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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.11.2019 14.2019.125

20 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,294 parole·~11 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano immediatamente esecutivo. Titolo.

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.125

Lugano 20 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 febbraio 2019 dalla

CO 1 IT- (patrocinata dallPA 1, __________)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 21 giugno 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 31 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   La CO 1, azienda italiana attiva nel settore della lavorazione del vetro, ha emesso il 21 luglio 2016 la fattura n. __________ di € 7'950.– nei confronti dell’RE 1, società svizzera che opera nel campo della progettazione e della vendita di serramenti in genere. Non avendo la cliente pagato la fattura, il 31 marzo 2017 la CO 1 ha inoltrato ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al Tribunale di __________, il quale ha ingiunto all’RE 1 con decreto ingiuntivo telematico n. __________ dell’8 maggio 2017, dichiarato provvisoriamente e immediatamente esecutivo, di pagare alla CO 1 € 7'950.– oltre agli interessi e spese. La debitrice ingiunta è stata inoltre informata del suo diritto d’inoltrare opposizione contro il decreto nel termine di 40 giorni dalla notifica, in difetto di che lo stesso sarebbe divenuto definitivo. Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 23 giugno 2017. A seguito della notifica del decreto avvenuta il 17 agosto 2017, l’RE 1 vi si è opposta con atto di citazione in opposizione del 18 settembre 2017, chiedendo, per altro, di sospenderne la provvisoria esecuzione ai sensi del­l’art. 649 del Codice di procedura civile italiano (CPCit.). Con decisione del 3 gennaio 2018 il Tribunale di __________ ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, fissando nel contempo un’udienza per il 9 gennaio 2018.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 10'292.– oltre agli interessi del 5% dal 12 gennaio 2019 e di fr. 1'096.11, indicando quali titoli di credito il “decreto ingiuntivo n. __________ – Tribunale di __________ + spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo”, rispettivamente gli “interessi maturati dal 10.10.2016 al 11.01.2019”.

                                  C.   Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 febbraio 2019 la CO 1 ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto definitivo, con esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata. All’udienza di discussione tenutasi il 2 maggio 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta, producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato nel verbale.

                                  D.   Statuendo con decisione del 31 maggio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 750.– a favore dell’istante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 giugno 2019 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2019, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 giugno 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 l’11 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dall’RE 1 in sede di reclamo (doc. 2.1) è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                         Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di __________ l’8 maggio 2017 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, l’esecutività nel paese d’origine essendo stata debitamente comprovata dall’istante.

                                   4.   Nel reclamo l’RE 1 si oppone alla decisione pretorile sostanzialmente con un argomento: siccome il Tribunale di Piacenza non aveva la competenza per emettere il decreto ingiuntivo, a suo parere l’istanza andava respinta. Infatti, a mente della reclamante, una sentenza estera emanata da un giudice senza competenza per decidere non può in ogni caso essere riconosciuta in Svizzera. La reclamante evidenzia inoltre di aver sollevato questa censura in sede d’udienza, tuttavia invano, siccome il Pretore non ne ha tenuto conto nella sua decisione.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Secondo la giurisprudenza, il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug che possa essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, né quindi un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 233 e segg. consid. 2, confermata nella sentenza del Tribunale federale 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, RtiD 2016 I 755, consid. 2.4.5; sentenze della CEF 14.2018.11 del 26 ottobre 2018, consid. 5.1, 14.2016.247 del 4 settembre 2017, consid. 5.3/a e 14.2016.74 del 14 settembre 2016, consid. 6.2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel senso dell’art. 647 CPCit., purché tale dichiarazione sia stata comunicata al convenuto prima della presentazione dell’istanza di exequatur (sentenza della CEF 14.2018. 111 già citata, consid. 5.1 con rinvii).

