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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.11.2019 14.2019.187

26 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·977 parole·~5 min·4

Riassunto

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante e ritiro dell’esecuzione prima della pronuncia

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.187

Lugano 26 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 12 marzo 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 marzo 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'002.35 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 26 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 7 ottobre 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al pagamento e al ritiro dell’esecuzione.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 ottobre 2019 contro la sentenza notificata formalmente alla RE 1 solo il 4 ottobre (in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, secondo cui in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, come nella fattispecie, la notificazione è considerata avvenuta il settimo gior­no del tentativo di consegna infruttuoso, in concreto verificatosi il 27 settembre), il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

                                2.1   Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto conto allestito il 2 ottobre 2019 dall’istante, da cui risulta che al 2 settembre 2019 il saldo di quanto da essa dovuto era pari a zero. Del resto, già nella procedura di reclamo relativa a un precedente fallimento decretato il 28 giugno 2019, la CO 1 aveva comunicato a questa Camera il 30 agosto 2019 che tutti i suoi crediti nei confronti della RE 1 erano stati saldati (sentenza 14.2019.150 del 6 settembre 2019, ad D). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

                                2.2   Per abbondanza va inoltre rilevato che l’istante ha ritirato l’esecu­zione che ha portato al (secondo) fallimento già il 18 settembre 2019, ovvero prima della pronuncia, sicché se tale fatto fosse stato comunicato al Pretore, egli avrebbe stralciato la causa diventata senza oggetto (art. 242 CPC).

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, i cui pagamenti tardivi – ovvero successivi alla scadenza del termine di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento (il 19 febbraio 2019), come risulta dall’estratto conto accluso al reclamo – hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–      ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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