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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2020 14.2019.196

9 marzo 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,290 parole·~6 min·5

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.196

Lugano 9 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.509 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 17 giugno 2019 dalla

CO 1, __________ (patrocinata dall’__________ RA 2, __________)  

contro

RE 1, __________ (patrocinata dall__________ RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2019 dal Pretore supplente;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 10'102.15, indicando quale titolo di credito: “Mietzinsausstand”;

                                         che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 giugno 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città per l’importo posto in esecuzione più gli interessi di mora del 5% dal 28 agosto 2018;

                                         che statuendo con decisione del 9 ottobre 2019, il Pretore supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 5'050.– (anziché fr. 10'102.15 oltre agli interessi), ponendo le spese processuali di fr. 320.– a carico delle parti metà ciascuno;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione integrale dell’istanza;

                                         che l’istante si è opposta al reclamo con osservazioni del 13 novembre 2019;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 10 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         che nella decisione impugnata, il Pretore supplente ha limitato il rigetto dell’opposizione a fr. 5'050.–;

                                         che per fr. 4'000.– egli si è basato sul riconoscimento di debito del 31 luglio 2017 vertente su complessivi fr. 10'500.–, relativo alle pigioni di ottobre 2016, novembre 2016, gennaio 2017 e febbraio 2017, ritenendolo un valido titolo di rigetto per l’importo residuo scoperto di fr. 4'000.–;

                                         ch’egli ha inoltre esteso il rigetto ad altri fr. 1'050.– sulla scorta di due contratti di locazione, che prevedono una pigione mensile complessiva di fr. 3'150.–, per il periodo da marzo 2017 ad agosto 2017 (recte: 2018), dedotti i pagamenti effettuati dalla convenuta;

                                         che il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione d’inadempi­mento contrattuale invocata dalla convenuta per “la mancata sistemazione dei difetti e la trattenuta delle pigioni a garanzia della loro sistemazione”, siccome quest’ultima avrebbe dovuto far capo al deposito della pigione in virtù dell’art. 259g CO in luogo e vece d’interrompere semplicemente i pagamenti;

                                         che il giudice di prime cure si è infine rifiutato d’accordare il rigetto anche per gli interessi di mora del 5% dal 28 agosto 2018 siccome sono stati richiesti solo con l’istanza e non già con il precetto esecutivo;

                                         che nel reclamo la RE 1 si duole che la sentenza non indica a quali singole mensilità si riferiscono da una parte la pretesa di fr. 10'102.15 indicata nel precetto esecutivo e dall’altra i pagamen­ti avvenuti durante il rapporto contrattuale;

                                         che secondo lei la giurisprudenza costante esige l’indicazione del­le singole mensilità scoperte previste dal contratto di locazione, condizione in concreto non adempiuta, siccome nel precetto esecutivo è menzionata solo la dicitura “Mietzinsausstand” (pigioni arretrate) senz’alcuna indicazione delle singole mensilità cui si riferiscono gli scoperti;

                                         che si tratta di una censura nuova, non invocata in prima sede, poggiante su fatti allegati per la prima volta con il reclamo, e pertanto inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che fondato esclusivamente su fatti di cui non si può tenere conto in questa sede, il reclamo è irricevibile;

                                         che il giudice del rigetto deve invero verificare d’ufficio che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), ma non gli spetta determinarsi su potenziali insufficienze formali della descrizione del credito sul precetto esecutivo (giusta gli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF), che semmai devono essere censurate con un ricorso all’autorità di vigilanza e non solo nella procedura di rigetto dell’op­posizione, pena la sua irricevibilità (sentenze della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019 consid. 6.3/a/aa e 14.2019. 192 del 30 marzo 2018 consid. 5.2);

                                         che il giudice non può quindi respingere l’istanza semplicemente perché la designazione del credito sul precetto è incompleta, errata, ambigua o formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di rigetto, ma unicamente se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a sua disposizione, ove siano noti al­l’e­scusso, che quella posta in esecuzione sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo (già citata sentenza della CEF 14.2019.14 consid. 6.3/b/bb e 14.2019.70 del 16 settembre 2019 consid. 5.2);

                                         che nel caso in esame il Pretore supplente ha ritenuto data tale identità e la reclamante non muove alcuna critica al riguardo;

                                         che comunque sia è manifestamente abusivo da parte sua invocare l’insufficiente designazione del credito sul precetto esecutivo solo in sede di reclamo (v. già citata sentenza 14.2019.14 consid. 6.4);

                                          che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'050.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 290.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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