                                  a)   La motivazione alla base di questa giurisprudenza risiede nella necessità, perché un decreto ingiuntivo italiano possa essere riconosciuto in Svizzera, dell’attivazione del contraddittorio prima dell’esecutorietà della pronuncia, o almeno dell’istituzione di una procedura che dia la possibilità di esercitare preventivamente il diritto al contraddittorio (già citate DTF 139 III 234 consid. 2.3 e sentenza 5A_752/2014, consid. 2.4.1; sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 7 aprile 2010, consid. 4.2). Se la procedura inziale è stata unilaterale, la decisione emanata nello Stato d’origine dev’essere stata, o suscettibile di essere oggetto di un’istruttoria contraddittoria nello Stato di origine prima che ne sia richiesto il riconoscimento o l’esecuzione nello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 5A_711/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 6.3.1).

                                  b)   Tale requisito non è adempiuto per il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo sulla base dell’art. 642 CPCit. (v. sopra consid. 6.1), siccome, in questa particolare forma, il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo già con la sua emanazio­ne, dunque prima che il debitore sia stato sentito e abbia avuto la possibilità di opporsi (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e DTF 139 III 234 consid. 2.1 e 2.3, con rinvii anche alla dottrina italiana). Non è sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto – a posteriori, quando il decreto già era esecutivo – interporre opposizione, seppur con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell’art. 649 CPCit., perché il rimedio offerto da questa disposizione è accordato solo in presenza di gravi motivi, unicamente con effetti ex nunc ed è inoltre sprovvisto di effetto devolutivo o sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2), di modo che al debitore non è garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell’esecuzione del decreto, se la richiesta di sospensione è respinta.

                                  c)   Ciò posto, il decreto ingiuntivo inizialmente dichiarato provvisoriamente esecutivo non solo permette al creditore di porre immediatamente in esecuzione la propria pretesa in Italia facendo capo a beni del debitore ivi situati (già citata 5A_752/2014, consid. 2.4.3.3), ma anche negli altri Stati parte della Convenzione di Lugano, purché il giudice italiano abbia successivamente munito il decreto ingiuntivo della dichiarazione di definitiva esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto (art. 647 CPCit.; DTF 135 III 623 consid. 2.1) oppure abbia rigettato o parzialmente accolto l’opposizione (art. 653 CPCit.; già citata 5A_752/2014, consid. 2.4.1); ove la provvisoria esecuzione era stata sospesa, il decreto ingiuntivo può essere eseguito solo dopo che il giudice che ha pronunciato l’ingiunzione ne abbia dichiarata la (definitiva) esecutorietà con un decreto scritto in calce all’originale del decreto ingiuntivo (art. 654 CPCit.). In questi casi, in effetti, il debitore ha avuto modo di difendersi liberamente nella procedura di opposizione. Resa in contraddittorio, la nuova decisione (di rigetto del­l’opposizione) deve avere gli stessi effetti di quella, simmetrica, con cui il giudice dichiara la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ordinario in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit.; già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e 14.2016.247, consid. 5.3/a). Può quindi essere posta in esecuzione a condizione di essere stata notificata al debitore prima dell’avvio della procedura di exequatur.

                                 5.2   Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n. __________ dichiarato prov­visoriamente esecutivo l’8 maggio 2017 (doc. A pagg. 5-6) non costituisce pertanto in sé una decisione riconoscibile ed eseguibile in Svizzera ai sensi dell’art. 32 CLug, neppure dopo che il debitore vi ha interposto opposizione il 18 settembre 2017 (doc. E) e che il Tribunale di __________, con decisione del 3 gennaio 2018 (doc. F), ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività (v. sopra consid. 5.1/b). D’altronde, non si evince dagli atti che l’opposizione dell’RE 1 sia stata rigettata, ciò che avrebbe reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (sopra consid. 5.1/c). Il reclamo merita quindi accoglimento, seppur per un altro motivo rispetto a quello invocato dal reclamante.

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'388.11, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza, la decisione del 31 maggio 2019 del Pretore del distretto di Lugano è riformata come segue:

“1. L’istanza è respinta.

2.   Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla RE 1 fr. 650.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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