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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2019 14.2019.209

11 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,230 parole·~6 min·4

Riassunto

Fallimento senza preventiva esecuzione. Citazione edittale all’udienza. Promessa del gerente della fallita di concederle un prestito postergato per estinguere i suoi debiti

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.209

Lugano 11 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.623 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 2 settembre 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1 ora senza domicilio legale (rappresentata dal socio e liquidatore RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 2 settembre 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 15'807.50.

                                  B.   All’udienza di discussione del 29 ottobre 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione 30 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo che il nuovo socio e liquidatore, RA 1, è disposto a conferire un prestito postergato di fr. 81'325.30, con cui essa conta di estinguere tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti dopo chiarimento e definizione di ogni singola pretesa. Il 13 novembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 in via edittale il 5 novembre (e di cui la reclamante allega di avere saputo già il 31 ottobre attraverso un’informazione telefonica dell’Ufficio d’ese­cuzione di Mendrisio), concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

                                   2.   Il rappresentante della reclamante, il socio e liquidatore RA 1, si duole di non avere ricevuto la citazione all’udienza del 29 ottobre 2019, allegando che il precedente proprietario della società, presso il quale è rimasto il recapito postale della stessa, non gli avrebbe trasmesso regolarmente la corrispondenza destinata alla società e non si sarebbe occupato delle pratiche necessarie malgrado il mandato di amministrazione conferitogli.

                                         Sennonché tali allegazioni non sono sorrette da alcun riscontro concreto e oggettivo. In verità si stenta a credere che RA 1 non si sia preoccupato di verificare la situazione economica della società dopo averla acquistata a fine del 2016. Ad ogni modo ciò era il suo preciso dovere in qualità di presidente della gerenza e, dal 16 luglio 2019, di liquidatore della società. Dall’in­carto della Pretura, d’altronde, si evince ch’egli non ha ripristinato il domicilio legale della società malgrado le diffide dell’Ufficio del registro di commercio e che, come l’altro socio (__________), ha lasciato il Ticino senza notificare il nuovo indirizzo. In queste circostanze, RA 1 può rimproverare solo a sé stesso di non avere ricevuto direttamente la citazione all’udienza fallimentare. Abusiva, la censura va di conseguenza respinta.

                                   3.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                                3.1   Nel caso specifico, la reclamante non contesta l’esistenza di una sospensione dei pagamenti giusta la norma appena citata, ma si limita ad asseverare che il suo presidente della gerenza è disposto a conferirle un prestito postergato di fr. 81'325.30, con cui essa conta di estinguere tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti dopo chiarimento e definizione di ogni singola pretesa.

                                3.2   La Camera ha recentemente considerato che i motivi di annullamento del fallimento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero il pagamento di tutte le pretese dell’istante, il deposito presso l’au­torità giudiziaria superiore di una somma sufficiente a estinguere tali pretese o una dilazione, possono anche giustificare la revoca del fallimento senza preventiva esecuzione purché la solvibilità del convenuto sia verosimile. Condizione sine qua non è però che entrambi i presupposti (motivo di annullamento e verosimile solvibilità) siano realizzati prima della scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1.2).

                                3.3   Nella fattispecie, la reclamante non ha dimostrato di aver pagato o garantito le pretese dell’istante entro il termine appena evocato, né di avere ottenuto una dilazione. Non ha poi reso verosimile la propria solvibilità, il contratto di mutuo concluso con RA 1 (doc. C accluso al reclamo) non essendo al riguardo determinante, perché non è dato di sapere se il mutuante dispone effettivamente della somma pattuita (e finora, ad ogni modo, egli non risulta averla versata sul conto dell’avv. __________, come invece preannunciato). Ne segue che il reclamo è manifestamente infondato. Siccome al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo la controparte dovuto redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.– è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–  RA 1, __________, __________; – ; –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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