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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.10.2019 14.2019.105

1 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,007 parole·~10 min·5

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pronuncia prima della scadenza del termine per le osservazioni all’istanza. Diritto di essere sentito. Riconoscimento di debito. Fatture, email e documenti non firmati

Testo integrale

Incarto n. 14.2019.105

Lugano 1 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 12 aprile 2019 dalla

CO 1   

contro

RE 1  (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 27 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di (1) fr. 4'334.39 oltre agli interessi di mora del 5% dal 5 ottobre 2018, (2) fr. 350.– e (3) fr. 103.30, indicando quali titoli di credito: “(1) Saldo fattura no. __________ del 04.09.2018, CHF 15'328.39./. CHF 10'994.–, totale CHF 4'334.39, (2) Spese per procedura esecutiva e (3) Spese PE”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto “definitivo” alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso, aggiungendo agli importi posti in esecuzione un’ulteriore pretesa di fr. 37.–. Con disposizione ordinatoria del 17 aprile 2019, il Giudice di pace ha impartito alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte. Con presa di posizione del 13 maggio 2019, la RE 1 si è opposta all’istanza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 15 maggio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’i­­stante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2019 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2019, la CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice della RE 1 il 17 maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, riferendosi in modo generico alla documentazione prodotta dall’istante e rilevata l’as­­senza di osservazioni della convenuta nel termine impartito, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da costei per l’importo posto in esecuzione.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 rimprovera al Giudice di pace, in estrema sintesi, di aver rigettato in via provvisoria l’opposizione da essa interposta anziché esaminare la domanda della procedente volta al rigetto definitivo della medesima. Lamenta che nella decisione impugnata non siano state considerate le sue osservazioni, inviate entro il termine assegnato, e ribadisce ad ogni modo l’as­­senza – agli atti – di qualsivoglia riconoscimento di debito da essa sottoscritto.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a confermare quanto già esposto con l’istanza sostenendo che il contratto d’appalto sottoscritto con la RE 1, così come “altri documenti”, verranno da essa prodotti “se e quando richiesti”.

                                   6.   Orbene, per quanto concerne la tempestività delle osservazioni inoltrate dall’escussa, va rilevato che la disposizione ordinatoria del 17 aprile 2019 con cui il Giudice di pace ha trasmesso a quest’ultima l’istanza di rigetto dell’opposizione, assegnandole un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte, le è stato notificato il 23 aprile 2019 (v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di 20 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid. 2/b), ossia il 29 aprile 2019, è scaduto domenica 19 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 maggio 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Le osservazioni del 13 maggio 2019 della RE 1 erano pertanto senz’al­­tro tempestive, sicché il primo giudice, statuendo senza considerarle, ha evidentemente violato il diritto di essere sentita della convenuta.

                                         Ora, sebbene una simile violazione implichi di principio l’annulla­­mento della decisione impugnata, in concreto non si giustifica una simile sanzione né il rinvio dell’incarto al primo giudice, poiché la reclamante si è già espressa nelle (tempestive) osservazioni all’i­­stanza – richiamate col reclamo – sicché la causa è da ritenersi matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa – sulla scorta di quanto addotto in prima sede dalla RE 1 – senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), a tutto beneficio dell’esigenza di celerità (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3).

                                   7.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).

                                7.1   Nella fattispecie è pacifico che l’opposizione interposta dall’e­­scussa non avrebbe potuto essere rigettata in via definitiva come richiesto dall’istante, siccome agli atti non figura alcuna decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF relativa al credito posto in esecuzione. Il Giudice di pace ha quindi correttamente esaminato se agli atti figurava un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un atto pubblico o una scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evin­ce la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escu­­tente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                7.2   Nel caso specifico, la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla fattura n. __________ – emessa il 4 settembre 2018 e relativa alla “Residenza RE 1, __________, 350 appartamenti – opere in pietra naturale” (doc. A accluso all’istanza), nonché su una serie di documenti – tra cui una bozza di fattura del 28 febbraio 2018 (doc. B), tre richiami di pagamento (doc. C), uno scambio email tra le parti (plico doc. D), uno “specchietto ricapitolativo” relativo al calcolo finale (doc. E) e un estratto del contratto d’appalto (doc. F) – di cui nessuno di essi risulta essere firmato dalla società escussa.

                                  a)   Orbene, una semplice fattura come quella prodotta dall’istante (così come la bozza e i tre richiami del 12 novembre, 20 dicembre 2018 e 10 gennaio 2019), poiché non recano la firma manoscritta del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5), non possono rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il primo giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2). Lo stesso vale per il calcolo della liquidazione finale e l’estratto del contratto di appalto.

                                  b)   Neppure il fitto scambio di email intercorso tra la procedente e il rappresentante dell’escussa può infine assurgere a un riconoscimento di debito, in assenza di una firma manoscritta o di una firma elettronica riconosciuta (Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF).

                                7.3   In definitiva, in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata, errata, riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere così il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

                                   8.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 4'787.69 (fr. 4'334.39 + fr. 350.– + 103.30), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 230.–, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 120.– per ripetibili.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 270.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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