Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.02.2020 14.2019.180

17 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,222 parole·~6 min·5

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pagamento parziale dell’esecuzione. Fatto nuovo inammissibile in sede di reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.180

Lugano 17 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.2991 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2019 dalla

CO 1, (rappresentata dalla RA 1, )  

contro

RE 1,  

giudicando sul reclamo del 24 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 giugno 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 8'303.40 oltre agli interessi del 3.75% dal 1° gennaio 2019 e di fr. 500.–, indicando quali titoli di credito l’“accordo di pagamento del 20.05.2019 per il contratto LPP G49748-01 (Domanda di esecuzione manuale)” rispettivamente le “spese d’incasso”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 giugno 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 5'697.45. All’udienza di discussione tenutasi il 23 settembre 2019, nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo seduta stante con decisione del 23 settembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizio­­ne interposta dalla parte convenuta per l’importo chiesto con l’istan­­za (fr. 5'697.45 oltre agli interessi di mora del 3.75% dal 1° gen­naio 2019), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 settembre 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

                             1.3.1   Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’istante e segnatamente l’accordo di pagamento e riconoscimento di debito sottoscritto dalla convenuta il 25 maggio 2019 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione per fr. 10'303.40, ma ha limitato il rigetto al saldo richiesto con l’istanza (fr. 5'697.45), tenuto conto in particolare dei due acconti di complessivi fr. 4'580.– versati il 10 aprile e il 24 maggio 2019.

                             1.3.2   Nel reclamo, la RE 1 si scusa anzitutto per non aver presenziato all’udienza spiegando di aver dato a torto per scontato “che il precetto fosse stato ritirato” siccome “il dovuto reclamato” dall’istante risultava già da lei pagato l’11 luglio 2019, come si evince dall’estratto conto al 18 luglio 2019 annesso al reclamo. La reclamante precisa poi che il saldo a favore dell’istante risultante da tale estratto “è da riferirsi ai 1000 chf che hanno chiesto per la loro domanda di esecuzione e il rigetto”.

                          1.3.2.1   Sennonché, in tal modo, la reclamante si limita a eccepire un fatto non invocato in prima sede – il versamento dell’11 luglio 2019, tra l’inoltro dell’istanza del 13 giugno 2019 e l’udienza tenutasi il 23 settembre 2019 – fondato su un estratto conto (del 18 luglio 2019) prodotto per la prima volta con il reclamo. Fondato esclusivamen­te su un’allegazione di fatto nuova e su un mezzo di prova nuovo, di cui non è possibile tenere conto in questa sede (v. sopra consid. 1.2), il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

                          1.3.2.2   A scanso di equivoci, i due acconti di fr. 2'580.– e fr. 2'893.– versati il 13 giugno e l’11 luglio 2019 sono stati registrati dall’Ufficio d’esecuzione in deduzione del debito posto in esecuzione, e tenuto conto degli interessi e delle spese esecutive – ma non ancora delle spese processuali della causa di rigetto – di cui la reclamante risponde in ragione della tardività dei suoi acconti, il saldo ammonta al momento attuale a fr. 376.75.

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                    3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'697.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2019.180 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.02.2020 14.2019.180 — Swissrulings