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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2019 14.2019.134

11 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,374 parole·~7 min·4

Riassunto

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.134

Lugano 11 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.679 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 febbraio 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 3 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 giugno 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 4 febbraio 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'568.50 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 22 maggio 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 24 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5 luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all'impugnazione effetto sospensivo parziale. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 luglio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 in via edittale il 25 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 3 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 2'047.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante si è limitata a produrre la prova del pagamento di un’altra esecuzione (n. __________) giunta allo stadio della comminatoria di fallimento e ad allegare, sulla scorta di due offerte del 26 e 28 giugno 2019, di essere in grado di estinguere nel giro di una settimana gli attestati di carenza rilasciati nei suoi confronti nel 2018 (cinque per fr. 5'287.55 complessivi). La reclamante ha inoltre affermato di poter incassare velocemente fr. 55'000.– circa grazie a un contratto firmato, che tuttavia non ha accluso al recla­mo. Malgrado ulteriori promesse di pagamento del 12 luglio (fondate su un contratto di subappalto e un’istanza di conciliazione, che non forniscono informazioni sulla solvibilità delle controparti) e del 23 settembre 2019 – in ogni caso tardive (DTF 136 III 295 consid. 3.2) –, non solo la RE 1 non ha estinto alcuno dei cinque attestati di carenza di beni, ma ha visto la sua situazione esecutiva peggiorare. La Camera ha infatti appurato d’ufficio che dopo la concessione dell’effetto sospensivo il 5 luglio 2019 le sono stati notificati quattro nuovi precetti esecutivi, cui essa non ha interposto opposizione, che sommati a quello già in essere superano fr. 16'000.– complessivi. Inoltre, a due altre esecuzioni già in fase di pignoramento il 5 luglio, se ne sono aggiunte due nuove sempre per imposte per un totale di oltre fr. 6'000.–.

                                2.4   Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante continua a degradarsi (era già fallita il 4 luglio 2018 ed è riuscita a far revocare il fallimento solo perché il 4 giugno 2018, pochi giorni prima del fallimento e diversi mesi dopo l’inoltro del­l’istanza del 13 febbraio 2018, era riuscita a pagare il credito del­l’istante, v. sentenza della CEF 14.2018.115 del 22 agosto 2018). Non risulta avere la liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali e assicurativi. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo sta­to reso verosimile, il reclamo va respinto. Essendovi stato conces­so effetto sospensivo, il fallimento della RE 1 dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento della RE 1 da venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 09:00.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–      ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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