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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2018 14.2018.58

16 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,356 parole·~7 min·4

Riassunto

Fallimento. Successivo pagamento di tutti i crediti posti in esecuzione, salvo uno. Solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.58

Lugano 16 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 dicembre 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 26 aprile 2018 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 15 dicembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 34'373.43 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 21 marzo 2018 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal 13 aprile 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 aprile 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 16 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 aprile 2018 dall’UE di Lugano (doc. D) relativa al versamento di fr. 10'557.75 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’istante, che peraltro, preso atto di ciò, ha ritirato la domanda di fallimento il 23 aprile 2018 (doc. E), per cui sia il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 sia quello previsto dal n. 3 risultano adempiuti.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha inoltre liquidato il suo intero scoperto nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (doc. F1), così che la causa promossa da quest’ultima per ottenere il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1 è stata stralciata dal ruolo (doc. U accluso allo scritto 25 aprile 2018 della reclamante), e ha estinto tutte le altre esecuzioni a suo carico (doc. H-L) tranne una (n. __________), relativa a contributi IVA provvisoriamente dovuti (art. 86 LIVA), per cui ha già pagato acconti per oltre fr. 7'000.– superiori a quanto da essa dichiarato con autotassazione del 20 aprile 2018 (doc. T). La reclamante ha peraltro reso verosimile di essere titolare di diversi crediti verso soci e clienti, partecipazioni in società e fondi d’in­­vestimenti e conti bancari (doc. M-S) per importi che superano abbondantemente l’unico debito ancora posta in esecuzione. Dal conteggio allestito dall’UE il 24 aprile 2018 (doc. H), d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a carico della reclamante.

                                         Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 aprile 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti dell’RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–;   –     ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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