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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2018 14.2018.61

16 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,199 parole·~6 min·4

Riassunto

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.61

Lugano 16 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 ottobre 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 23 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 aprile 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 17 ottobre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 386.50 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 7 marzo 2018 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’11 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 12 aprile 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha accluso al reclamo una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 23 aprile 2018 relativa al versamento di fr. 481.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la RE 1 si è limitata a sostenere che tale società __________ avrebbe concordato la vendita di due appartamenti e sarebbe in grado di restituirle prestiti per circa fr. 100'000.– entro la fine maggio del 2018, ciò che le consentirebbe di estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, tranne una, sospesa da opposizione. La reclamante, tuttavia, non ha allegato alcun documento a sostegno delle sue mere affermazioni entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Determinante, invece, è che a suo carico sono stati emessi ben 23 attestati di carenza beni per oltre fr. 16'000.– complessivi e che sono in corso altre 9 esecuzioni per più di fr. 42'000.– complessivi, fra le quali una (n. __________) è giunta allo stadio della comminatoria di fallimento il 19 aprile 2018. La stessa reclamante, d’altronde, dichiara di aver sospeso l’attività per mancanza di lavoro e fondi, accennando solo a indeterminati nuovi progetti per la primavera del 2019.

                                         Ciò porta a concludere ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di assolvere ai propri obblighi. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–; –     ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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