Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2020 14.2019.175

21 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,086 parole·~10 min·5

Riassunto

Azione di contestazione della graduatoria. Valore litigioso. Credito ammesso in graduatoria senz’assunzione di prove sulla scorta della compensazione eccepita dalla massa

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.175

Lugano 21 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa OR.2019.12 (graduatoria del fallimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 14 marzo 2019 dalla

AO 1, __________ (patrocinata dalla PA 1, __________)  

contro

PI 1, __________ (rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, __________)  

giudicando sull’appello 23 settembre 2019 contro la decisione emessa 21 agosto 2019 dal Pretore presentato dalla

AP 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 7 luglio 2014, l’AO 1 quale committente (in seguito “AO 1”) e la PI 1 qua­le appaltatrice (in seguito “PI 1”) hanno concluso un contratto avente per oggetto la fornitura e l’istallazione d’impianti elettrici e speciali nel complesso residenziale __________ a __________, per una mercede di fr. 1'901'219.–. Il fallimento della PI 1 è stato decretato il 1° dicembre 2016.

                                  B.   Con lettera raccomandata del 21 dicembre 2016 l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha informato l’AO 1 che la fallita PI 1, secondo la sua contabilità, risulta creditrice nei suoi confronti di fr. 853'249.20, diffidandola a pagare questo importo entro dieci giorni. Con lettera del 13 gennaio 2017 l’AO 1 ha contestato tale pretesa e ha fatto valere, dopo detrazione di diversi costi, penalità e garanzie, un saldo a proprio favore di fr. 54'497.38. A seguito di un tentativo d’accordo bonale non andato a buon fine, il 22 febbraio 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha avvisato l’AO 1 del deposito della graduatoria e del fatto che il credito da lei insinuato era stato integralmente rigettato.

                                  C.   L’AO 1 ha allora promosso il 14 marzo 2019 azione in contestazione della graduatoria, con cui ha chiesto l’iscrizione in suo favore di un credito di fr. 504'147.92. Con risposta del 16 maggio 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha confermato la propria decisione di rigetto. Le parti hanno poi ribadito le rispettive posizioni contrastanti con replica del 3 giugno e duplica del 6 giugno 2019. Al­l’u­­dienza di discussione del 20 agosto 2019 la parte attrice ha confermato un’altra volta la propria domanda, mentre la parte convenuta non si è presentata.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 21 agosto 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, inserendo il credito dell’AO 1 nella terza classe limitatamente a fr. 34'029.23 (anziché fr. 504'147.92) e ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– per 9⁄10 a carico dell’attrice e per 1⁄10 a carico della convenuta.

                                  E.   Sulla scorta di una cessione del diritto della massa fallimentare della PI 1 di contestare la pretesa dell’AO 1, la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 settembre 2019 per ottenere l’annullamento della sentenza pretorile, la reiezione integrale della petizione e la conferma della graduatoria “senza la AO 1”.

                                         Stante l’esito del giudizio odierno, l’appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

                                  F.   Così come interpellato dalla Camera, il 25 settembre 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha comunicato che il dividendo previsto per i creditori di terza classe è pari a zero. Nel termine impartitole, il 7 ottobre 2019 l’appellante ha comunicato che a suo parere il valore di causa è di fr. 47'000.– se si considera unicamente il suo proprio interesse e di fr. 853'249.20 tenendo conto dell’interesse della massa fallimentare nel suo complesso.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Per le decisioni inappellabili e finali di prima istanza è dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Nelle azioni di contestazione della graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 675, consid. 3.4; sentenza 5A_878/2012 del 26 agosto 2013, consid. 1.2.1.2) anche nel caso in cui è ipotizzabile un dividendo fallimentare dello 0% il creditore può avere un interesse (indiretto) a promuovere l’azione di contestazione della graduatoria, specie se intende evitare che il convenuto riceva più del dovuto nel processo in cui per ipotesi fa valere diritti della massa in virtù dell’art. 260 LEF. In tali circostanze, il valore litigioso non è però quello della riduzione del credito del convenuto chiesta dall’attore bensì il valore litigioso minimo corrispondente all’interesse simbolico che presenta la lite, interesse che secondo il Tribunale federale è indipendente dall’esito diretto del processo (già citata DTF 138 III 675, consid. 3.5).

