Incarto n. 14.2019.10
Lugano 12 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 23 novembre 2018 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 I- (PG) (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 gennaio 2019 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1, rigettato in via definitiva l’opposizione di RE 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio volta all’incasso di fr. 10'528.80 oltre ad accessori e posto a suo carico le spese processuali di fr. 370.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;
preso atto che con scritto dell’11 marzo 2019 RE 1 ha ritirato il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nella loro commisurazione si tiene conto nel caso concreto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (cfr. art. 21 LTG);
appurato che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
posto che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'528.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 150.– gli è restituita.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).