fr. 1'993.– conformemente alle modalità di pagamento convenute (sopra consid. 5.3.1 e doc. L), che nello stabilire scadenze fisse rendevano superflua una preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO). Essa avrebbe invero potuto esigerli già dal 6 marzo 2017 (data del contratto) per il primo acconto e dal 22 luglio 2017 per il saldo (“10gg dalla data della fattura”, doc. L e F), ma non può esserle concesso più di quanto ha postulato (art. 58 cpv. 1 CPC).

                                5.4   Per quanto riguarda la fornitura delle porte, la reclamante rileva che l’importo di fr. 24'537.50 indicato nella richiesta d’acconto (fattura n. 126526, doc. E) non corrisponde al prezzo di fr. 98'150.– pattuito nel contratto del 22 dicembre 2016 (doc. M).

                             5.4.1   Anche in questo caso la reclamante non contesta però che le prestazioni contemplate nella fattura menzionata nel precetto esecutivo siano identiche, nei limiti dell’importo rivendicato, a quelle pattuite nel contratto del 22 dicembre 2016. La descrizione dei lavori sull’una (doc. E) e sull’altro (doc. M, terzo foglio) è del resto la medesima. Che l’istante abbia chiesto solo la metà (fr. 24'537.50) del secondo acconto (del “50% a merce ordinata”) previsto dal contrat­to non è di rilievo (sopra consid. 5.2). La reclamante non allega per avventura (né rende verosimile) di aver ottenuto una riduzione superiore a quella di un mezzo menzionata dall’istante nelle osservazioni al reclamo, verificatasi in seguito alla rinuncia delle forniture relative alle palazzine C e D. Come deciso dal Pretore il contratto del 22 dicembre 2016 costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma ridotta posta in esecuzione, a prescindere dai motivi di riduzione.

                             5.4.2   Il rigetto dell’opposizione si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (doc. L n. 11 e art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante dal 1° giugno 2017. Il contratto prevedeva infatti il pagamento di un primo acconto del 30% del prezzo al momento della firma (il 22 dicembre 2016) e di un secondo del “50% a merce ordinata”. La fat-tura del 1° giugno 2017 (doc. E) menziona due bollettini del 20 mar­zo e del 12 aprile 2017, da cui si può dedurre che la merce è stata fornita in tali date. La metà del prezzo di vendita dimezzato (ossia un quarto, pari ai fr. 24'537.50 posti in esecuzione) era quindi sen­z’altro esigibile il 1° giugno 2019, se non già prima.

                                5.5   Per quanto riguarda la fornitura delle cucine, la reclamante osser­va che a sostegno della fattura n. 123973 (doc. G), in base alle quale è stata escussa per fr. 19'484.–, non vi è alcun contratto firmato da lei.

                             5.5.1   In realtà, a sostegno della sua pretesa l’istante ha prodotto una dichiarazione del 1° marzo 2016 (doc. I pag. 2) firmata dalla convenuta, con la quale accetta l’offerta del 10 febbraio 2016 (doc. I pag. 1) e conferma la fornitura di dodici cucine di tipo 2 al prezzo unitario di fr. 10'500.– e di due cucine di tipo 1 per fr. 9'400.– ciascuna, per un totale di fr. 144'800.– IVA esclusa. Tale accettazio­ne, debitamente sottoscritta dalla convenuta, costituisce senz’al­tro un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il prezzo pattuito. Essa non contesta d’altronde che le prestazioni contemplate nella fattura menzionata nel precetto esecutivo siano identiche, nei limiti dell’importo rivendicato, a quelle pattuite nel contratto del 1° marzo 2016. La descrizione dei lavori sull’una (doc. G) e sull’altro (doc. I, terzo foglio) è del resto la medesima. Varia solo il numero di cucine effettivamente fornite. La fattura indica 4,56 unità di cucina di tipo 2 e 0.77 unità di cucina di tipo 1 e conseguentemente il prezzo è stato ridotto a fr. 59'484.– (fr. 47'877.90 [= 4.56 x 10'500.–] + fr. 7'227.66 [= 0.77 x 9'500.–] + IVA dell’8% di fr. 4'408.44 ./. fr. 30.–). Tenuto conto dell’acconto di fr. 40'000.– versato il 22 dicembre 2017 (doc. G terzo foglio), anche in questo caso risulta manifesta l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella riconosciuta dall’escussa il 1° marzo 2016. Ancora una volta il reclamo si rivela infondato.

                             5.5.2   Il rigetto dell’opposizione si estende agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante dal 1° agosto 2017. Le parti hanno infatti previsto il pagamento del “30% alla firma del contratto – 30gg data fattura, 50% alla consegna in cantiere e inizio montaggio, 20% al collaudo finale – 30 gg data fattura” (doc. I, pag. 2). Il saldo è invero scaduto solo il 12 agosto 2017 (la fattura è datata 12 luglio 2017, doc. G), ma al 12 luglio 2017 l’80% della fattura (ovvero fr. 47'587.20) era comunque già esigibile, sicché computare gli interessi su fr. 19'484.– dal 1° agosto 2017 non dà adito a critiche.

                                5.6   Per quanto attiene infine ai supplementi per “telaio e carena portoncino blindato laccato bianco” e “supplemento per maniglia porte interne modello Dallas cromato”, la reclamante ammette – e non potrebbe andare diversamente – che l’importo di fr. 4'233.60 indicato nella fattura n. 123992 (doc. H) corrisponde a quello del contratto del 20 febbraio 2017 (doc. N). Ritiene che “il Pretore avrebbe dunque potuto concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per questo importo”. Ma è proprio quello che ha fatto il primo giudice rigettando l’opposizione anche per la pretesa di fr. 4'233.60 elencata nel precetto esecutivo con la causale “6 Fattura nr. 123992”. Priva d’oggetto la censura è irricevibile. Il rigetto si estende poi agli interessi del 5% (doc. N, n. 11) dal 1° agosto 2017, posto che il saldo era esigibile “con scadenza del termine a 10gg dalla data della fattura, decorso il quale l’acquirente sarà costituito automaticamente in mora, anche senza alcun sollecito esplicito”, e che la fattura reca la data del 21 luglio 2017 (doc. H).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 72'848.10, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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