                             1.1.1   Nel caso specifico, la AP 1 ha spiegato nelle proprie osservazioni del 7 ottobre 2019 che se l’AO 1 venisse condannata a pagare alla massa i fr. 853'249.20 dovuti alla fallita, fr. 788'000.– circa andrebbero ai creditori di prima e seconda classe e il saldo di fr. 65'000.– a quelli di terza classe, di cui il 72.7% a favore della stessa AP 1, che ha insinuato un credito di fr. 1'630'000.–. A suo dire, il valore della causa per lei, è quindi di circa fr. 47'000.– (72.7% di fr. 65'000.–) mentre l’interesse della massa nel suo com­plesso è di fr. 853'249.20.

                             1.1.2   Sta di fatto che in seguito alla sentenza impugnata, il credito di fr. 853'249.20 vantato dalla fallita nei confronti dell’attrice si è ridotto di fr. 470'118.69, presi in considerazione dal Pretore in compensazione con il credito fatto valere dall’attrice. Anche volendo ammettere che la massa fallimentare possa ancora far valere il saldo (di fr. 383'130.51) con successo, ciò non basterebbe a soddisfare i crediti di primo e secondo grado. La ricorrente ha quindi un interesse concreto e diretto a contestare la decisione impugna­ta e la relativa compensazione, ritenuto che se dovesse ottenere integralmente ragione (sulla compensazione e sulla contestazio­ne dell’insinuazione dell’attrice) essa potrebbe ambire a ricevere un dividendo dell’ordine di fr. 47'000.–. Sotto questo profilo il ricorso risulta quindi ricevibile come appello.

                                1.2   Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Presentato il 23 settembre 2019 contro la sentenza notificata all’Ufficio dei fallimenti il 22 agosto in concreto l’appello è tempestivo.

                                1.3   Con l’appello possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento errato dei fatti (art. 310 CPC), fermo restando che mutazioni dell’azione, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi sono ammessi nei limiti stabiliti dall’art. 317 CPC. I requisiti di motivazione che discendono dall’art. 311 cpv. 1 CPC impongono all’appellante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1).

                                1.4   La legittimazione dell’appellante deriva dalla sua qualità di cessionaria delle pretese della massa a norma dell’art. 260 LEF, posto che tramite atto di cessione del 18 settembre 2019, accluso all’ap­­pello, l’amministrazione del fallimento PI 1 le ha ceduto il diritto d’impugnare la sentenza del Pretore oggetto del ricorso in esame.

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima premesso che incombe al creditore dimostrare l’esistenza, l’esigibilità, l’ammon­­tare e “la giusta collocazione” del credito oggetto di causa e che, per contro, incombe alla massa sollevare e dimostrare le eccezioni, compresa quella di compensazione. Ha poi constatato che l’attrice ha sostenuto di vantare un credito di fr. 504'147.92 nei confronti della convenuta, illustrandone nei propri allegati “la cau­sa e i motivi e le diverse voci costitutive”. Visto che la convenuta in sede di risposta non lo ha contestato, anzi lo ha implicitamente riconosciuto ponendo in compensazione un proprio credito, il Pretore ha ritenuto assodata l’esistenza del credito dell’attrice. A sua mente la AO 1 ha altresì “ben illustrato” che la pretesa di fr. 853'249.20 vantata dalla fallita nei suoi confronti ammontereb­be in realtà a soli fr. 470'118.69, e ciò mediante “precise allegazio­ni” e avendone “espressamente e partitamente specificato tutti i motivi e le ragioni”. A fronte di ciò, il primo giudice ha rilevato che la convenuta si è limitata invece a un rinvio generico alla contro pretesa fatta valere nei confronti dell’attrice con la lettera del 21 dicembre 2016, omettendo di prendere posizione sulle specifiche motivazioni dell’attrice e per di più di notificare i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa. Accertata l’esistenza di un credito di fr. 504'147.92 dell’attrice nei confronti della convenuta e di un credito di fr. 470'118.69 della convenuta nei confronti dell’attrice, il Pretore ha ordinato in favore di quest’ultima l’iscrizione in terza clas­se della differenza di fr. 34'029.23 tra i due crediti.

