Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2018 14.2018.43

13 agosto 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,313 parole·~12 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Bollettini di consegna sottoscritti da persone che non sono organi della persona giuridica escussa. Dovere d’interpello

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.43

Lugano 13 agosto 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.6151 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre 2017 dalla

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 34'131.55 oltre agli interessi del 5% dal 16 luglio 2016, indicando quale titolo di credito le “fatture insolute come da estratto conto allegato”.

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che gli interessi del 5% iniziassero a decorrere “secondo la scadenza delle singole fatture”. La parte convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte entro il termine impartitole dal primo giudice.

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 marzo 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2018 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, dopo completamento dell’istruttoria. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 marzo 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali (dal 25 marzo all’8 aprile: art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), ossia sabato 24 marzo 2018, ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 11 aprile 2018.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto sono pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima volta col reclamo, sia l’estratto conto (in versione estesa rispetto a quello prodotto in prima sede sub doc. B) relativo alla scheda cliente dell’CO 1, che stabilisce il saldo ancora dovuto dall’escussa per l’importo posto in esecuzione (doc. C), sia le due fatture emesse dalla RE 1 nei confronti della convenuta rispettivamente il 31 maggio (doc. D) e il 18 luglio 2016 (doc. E).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato che i bollettini di consegna prodotti dall’istante, tutti risalenti al 2016, non risultano essere sottoscritti dall’unica persona in quel periodo autorizzata, con firma individuale, a obbligare la società escussa, sicché non costituiscono validi riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 ricorda che un riconoscimento di debito, per essere definito tale, non necessita la firma del debitore, ma è sufficiente quella del suo rappresentante. Sostiene pertanto che i bollettini di consegna sottoscritti da PINT2 1 quale rappresentante della CO 1 costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli importi pretesi. Essa aveva a suo dire il diritto di ritenere – data la frequenza e la costanza con cui PINT2 1 firmava i suddetti bollettini – che quest’ultimo agisse su incarico della società quale organo di fatto della stessa. D’altronde, continua l’escutente, la convenuta non ha contestato il potere di rappresentanza del suo collaboratore, omettendo persino di presentare le proprie osservazioni al­l’istanza. Osserva come tale “modus operandi” costituisce una prassi consolidata tra le ditte che operano nel medesimo settore, dal momento che gli aventi diritto di firma iscritti a registro di commercio non sono praticamente mai presenti sui cantieri e delegano pertanto a terzi il potere di rappresentare la società sottoscrivendo – come nella fattispecie – le varie offerte per la fornitura di materiale. La reclamante invoca infine una violazione, da parte del Pretore, del suo obbligo di interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, in particolare per non averla invitata – a maggior ragione poiché non era rappresentata in prima sede – a completare la documentazione indicando dove la stessa fosse carente. Avesse il primo giudice agito in tal senso, la RE 1 avrebbe provveduto a presentare ulteriori documenti e a chiedere l’audizione di PINT2 1 e di PINT1 1.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istan­­za di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato de­v’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

                                5.2   Nella fattispecie la RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti della CO 1 su diciassette fatture tutte emesse nel periodo tra giugno e novembre 2016 (doc. C–U acclusi al­l’istanza) e su una “nota di credito per reso” del 9 novembre 2016 (doc. V). Ad ogni fattura sono allegati uno o più bollettini di consegna, per la maggior parte sottoscritti da PINT2 1 e per il resto da altre persone d’ignota identità (v. ad esempio doc. L e M, O-R).

                                5.3   Orbene, come ritenuto dal Pretore, i bollettini di consegna prodotti dall’istante – cui le fatture trasmesse all’escussa rinviano espressamente – costituirebbero di principio un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché dagli stessi si evince sia la quantità sia il genere della merce fornita, unitamente al suo prezzo unitario (sentenze della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012 consid. 9).

                                  a)   Il problema è che la firma apposta sui suddetti bollettini non è quella di PINT1 1, amministratore unico della CO 1 con firma individuale dal 12 maggio 2014 – ciò che non è contestato dall’istante e ad ogni modo è un fatto notorio, evincibile dal registro di commercio, che conformemente a quanto previsto dall’art. 151 CPC non dev’essere né allegato né provato (sentenza della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017, consid. 5) – bensì di terze persone (in particolare PINT2 1), che solo col reclamo la RE 1 ha precisato trattarsi di un organo di fatto autorizzato ad agire per conto della società convenuta. Trattandosi di un’allegazione nuova, essa è però irricevibile in questa sede (sopra, consid. 1.2) e non può quindi essere considerata come incontroversa (nel senso dell’art. 150 cpv. 1 CPC). Mancando la prova del rapporto di rappresentanza a favore dei firmatari dei bollettini di consegna – cui l’onere grava sull’escu­­tente (sopra consid. 5.1) – la sentenza impugnata resiste alla critica (per un caso analogo, v. sentenza della CEF 14.2017.77 del 3 ottobre 2017 consid. 5.1).

                                  b)   Può invero darsi che per motivi pratici i bollettini di consegna siano nell’ambito edilizio generalmente sottoscritti da persone che non sono formalmente organi della persona giuridica consegnataria, ma dal profilo del diritto esecutivo, onde poter beneficiare dall’agevolazione processuale prevista dall’art. 82 cpv. 1 LEF (rispetto a un’azione in procedura ordinaria), l’escutente deve agire in modo da procurarsi la prova del rapporto di rappresentanza, come ad esempio una procura o documenti atti a dimostrare una successiva ratifica esplicita o per atti concludenti (art. 38 cpv. 1 CO). Come già precisato (sopra consid. 5.3/a), l’assenza di contestazione del rapporto di rappresentanza in prima sede esime l’istante da tale prova unicamente se il rapporto in questione è stato esplicitamente allegato con l’istanza. Ne discende che anche su questo punto il reclamo è infondato.

                                   6.   Nella misura in cui si duole dell’operato del Pretore, rimproverandogli di non avere fatto uso della sua facoltà d’interpello (art. 56 CPC) offrendole l’occasione di completare la documentazione prodotta, la reclamante sembra infine dimenticare che tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali, né consente al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento delle prove da essa già addotte (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii; v. anche, sull’estensione del dovere d’inter­­pello, la sentenza della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3). Il compito del giudice del rigetto dell’opposizione si limita a verificare se quanto prodotto dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5). Dipendeva solo dall’escutente di presentare un’istanza completa di tutti i documenti necessari, ricordato che in procedura sommaria la prova deve essere addotta in linea di massima tramite documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid. 4.3.2).

                                   7.   In definitiva, il reclamo va così respinto e la sentenza impugnata confermata. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo la procura o altri documenti idonei a comprovare il rapporto di rappresentanza invocato in questa sede (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accerta­­mento della loro pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 34'131.55, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2018.43 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2018 14.2018.43 — Swissrulings