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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.11.2019 14.2019.200

28 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,650 parole·~8 min·5

Riassunto

Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Istanza di rinvio formulata all’udienza dal convenuto che allega l’impossibilità per il suo avvocato di parteciparvi

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.200

Lugano 28 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 settembre 2019 da

 CO 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)  

contro

RE 1  (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 19 settembre 2019, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 19'558.–.

                                  B.   All’udienza di discussione del 14 ottobre 2019 si sono presentate entrambe le parti. Il gerente della convenuta, PI 1, ha chiesto un rinvio dell’udienza, facendo valere di “aver dato tutto in mano all’avvocato, che oggi non è potuto comparire”. Ritenendo che fosse tardiva e priva di giustificazione, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta seduta stante e proceduto alla discussione della causa. La convenuta si è opposta all’istanza, mentre l’istante ha confermato la propria domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione 15 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal giorno successivo alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita. Il 30 ottobre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 ottobre 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo, applicabile in materia di fallimento senza preventiva esecuzione per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF).

                                   2.   La reclamante si duole anzitutto della violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il primo giudice non le ha consentito di essere patrocinata in causa siccome non ha rinviato l’u­dienza nonostante l’impossibilità del suo patrocinatore di presenziarvi. Lamenta inoltre una lesione della parità delle armi, essendo la controparte stata assistita da un avvocato.

                                2.1   La censura è inammissibile in quanto insufficientemente motivata. La reclamante non si confronta infatti con la pertinente motivazione del primo giudice, secondo cui la richiesta di rinvio, presentata il giorno stesso dell’udienza, era tardiva e priva di giustificazione.

                                2.2   Ad ogni modo il reclamo è su questo punto anche infondato. La reclamante ha ritirato la citazione per l’udienza del 14 ottobre 2019 già il 23 settembre, sicché avrebbe avuto tutto il tempo necessario per contattare un avvocato disponibile per quella data o perlomeno per chiedere il rinvio dell’udienza prima del giorno in cui si è tenuta. La richiesta, formulata solo all’udienza, non era quindi tempestiva ai sensi dell’art. 135 lett. b CPC (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 10 ad art. 135 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 10-11 ad art. 135 CPC). D’altronde, il gerente della convenuta non ha reso verosimile l’impossibilità per lui di essere patrocinato all’udienza (v. al riguardo Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 135; Trezzini, op.cit. n. 14 ad art. 135). La decisione del Pretore aggiunto resiste quindi alla critica, ricordato che non sussiste un diritto a ottenere il rinvio di un’udienza (sentenza del Tribunale federale 5A_121/2014 del 13 maggio 2014 consid. 3.3).

                                   3.   Nel merito, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istante aveva reso verosimile di essere creditore della convenuta per prestazioni salariali riconosciute per fr. 13'817.22 e ritenuto dato il presupposto della sospensione dei pagamenti giusta l’art. 191 cpv. 1 n. 2 LEF alla luce del mancato pagamento dei salari e dei contributi di legge del 2018 prelevati sugli stessi, peraltro non contestato dalla convenuta. Il primo giudice ha inoltre reputato senza rilievo, siccome non corroborate da alcun indizio oggettivo, le allegazioni di difesa della debitrice, incentrate sulla contestazione delle pretese per ore straordinarie – peraltro esplicitamente riconosciute in un conteggio del 26 giugno 2019 – e sul fatto che il dipendente avrebbe maturato ogni giorno lavorativo mezz’ora di assenza non giustificata.

                                3.1   Al riguardo la reclamante contesta che il rendiconto del 30 giugno 2019 possa essere considerato un riconoscimento di debito, difettando una dichiarazione in tal senso da parte sua. Essa afferma inoltre che dal 1° luglio 2019 il dipendente non si è più presentato al lavoro arguendo una “presunta” malattia, di modo ch’essa avreb­be diritto di chiedere “ogni risarcimento”.

                                  a)   Orbene, la reclamante non spiega quale altro significato che un riconoscimento potrebbe avere la firma del suo gerente (avente diritto di firma individuale) sul rendiconto del 30 giugno 2019 (doc. F accluso all’istanza). Ricordato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’istante basta rendere verosimile la propria pretesa nei confronti del convenuto (DTF 85 III 151; sentenze del Tribunale federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2, 5A_442/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in SJ 2016 I 85 e BlSchK 2015, pag. 228, consid. 4.1.2.1), la decisione impugnata, laddove si fonda su quel rendiconto per ritenere verosimile la pretesa dell’istante, non è manifestamente errata e merita quin­di conferma.

                                  b)   Quanto al diritto di risarcimento accennato dalla reclamante, non solo essa non l’ha quantificato né espressamente opposto in compensazione, ma neppure ha reso verosimile che l’istante abbia volontariamente e definitivamente abbandonato il posto di lavoro a partire dal 1° luglio 2019 né che i certificati di malattia da essa prodotti con il reclamo (doc. B), relativi ai periodi dal 1° al 4 luglio e dal 9 all’11 luglio 2019, siano falsi o di compiacenza. La decisione impugnata, anche alla luce di questa nuova allegazione, resiste alla critica.

                                3.2   D’altronde, sempre per la prima volta, la reclamante contesta di aver sospeso il pagamento dei contributi sociali, sostenendo che i documenti prodotti dall’istante indicano unicamente l’avere sul conto individuale del dipendente e non accennano a mancati versamenti. A suo dire il Pretore aggiunto ha interpretato in modo manifestamente errato la documentazione agli atti ed è giunto alla conclusione altrettanto errata ch’essa ha sospeso i suoi pagamenti. Dimostrerà, essa asserisce, di non avere alcuno scoperto con la Cassa cantonale di compensazione.

                                         Nel caso in esame, si evince con ogni evidenza che al 17 luglio 2019 sul conto individuale di CO 1 i contributi AVS/ AI/IPG/AD/AINP per il 2018 e il 2019 non erano stati versati (doc. G) benché la reclamante li avesse trattenuti dal salario a concorrenza di fr. 3'990.– per il 2018 (doc. H, n. 9). Quest’ultima avrebbe avuto modo di confutare tali evidenze producendo un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione già dal 23 settembre 2019 (data in cui ha ritirato l’istanza) fino alla scadenza del termine di reclamo contro il decreto di fallimento (art. 174 cpv. 1 per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF). Ora non è più possibile (DTF 136 III 295 consid. 3.2). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata. Poiché al reclamo non è stato accordato effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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