                                   3.   Nell’appello la AP 1 sostiene anzitutto che il giudice di pri­me cure a torto ha considerato che la convenuta dovesse notificare mezzi di prova a sostegno del credito di fr. 853'249.20, dal momento che l’attrice non ha mai contestato il valore di tale pretesa, ma ha semplicemente eccepito la compensazione con crediti da lei vantati.

                                         In realtà, come giustamente rilevato dal Pretore, l’attrice ha spiegato nella petizione (pagg. 16-18) i motivi per cui tale credito ammonterebbe a fr. 470'118.69 invece di fr. 853'249.20. Ne discende che, in tutta evidenza, la stessa ha in tal modo riconosciuto di essere debitrice nei confronti della convenuta per fr. 470'118.69 e non per fr. 853'249.20.

                                   4.   In secondo luogo – sostiene l’appellante – anche ammettendo (ma non concedendo) che il credito provato dalla massa sia di soli fr. 470'118.69, le pretese vantate dall’attrice che eccedono tale importo “non sono per nulla provate”, di modo che il Pretore non poteva riconoscerle un saldo di fr. 34'029.23, specie dopo avere giustamente rilevato che incombe all’attore dimostrare l’esistenza, l’esigibilità e il grado del credito da lui insinuato. L’appellante lamenta in particolare il fatto che l’attrice non ha provato né l’esi­stenza né l’imputabilità dei ritardi sui quali essa fonda la penale e dei difetti all’origine del credito per minor valore delle opere, riparazioni e altri danni.

                                4.1   Ora, a sostegno delle proprie allegazioni la AO 1 ha proposto diversi mezzi di prova. Oltre all’assunzione di documenti, essa ha chiesto in sede di petizione l’assunzione d’interrogatori, deposizioni di parte, audizioni testimoniali e perizie. All’udienza del 20 agosto 2019, tuttavia, il Pretore ha respinto l’acquisizione di tali prove in quanto “ininfluenti ai fini di causa” siccome “la convenuta non ha contestato il credito di fr. 504'147.92 dell’attrice. Al contrario, dichiarando la sua intenzione di compensare con un proprio credito lo ha espressamente riconosciuto”.

                                4.2   Così agendo, il Pretore si è giustamente basato sulla risposta del­la convenuta, che si è limitata a confermare la decisione di contestazione del credito di fr. 54'497.38 insinuato dall’attrice (doc. C) “in quanto oggetto di contro pretesa” della PI 1 di fr. 853'249.20 (doc. E). In effetti, nell’eccepire la compensazione senza riserva alcuna, ovvero non a titolo sussidiario per il caso in cui il credito invocato dalla controparte venisse accertato dal giudice, la convenuta ha riconosciuto tale credito (Jeandin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 20 ad art. 120 CO e n. 1 ad art. 124 CO, Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., 1997, pag. 676). I fatti all’origine del credito dell’at­trice risultavano così accertati, ciò che rendeva senza oggetto l’as­­sunzione di prove (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). La sentenza impugnata resiste quindi alla critica e l’appello va respinto.

                                   5.   La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta non avendo dovuto presentare osservazioni all’appello.

                                   6.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'000.– (v. sopra consid. 1.1.2), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L’appello è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2019.175 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2020 14.2019.175 — Swissrulings