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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2019 14.2019.151

11 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,185 parole·~11 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretesa mancata notifica delle decisioni di risarcimento danno giusta l’art. 52 LAVS invocate quale titolo di rigetto. Buona fede

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.151

Lugano 11 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.2142 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 maggio 2019 dalla

CO 1 __________

contro

 RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 26 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 luglio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa di compensazione CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 36'354.20, indicando quale titolo di credito i “contributi dovuti per le assicurazioni sociali AB-__________ 09.01.19 decisione risarcimento danni 2015-2016 (__________)”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 maggio 2019 la cassa di compensazione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 2 luglio 2019, la parte istante non si è presentata, mentre il convenuto vi si è opposto, producendo un allegato di risposta scritto che è stato integrato nel verbale.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 luglio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 31 luglio 2019 il presidente della Camera ha respinto la richiesta d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2019, la cassa di compensazione ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 27 settembre 2019 il reclamante ha ribadito il suo punto di vista.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver constatato che la documentazione acclusa all’istanza – ossia le due decisioni di risarcimento danni secondo l’art. 52 LAVS per gli anni 2015 e 2016, del 9 gennaio 2019, comprensive della prova della notifica tramite raccomandata e dell’attestazione di passaggio in giudicato – costituisce valido titolo di rigetto dell’opposi­zione. Il Pretore ha nel contempo respinto l’eccezione sollevata dal convenuto in sede d’udienza secondo cui egli non avrebbe ricevuto le due decisioni, ritenendola sorprendente siccome, a sua mente, il convenuto stesso avrebbe ammesso di aver ricevuto la raccomandata che le conteneva.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver compreso quanto da lui esposto in sede d’udienza. Ha sì ammesso di aver ricevuto il 15 gennaio 2019 una raccomandata speditagli dall’istante, ma non che la stessa contenesse le due de­cisioni. Anzi, dall’allegato di risposta integrato al verbale d’udienza – egli sottolinea – risulta a chiare lettere come egli abbia dichiarato di aver ricevuto unicamente il conteggio del 9 gennaio 2019, che pur facendo riferimento alle due decisioni, non ne adempie esso stesso i requisiti, siccome si tratta di una semplice fattura senza indicazione dei rimedi giuridici a disposizione del destinatario. Il reclamante ribadisce poi di aver reagito alla ricezione del solo conteggio, prima contattando più volte telefonicamente il mittente, poi indirizzandogli il 18 gennaio 2019 una lettera al fine di chiedere spiegazioni in merito alle due decisioni non ricevute, senza però ottenere alcuna risposta.

                                   5.   In sede d’osservazioni al reclamo l’istante ribatte di aver correttamente intimato le due decisioni e contesta di aver ricevuto le telefonate e lo scritto del 18 gennaio 2019. Tramite replica spontanea, il reclamante evidenzia che l’istante ha omesso di presenziare al­l’udienza dinanzi al Pretore e di conseguenza le contestazioni da lui sollevate per la prima volta in sede di reclamo sono tardive e quindi irricevibili.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80) la cui prova – in caso di contestazione – incombe all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2017. 166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii), fermo restando che la prova può essere fornita anche da indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).

                                6.2   Nel caso concreto, per quanto riguarda anzitutto la tassa di diffida di fr. 50.– compresa nell’importo di fr. 36'354.20 posto in esecuzione, l’istante si è limitato a produrre una semplice fattura (doc. G), che però non è assimilabile a una decisione, siccome non è designata come tale e nemmeno indica i rimedi giuridici a disposizione del destinatario (sentenze della CEF 14.2019.110/111 del 15 ottobre 2019, consid. 6.1/b, 14.2016.10 del 25 aprile 2016, consid. 7.4, e 14.2016.270 del 22 febbraio 2017, consid. 6.2/a e rinvii). Non vale quindi quale titolo di rigetto definitivo dell’opposi­zione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sicché su questo punto la sentenza impugnata si rivela giuridicamente errata e va riformata.

                                6.3   Per il saldo di fr. 36'304.20, invece, le due decisioni di risarcimento danni del 9 gennaio 2019 (doc. A e B) costituiscano in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione purché siano state correttamente notificate al destinatario e non impugnate con succes­so da quest’ultimo (v. sopra consid. 6.1).

                                  a)   Ora, come correttamente evidenziato dal reclamante, l’accerta­mento del Pretore inerente all’ammissione del convenuto circa la ricezione delle due decisioni è errato, come risulta dall’allegato di risposta integrato al verbale d’udienza, in cui il convenuto ha sostenuto che l’invio raccomandato da lui ricevuto il 15 gennaio 2019 non comprendeva le due decisioni (doc. A e B) ma solo il conteggio (doc. C).

                                  b)   In realtà il convenuto ha prodotto in sede d’udienza una copia della lettera da lui indirizzata alla CO 1 18 gennaio 2019 (doc. 2) tramite la quale egli segnalava di non aver ricevuto le due decisioni menzionate nella richiesta di pagamento di fr. 36'304.20 (ovvero il conteggio, doc. C accluso all’istan­­za) e chiedeva chiarimenti in merito. Tale allegazione, non contestata dall’istante, assente all’udienza di prima sede, avrebbe dovuto essere considerata appurata dal Pretore (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) non sussistendo a prima vista notevoli dubbi sulla sua veridicità (art. 153 cpv. 2 CPC) e stante il divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) non poteva essere avversata solo in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2018.203/204 del 12 giugno 2019, consid. 5.4/a e il rinvio alla RtiD 2018 I 775 n. 49c), come ha invece tentato di fare l’istante con le osservazioni al reclamo. Rimangono però ancora da determinare gli effetti giuridici di tale allegazione di fatto.

                                  c)   Secondo giurisprudenza la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento; il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata sentenza della CEF 14.2014.212, consid. 9.1).

                                         Nella fattispecie, come visto il convenuto ha sì segnalato di non aver ricevuto le due decisioni menzionate nel conteggio. Non si è però premurato di verificare che la sua lettera, spedita per posta A, sia effettivamente giunta a destinazione né ha documentato di aver contattato l’impiegato responsabile della pratica indicato nel conteggio (doc. C). In particolare, il reclamante è rimasto inattivo anche dopo aver ricevuto, il 19 aprile 2019, il precetto esecutivo, che indica esplicitamente le decisioni del 9 gennaio 2019 (doc. H), e persino dopo la notifica dell’istanza del 2 maggio 2019, cui sono allegate le note decisioni. Ha infatti atteso l’udienza del 2 luglio 2019 per contestar­le, lasciando nel frattempo l’istante persistere a ritenere che le stes­se fossero state regolarmente notificate. La sua censura non è compatibile con l’esigenza di buona fede. Il reclamante ha avuto le informazioni e il tempo necessario per ricorrere contro le decisioni di risarcimento danni. In mancanza d’impugnazione, esse sono passate in giudicato e costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, come stabilito nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il reclamo va respinto per il saldo di fr. 36'304.20.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa di giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si dà invece luogo all’assegnazione di ripetibili, l’istante non avendo motivato la propria richiesta al riguardo in prima sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) – per tacere del fatto che ci si potrebbe chiedere se un ente di diritto pubblico è legittimato a chiedere un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6) – mentre non ne ha formulato alcuna nelle sue osservazioni al reclamo.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'354.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza, la decisione del 18 luglio 2019 del Pretore del distretto di Lugano è riformata come segue:

                                         “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 36'304.20.

                                          2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico del convenuto.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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